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[AZA 7] 
I 233/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 18 ottobre 2000 
 
nella causa 
M.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione 17 agosto 1995 M.________, cittadino italiano nato nel 1942, rientrato in patria dopo aver lavorato in Svizzera tra il 1960 e il 1976, venne posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 gennaio 1995. 
L'11 luglio 1996 l'interessato presentò una nuova domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, richiesta respinta con decisione 30 settembre 1997 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero per carenza d'invalidità pensionabile. Il provvedimento fu poi annullato dalla competente Commissione di ricorso, la quale ordinò all'amministrazione di allestire accertamenti completivi d'ordine medico (giudizio 10 marzo 1998). 
Venne quindi dato incarico al prof. T.________ di esperire una perizia. Sulla scorta di tale accertamento, per il quale il perito si avvalse anche d'una consulenza cardiologica specialistica, sentito pure il parere del proprio consulente medico, l'Ufficio AI, mediante decisione 8 dicembre 1998, respinse nuovamente la domanda di prestazioni. 
 
B.- M.________ deferì pure quest'ultimo provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 
Con giudizio 11 febbraio 2000 la Commissione di ricorso respinse il gravame. Essa rilevò come dal 1° agosto 1995 l'insorgente fosse stato in grado di svolgere la precedente attività di commerciante nella misura del 55% e dal 19 settembre 1997 del 65%. Asserì nondimeno che, secondo la perizia del prof. T.________, il diritto alla prestazione si sarebbe estinto soltanto il 31 ottobre 1995 e non già il 31 gennaio dello stesso anno, spiegando che, tuttavia, la decisione amministrativa che limitava temporalmente il diritto alla rendita era da tempo definitiva e che l'errore non era ormai più emendabile. 
 
C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo M.________ ribadisce la sua richiesta di rendita d'invalidità. 
 
L'amministrazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nel querelato giudizio la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, nonché le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. A tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Va subito precisato, in primo luogo, che l'amministrazione ha versato agli atti tutti i documenti in suo possesso, quindi anche tutti gli atti medico-sanitari italiani, in particolare la relazione medica dell'INPS 28 ottobre 1996, di cui il ricorrente chiede l'edizione. 
 
b) Vuole inoltre essere rilevato che gli atti dell'incarto appaiono completi e consentono quindi di decidere senza dover far luogo a complementi d'indagine. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la perizia del prof. 
T.________ non può essere scartata semplicemente adducendo che si tratta di un referto di parte. 
Infatti, anche facendo astrazione dalla circostanza che la perizia stessa è stata richiesta dall'Ufficio AI a seguito della pronunzia 10 marzo 1998 della Commissione di ricorso, non si può fare a meno di notare che la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'ufficio AI agisce quale organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono essere considerate di parte (vedasi pure DTF 123 V 175 e 122 V 157). 
 
c) Né ha maggior pregio l'argomento del ricorrente, secondo cui non sarebbe mai stato edotto della possibilità di produrre la relazione di un medico di sua fiducia. Basti ricordare che ogni decisione dell'Ufficio AI è stata preceduta da un progetto di decisione, che assegnava all'interessato un termine di trenta giorni, di cui peraltro ha fatto uso, per presentare eventuali osservazioni, allegando i documenti di prova in suo possesso, quindi, se lo avesse voluto, anche la relazione di un medico di sua fiducia. 
Nulla impediva inoltre al ricorrente di esibire con il gravame tutta la documentazione che riteneva opportuna per suffragare le proprie argomentazioni. Il foglio informativo relativo al rimedio giuridico esperibile, allegato alla pronunzia impugnata, attira infatti espressamente l'attenzione dell'insorgente sulla facoltà di inoltrare con il ricorso anche i mezzi di prova in suo possesso. 
 
d) In simili condizioni, non vi è motivo di ordinare nuovi esami medici, segnatamente di attribuire un ulteriore termine al ricorrente per produrre una relazione allestita da un medico di sua fiducia: l'incarto, come già si è detto (consid. 2b), contiene infatti tutti gli elementi utili per la decisione. 
 
3.- a) Nel merito, il Tribunale federale delle assicurazioni aderisce ai motivi addotti dai primi giudici a sostegno della loro pronunzia di rifiuto delle prestazioni, fondata sul rapporto peritale del prof. T.________, che si è avvalso del consulto specialistico del prof. A.________, il quale ritiene l'assicurato idoneo senza restrizioni ad attività sedentarie che non implichino sforzi fisici intensi. Dopo l'intervento chirurgico di triplice by-pass aorto-coronarico del luglio 1994, le condizioni di salute del ricorrente e la sua capacità lavorativa sono progressivamente migliorate, al punto da consentirgli l'esercizio di numerose attività non implicanti sforzi intensi. Alla luce di questo consulto, la valutazione del prof. T.________, secondo il quale la capacità lavorativa del ricorrente era salita al 50% sei mesi dopo l'intervento chirurgico, al 55% almeno dall'agosto 1995 e al 65% verso la metà di settembre del 1997, non appare certo ingenerosa. 
 
b) Vero è che il ricorrente obietta che la valutazione dei medici dell'INPS, che lo avevano visitato alla fine di ottobre del 1996, diverge da quella del prof. T.________. I dottori I.________ e D.________ stabilivano infatti l'invalidità in rapporto all'attività svolta dall'assicurato nell'ultimo periodo nella misura del 67%. 
Questa valutazione era tuttavia stata ripetutamente messa in discussione dal servizio medico dell'Ufficio AI, che in un primo tempo aveva addirittura ritenuto l'interessato di nuovo abile al lavoro in misura pressoché completa nella precedente attività di commerciante di generi alimentari. 
Proprio questa divergenza di opinione aveva indotto il primo giudice ad annullare la decisione di rifiuto 30 settembre 1997 e a ordinare all'amministrazione di esperire un accertamento peritale, dal quale non v'è ragione, per quanto già esposto, di dipartirsi. 
 
c) A titolo meramente abbondanziale - anche se nel presente caso il problema non è di rilievo, poiché l'assicurato potrebbe riprendere in misura superiore alla metà la precedente attività - si rileva che, per costante giurisprudenza, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il grado d'invalidità non viene determinato unicamente in relazione alla precedente professione, ma alla perdita di guadagno che l'assicurato subirebbe se mettesse a frutto la residua capacità lavorativa anche in altre attività adeguate, compatibili con il suo stato di salute. 
E in questo contesto l'assicurato ha il dovere di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 
 
4.-Il ricorrente lamenta infine di essere quanto meno rimasto vittima di un errore, nella misura in cui la mezza rendita veniva soppressa già con effetto dal 1° febbraio 1995 e non soltanto alcuni mesi dopo. 
Per quanto comprensibile, la censura non può essere ascoltata. In effetti, la decisione amministrativa in questione è stata notificata all'interessato il 17 agosto 1995 e non è stata da lui impugnata. Essa è quindi passata incontestata in giudicato. 
Certo, la perizia del prof. T.________ è posteriore alla data di detto provvedimento. La circostanza è tuttavia priva di rilievo. Nulla impediva infatti all'assicurato, invece di poi presentare una nuova domanda di rendita l'11 luglio 1996, di contestare nel termine di trenta giorni la decisione 17 agosto 1995, sollevando in quel contesto la questione del grado d'invalidità e del suo perdurare nel tempo e di indurre quindi l'amministrazione a disporre quegli accertamenti che sono poi stati disposti nel quadro della nuova richiesta, la quale, tutto ben considerato, si configura più propriamente, alla luce di quanto emerso, come la contestazione tardiva di una decisione definitiva. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 ottobre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :