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[AZA 1/2] 
 
4C.331/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
18 dicembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Leu e Klett. 
Cancelliere: Ponti. 
 
__________ 
Visto il ricorso per nullità del 31 ottobre 2000 presentato da Monica Lesica Solleiro, Basiglio (I) patrocinata dall'avv. Tino Inselmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 29 settembre 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone aGiovanni Lesica, Monza (I) patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller, Chiasso, in materia di donazione; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- La controversia verte sulla natura e la portata giuridica delle relazioni instauratesi fra Giovanni Lesica e l'abiatica Monica Lesica Solleiro a seguito dell' apertura, da parte del primo, di una relazione bancaria intestata alla seconda presso la Società di Banca Svizzera, succursale di Chiasso. 
 
Asserendo l'esistenza di una donazione a suo favore, l'8 luglio 1997 Monica Lesica Solleiro ha avviato una causa tendente all'accertamento del suo diritto esclusivo di disporre della relazione bancaria aperta dal nonno nel 1994. Questa ha incontrato la ferma opposizione di Giovanni Lesica, per il quale l'apertura del conto a nome della nipote rappresenta invece un contratto a favore di terzi nella sua forma imperfetta (art. 112 cpv. 1 CO), senza che l'intestataria possa vantare alcuna pretesa su di esso; sua intenzione era infatti quella di aprire un conto a nome della nipote per motivi successori, affinché potesse disporne, prima della maggiore età, solo in caso di suo decesso. 
 
2.- Con sentenza del 7 febbraio 2000 il Pretore ha respinto la pretesa attorea, negando l'esistenza di una donazione. 
La II Camera civile del Tribunale d'appello, adita tempestivamente dall'attrice, ha confermato il giudizio di prima istanza, osservando che anche qualora si avvalorasse la tesi - favorevole all'attrice - dell'esistenza di una donazione, essa non ne potrebbe trarre vantaggio alcuno, posto che per il diritto italiano - applicabile in con- creto - un simile negozio giuridico necessita dell'atto pubblico per essere valido. 
 
Contro la sentenza della Corte cantonale Monica Lesica Solleiro è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 31 ottobre 2000, con ricorso per nullità basato sull'art. 68 cpv. 1 lett. b OG. Delle argomentazioni sviluppate nel gravame si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. La controparte non è stata invitata a formulare una risposta all'impugnativa. 
 
 
3.- Preliminarmente, va esaminata la questione della ricevibilità di un ricorso per nullità; questo é infatti ammissibile contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali nei procedimenti civili nell' ambito dei quali non può essere interposto ricorso per riforma in virtù degli art. 44-46 OG, per quanto venga fatto valere uno dei motivi di nullità esaustivamente elencati dall'art. 68 cpv. 1 da lett. a ad e OG. 
 
Orbene, ai sensi dell'art. 46 OG, nelle cause civili di carattere pecuniario ove il valore litigioso supera fr. 8'000.-- é aperta la via del ricorso per riforma; ne scende che il ricorso per nullità deve indicare, quando l'oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, che il valore litigioso richiesto dal ricorso per riforma non é raggiunto e spiegarne il motivo (DTF 81 II 180; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3 ad art. 68; n. 4 ad art. 71). Nella fattispecie la Corte cantonale non ha determinato il valore di causa nella sentenza impugnata, ma ha comunque ammesso l'appello dato che l'ammontare minimo di fr. 
8'000.-- é senz'altro superato. Il ricorso per nullità interposto si rileva dunque di primo acchito inammissibile già per questo motivo; l'insorgente non pretende infatti, né tantomeno fornisce le prove, che il valore di causa sia inferiore agli fr. 8'000.--. 
 
 
4.- Ma anche se si volesse trattare il presente gravame alla stregua di un ricorso per riforma, come ammesso da dottrina e giurisprudenza (Poudret, op. cit. , Cap. 
III, n. 2.1 e riferimenti ivi citati), l'attrice non ne trarrebbe alcun giovamento. Le motivazioni addotte a sostegno delle presunte violazioni degli art. 16, 116 e 117 LDIP risultano infatti infondate, se non addirittura inammissibili. 
 
La prima, per la quale le parti avrebbero, in base all'art. 116 LDIP, scelto di sottoporsi al diritto svizzero per il semplice fatto di non aver chiesto al Pretore (o, in appello, alla Corte cantonale) di applicare il diritto italiano, é priva di fondamento. Ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 LDIP la scelta del diritto applicabile operata dalle parti deve infatti essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze; indizi in tal senso possono essere, in particolare, la lingua di redazione del contratto, l'utilizzazione di concetti giuridici di un certo diritto, il riferimento ad una moneta determinata, la condizione personale comune dei contraenti o il fatto che il contratto faccia riferimento ad altri accordi, soggetti ad un particolare regime giuridico (DTF 119 II 173 consid. 1b; Bernard Dutoit, Commentaire de la LDIP, 2a edizione, Basilea e Francoforte sul Meno, art. 116, n. 3 e 16; Keller/ Kren Kostkiewicz, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, ad. art. 116 n. 69 e segg.). Nella fattispecie manca, pacificamente, un qualsiasi elemento di riferimento esplicito o tacito a sostegno della tesi di un'elezione da parte dei contraenti del diritto svizzero quale diritto applicabile. 
 
Parimenti, é a giusto titolo che la Corte cantonale ha dedotto, in applicazione dei principi sanciti ai cpv. 1 e 2 dell'art. 117 LDIP, che in assenza di una pattuizione specifica tra le parti i loro rapporti vanno regolati secondo il diritto italiano. La presunzione istituita al cpv. 2 dell'art. 117 LDIP, secondo la quale la connessione più stretta esiste con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale, non può essere rovesciata per il solo fatto che il conto bancario sia stato aperto in Svizzera. Sia la parte debitrice della prestazione caratteristica che quella creditrice sono infatti cittadini italiani e risiedono in tale Stato, ciò che depone a favore dell'applicazione dell'ordinamento giuridico di questo paese. Dal profilo del diritto internazionale privato non si può ammettere che la semplice intenzione di situare l'oggetto della controversia in un certo paese crei con questo una connessione tale da concludere senz'altro per l'applicazione della lex rei sitae a scapito di quella dello stato dove risiede il debitore della prestazione caratteristica. Ciò vale a maggior ragione quando entrambe le parti del contratto risiedono nel medesimo Stato (cfr. esempio in Kropholler, Internationales Privatrecht, 2a ed., pag. 407 seg.). 
 
 
Per il resto, le censure rivolte contro l'applicazione del diritto straniero o presunte violazioni della procedura civile ticinese, sono del tutto inammissibili sia in un ricorso per riforma, sia in un ricorso per nullità, dato l'esplicito richiamo dell'art. 74 OG
 
5.- Il ricorso per nullità é inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili, dal momento che la controparte non é stata invitata a formulare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso é inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 dicembre 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,