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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_258/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 marzo 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Giudice presidente, 
Donzallaz, Kneubühler, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato da B.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
opponenti. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS 
(mancato pagamento dell'anticipo spese), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2014 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'8 gennaio 2014 A.________, cittadino italiano, rappresentato dal Consultorio giuridico di B.________, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 4 dicembre 2013 con cui il Consiglio di Stato ticinese aveva confermato la revoca del suo permesso di domicilio CE/AELS, decisa il 30 luglio 2013 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni. 
Mediante lettera raccomandata spedita il 9 gennaio 2014 e recapitata il giorno successivo al suo rappresentante, A.________ è stato invitato a versare entro dieci giorni (cioè entro il 20 gennaio 2014) un anticipo delle spese pari a fr. 1'000.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 LALPS; RL/TI 1.2.2.1). Con sentenza del 3 febbraio 2014, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame, l'anticipo richiesto essendo stato fornito il 23 gennaio 2014, quindi tardivamente. 
 
B.   
Sempre rappresentato dal Consultorio giuridico di B.________, A.________ ha esperito il 12 marzo 2014 dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui censura formalismo eccessivo. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di domicilio CE/AELS a suo tempo concesso al ricorrente: è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
2.3. Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato pagamento dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella fattispecie è dubbio che l'impugnativa contenga una motivazione atta a sostanziare il formalismo eccessivo lamentato dal ricorrente. La questione può nondimeno rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque manifestamente infondato.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente osserva che il suo rappresentante gli ha rispedito l'invio raccomandato lo stesso giorno in cui l'ha ricevuto - e a comprova allega due fotografie della busta di spedizione - ed afferma che, secondo le spiegazioni fornite dall'ufficio postale, egli avrebbe ricevuto solo il 21 gennaio la missiva perché sarebbe prima stata consegnata ad omonimi viventi nella stessa via, rispettivamente nel medesimo condominio. Ora, rifiutare, come fatto dalla Corte cantonale, di prendere in considerazione queste spiegazioni e dichiarare inammissibile il suo gravame costituirebbe formalismo eccessivo poiché tale modo di procedere non sarebbe giustificato da alcun interesse degno di protezione, segnatamente perché impedirebbe di procedere all'esame materiale dei motivi che hanno condotto alla revoca contestata.  
 
3.2. Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo.  
 
3.3. In effetti, come già giudicato da questa Corte, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest'ultimo (sentenza 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C_734/2012 citata, consid. 3.1 e rinvii).  
 
3.4. Come emerge dalla sentenza querelata è incontestato che per la procedura dinanzi alla Corte cantonale il ricorrente era rappresentato da un consultorio giuridico il quale agiva in sua vece. È altrettanto indubbio che l'ordinanza del 9 gennaio 2014 con cui veniva richiesto il versamento dell'importo di fr. 1'000.-- a titolo di anticipo delle spese, entro dieci giorni dalla notifica, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine assegnato l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile, è stata intimata a detto consultorio che l'ha ricevuta il giorno successivo, cioè il 10 gennaio 2014. Ora, se il rappresentante ha trasmesso per semplice posta - come risulta dalle fotografie fornite dal ricorrente - l'ordinanza del 9 gennaio e il relativo bollettino di versamento senza poi accertarsi, prima della scadenza del termine assegnato, che il suo mandante avesse effettivamente ricevuto l'invio, incombe pertanto all'interessato - come ben constatato dalla Corte cantonale - sopportare le conseguenze che derivano dal comportamento (negligente) del proprio rappresentante. Infatti, per consolidata giurisprudenza, l'agire del patrocinatore è da ascrivere alla parte rappresentata (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4). Visto quanto precede è quindi a ragione che le spiegazioni fornite riguardo alla probabile consegna a terzi dell'invio destinatogli sono state ritenute irrilevanti dato che, come già detto, incombeva al rappresentante assicurarsi che la richiesta di anticipo delle spese era stata ricevuta per tempo dal suo rappresentato.  
Ne deriva che la sentenza cantonale che dichiara inammissibile il gravame della ricorrente per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine va confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo. 
Infine, il ricorrente non fa valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza. 
 
3.5. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 18 marzo 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud