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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 296/06 {T 7} 
 
Sentenza del 18 settembre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Widmer, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
M.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 maggio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a In data 2 maggio 1996, M.________, nato nel 1946, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta K.________ SA in qualità di operaio turnista e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato in particolare un trauma distorsivo al rachide cervicale. Il caso è stato assunto dall'INSAI che ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Mediante decisione del 19 dicembre 1996, sostanzialmente confermata il 26 settembre 1997 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'INSAI ha dichiarato M.________ pienamente abile al lavoro e ha chiuso il caso con effetto retroattivo al 10 dicembre 1996, ritenendo che a quella data non ci fossero più postumi dell'infortunio che necessitassero di ulteriori cure mediche. La decisione su opposizione dell'INSAI è cresciuta incontestata in giudicato. 
A.b M.________ ha successivamente inoltrato all'INSAI diverse domande di revisione o di riconsiderazione del provvedimento 26 settembre 1997. In particolare, il 22 febbraio 2005, l'interessato ha chiesto all'istituto assicuratore di rivedere la chiusura del caso alla luce della perizia 21 ottobre 2003 del Servizio X.________. 
 
In data 14 marzo 2005, l'INSAI ha respinto l'istanza, rilevando che la perizia in questione non conteneva nuovi fatti rilevanti e neppure nuovi mezzi di prova. L'assicurato non si è opposto al provvedimento. 
A.c Il 28 settembre 2005, M.________ ha presentato una nuova istanza di revisione del provvedimento 26 settembre 1997, sostenendo che la documentazione medica nel frattempo acquisita (perizie 21 ottobre 2003 del Servizio X.________ e 30 settembre 2004 dell'Organizzazione Z.________, nonché certificato 21 marzo 2005 del dott. R.________) dimostrerebbe l'eziologia traumatica dei disturbi ancora lamentati. 
 
Con decisione 8 novembre 2005, confermata su opposizione il 6 dicembre seguente, l'INSAI ha disatteso l'istanza, ritenendo inadempiuti i presupposti per procedere alla postulata revisione. 
B. 
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni (pronuncia dell'11 maggio 2006). 
C. 
Richiamandosi come già in sede amministrativa alle valutazioni del Servizio X.________, dell'Organizzazione Z.________ e del dott. R.________, producendo inoltre un nuovo referto radiologico del 16 gennaio 2006, M.________ ha interposto - a titolo cautelativo - un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ripropone la richiesta di revisione della decisione su opposizione 26 settembre 1997. 
 
In risposta ad uno scritto del Tribunale, l'insorgente ha pendente causa confermato il mantenimento del gravame, allegando un rapporto specialistico 23 maggio 2007 del dott. B.________ e un certificato 17 ottobre 1997 del dott. O.________. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il presente ricorso è diretto contro la conferma, da parte del Tribunale cantonale, di una decisione con la quale l'assicuratore infortuni ha rifiutato di procedere a una revisione di un suo precedente provvedimento. La lite non verte quindi sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, bensì su un tema procedurale (DTF 119 V 475 consid. 5 pag. 484). Questa Corte non può pertanto scostarsi dai fatti accertati dall'istanza inferiore, salvo ch'essi siano manifestamente inesatti o incompleti o siano stati constatati violando norme essenziali di procedura (art. 104 lett. b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
In concreto si tratta di esaminare se l'autorità cantonale abbia correttamente applicato l'art. 53 cpv. 1 LPGA, secondo il quale le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 
4. 
Sapere se l'autorità cantonale si sia attenuta a concezioni corrette delle nozioni di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova è una questione di diritto. Sapere invece se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente sconosciuto al giudice costituisce una questione di fatto; stesso discorso vale per il tema di sapere se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia suscettibile di modificare i fatti accertati (cfr. DTF 116 IV 353 consid. 2b pag. 356 e i riferimenti ivi citati). Si tratta in tal caso di una questione concernente l'apprezzamento delle prove. Qualora l'istante censuri la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, la decisione è arbitraria solamente quando il giudice abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure abbia ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). Questi principi si applicano agli accertamenti dei fatti che il Tribunale federale esamina dal profilo dell'art. 105 cpv. 2 OG (sentenze U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 7.1, e 2A.341/2005 del 4 novembre 2005, consid. 2.1). 
5. 
Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che dal certificato del dott. R.________ del 21 marzo 2005 e neppure dalla perizia psichiatrica dell'Organizzazione Z.________ del 30 settembre 2004 non emergessero fatti nuovi rilevanti. Il primo di questi documenti attesta una incapacità di lavoro totale a partire dal 2 maggio 1996, senza pronunciarsi sull'eziologia dei disturbi lamentati. Per quanto concerne la citata perizia, essa mette in evidenza l'assenza di un danno alla salute psichica tale da cagionare ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'interessato. Queste constatazioni vincolano il Tribunale federale. Per quel che riguarda poi la perizia del Servizio X.________ del 21 ottobre 2003, pure richiamata dall'insorgente, la stessa è già stata invocata in sede di una precedente procedura di revisione, sfociata in una decisione rimasta inimpugnata (del 14 marzo 2005), come giustamente rilevato dal primo giudice. Quanto al referto radiologico del 16 gennaio 2006, allegato al gravame, esso è di data posteriore alla decisione su opposizione in lite e forma l'oggetto di una nuova procedura avviata dinanzi all'istanza precedente. Non occorre pertanto tenerne conto ai fini del presente giudizio. Privi di rilievo sono infine pure i referti medici prodotti (tardivamente: DTF 127 V 353) pendente causa, il rapporto del dott. B.________ essendo anch'esso di data posteriore al provvedimento litigioso, mentre il dott. O.________ si limita ad attestare di avere avuto in cura l'insorgente dal 3 settembre 1982 al 18 settembre 1995 e che quest'ultimo, durante tale periodo, non avrebbe mai lamentato disturbi cervicali o cervicobrachiali. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 18 settembre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: