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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_266/2009 
 
Decreto del 18 agosto 2009 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
entrambe patrocinate dall'avv. Dr. Franco Pedrazzini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di locazione, disdetta, sfratto, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 20 aprile 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che, statuendo il 25 agosto 2008, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha accertato l'efficacia della disdetta straordinaria notificata da B.________ e C.________ a A.________ il 3 maggio 2007 e accolto l'istanza di sfratto; 
che il 20 aprile 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la pronunzia pretorile sia in merito alla validità della disdetta sia in merito all'ordine di sfratto immediato; 
che il 27 maggio 2009 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - in via principale la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, dell'annullamento della disdetta straordinaria del 3 maggio 2007 e della reiezione dell'istanza di sfratto, e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità cantonale; 
che, in accoglimento della corrispondente domanda formulata dalla ricorrente, con decreto del 16 giugno 2009 il termine per effettuare l'anticipo spese di fr. 4'500.-- è stato prorogato fino al 1° luglio 2009; 
che, essendo questo termine trascorso infruttuoso, il 9 luglio 2009 è stato assegnato alla ricorrente un termine suppletorio non prorogabile scadente il 25 agosto 2009 per procedere al versamento dell'anticipo spese; 
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al ricorso è stata respinta il 21 luglio 2009; 
che con scritto del 29 luglio 2009 la ricorrente ha comunicato l'avvenuta riconsegna dell'ente locato, "come d'accordo tra le parti"; 
che, ritenendo il ricorso divenuto privo d'oggetto, essa ha pure postulato lo stralcio della causa dai ruoli "con preghiera di non voler assegnare ripetibili, dato l'accordo tra le parti, né caricare la ricorrente di spese giudiziarie"; 
che, invitata a esprimersi su tale richiesta, l'opponente, con scritto del 4 agosto 2009, dopo aver confermato l'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte della conduttrice e precisato di non aver concluso nessun accordo in merito a una rinuncia alle ripetibili, ha espresso l'opinione secondo cui il comportamento della ricorrente configura un atto di desistenza e ha domandato il versamento di fr. 4'000.-- a titolo d'indennità per ripetibili della sede federale; 
che l'osservazione dell'opponente in merito alla portata dell'agire della ricorrente è pertinente; 
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nello scritto del 29 luglio 2009, l'avvenuta liberazione dell'ente locato non rende privo d'oggetto il ricorso, avendo essa semplicemente dato seguito all'ordine di sfratto immediato pronunciato nei suoi confronti, così come doveva fare, visto il rifiuto del Tribunale federale di concedere l'effetto sospensivo al gravame; 
che, postulando lo stralcio della causa dai ruoli, la ricorrente ha desistito dal ricorso inoltrato il 27 maggio 2009, teso a ottenere un giudizio del Tribunale federale sulla legittimità della disdetta straordinaria del 3 maggio 2007 e della domanda di sfratto; 
che la richiesta della ricorrente configura un ritiro del ricorso; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il presidente della Corte, rispettivamente il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC applicabile in forza del rinvio contenuto nell'art. 71 LTF); 
che, in virtù del principio secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), la ricorrente è tenuta a sopportare le spese giudiziarie, adeguatamente ridotte in considerazione del fatto che il ricorso non è stato esaminato nel merito; 
che, in virtù dello stesso principio (art. 68 cpv. 4 LTF e art. 8 cpv. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente; RS 173.110.210.3), essa è tenuta a rifondere alla controparte, la quale ha introdotto osservazioni sia sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia sul merito della vertenza, un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale; 
 
per questi motivi, la Presidente decreta: 
 
1. 
La causa 4A_266/2009 è stralciata dai ruoli. 
 
2. 
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 4'000.-- per ripetibili ridotte della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 agosto 2009 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi