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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_186/2018  
 
 
Sentenza del 18 maggio 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio regionale di collocamento Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 gennaio 2018 (38.2017.91). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza 8C_104/2018 del 7 febbraio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro una decisione incidentale con cui il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di misure cautelari.  
 
A.b. Il 22 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stralciato dai ruoli un ricorso per denegata giustizia contro l'operato dell'Ufficio regionale di collocamento Bellinzona.  
 
B.  
 
B.a. A.________ ha presentato un ricorso in materia diritto pubblico al Tribunale federale con cui ha chiesto l'annullamento del giudizio cantonale, l'accertamento, tra l'altro, di svariate violazioni di legge e la concessione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.  
 
B.b. Il Tribunale federale con decreto dell'8 marzo 2018 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso, siccome le conclusioni apparivano prive di possibilità di successo. Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese di fr. 500.-.  
 
Con scritto del 14 marzo 2018 A.________ ha riproposto le sue pretese. 
 
Con decreto del 27 aprile 2018, preso atto del mancato versamento dell'anticipo spese, è stato fissato un ultimo termine per saldare l'importo stabilito. 
 
Il 5 maggio 2018 A.________ ha confermato di non essere in grado di versare l'anticipo spese e ha chiesto la riconsiderazione del decreto dell'8 marzo 2018. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto dell'8 marzo 2018, l'art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dalla ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.  
 
1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto dell'8 marzo 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). La ricorrente con i suoi scritti si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto dell'8 marzo 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.  
 
2.   
Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8F_12/2017 consid. 2 con riferimenti). 
 
3.   
Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto dell'8 marzo 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), anche perché qualsiasi procedura di incasso sarebbe destinata all'insuccesso. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di riconsiderazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 18 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi