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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.86/2003 /viz 
 
Seduta del 18 dicembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Stefan Thalhammer, 
 
contro 
 
B.A.________, opponente, 
patrocinata dall'avv. Mariagrazia Will-Rossini, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (divorzio), 
 
ricorso di diritto pubblico del 24 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.A.________ e B.A.________ si sono sposati nel 1970. Dalla loro unione sono nati tre figli, l'ultimo è divenuto maggiorenne nel 2000. Il marito ha pure avuto in pendenza di matrimonio due figli da un'altra donna, uno nato l'8 aprile 1992 e l'altro il 30 settembre 1993. Il 7 settembre 1994 A.A.________ ha incoato un'azione di divorzio, accolta dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 23 gennaio 2003, nella quale i giudici cantonali hanno, fra l'altro, condannato l'attore a versare alla ex moglie un contributo mensile per il mantenimento di fr. 880.-- fino all'aprile 2004, di fr. 865.-- dal maggio 2004 al settembre 2005, di fr. 820.-- dall'ottobre 2005 al settembre 2009, di fr. 880.-- dall'ottobre 2009 al gennaio 2012 e di fr. 350.-- dal febbraio 2012 in poi. 
 
La Corte cantonale ha accertato che l'attore, invalido al 50%, è al beneficio di rendite mensili per complessivi fr. 4'149.-- (mezza rendita AI di fr. 874.--, due rendite AI completive per i figli minorenni di fr. 350.-- e una rendita SUVA di fr. 2'575.--). Essa ha poi indicato che, sebbene dalla contabilità del negozio d'informatica prodotta da A.A.________ risulti una perdita, l'autorità fiscale avrebbe rivalutato il suo reddito aziendale in fr. 30'664.-- annui. I Giudici cantonali hanno quindi dedotto da tale importo fr. 4'198.-- per contributi di legge e spese professionali risultanti dalla notifica di tassazione 2001/2002, e hanno stabilito la capacità lucrativa dell'attore in fr. 2'205.50 mensili. Con riferimento al reddito della convenuta, la sentenza cantonale indica che dal 1° gennaio 2001 ella percepisce mensilmente una rendita AI di fr. 1'084.-- (corrisposta in seguito al suo grado di invalidità dell'80%) e guadagna mensilmente fr. 160.-- netti lavorando quale donna delle pulizie, la prestazione complementare di fr. 839.-- non essendo computabile ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento. 
2. 
Il 24 febbraio 2003 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con il primo rimedio chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e postula l'annullamento del dispositivo concernente la condanna al versamento di un contributo alimentare. Egli afferma che l'importo di fr. 30'664.-- indicato nella notifica di tassazione quale reddito da lavoro non risulta da una rivalutazione del reddito aziendale, ma trattasi di indennità per la perdita di guadagno versate dalla SUVA, che sono poi state sostituite dalla rendita della SUVA. Inoltre, includendo nel suo reddito le rendite versate dall'AI per i figli minorenni, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 285 CC. Infine, sempre secondo il ricorrente, stabilendo il reddito dell'ex moglie in fr. 1'244.--, la sentenza impugnata avrebbe trascurato un reddito da lavoro di fr. 640.-- mensili accertato dalle autorità fiscali. 
 
Né la controparte né l'autorità cantonale hanno presentato una risposta al gravame. 
3. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico. Non concreto non vi è motivo di scostarsi da tale principio. 
4. 
4.1 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), diretto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale e fondato su una violazione dell'art. 9 Cost., è in linea di principio ammissibile. 
4.2 In un ricorso per arbitrio non sono ammesse, salvo in casi eccezionali qui non ricorrenti, nuove allegazioni di fatto o nuovi mezzi di prova (DTF 118 III 37 consid. 2a, DTF 117 Ia 1 consid. 2; Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, n. 158 pag. 227). Ne segue che la lettera 13 febbraio 2003 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, prodotta per la prima volta nella sede federale e posteriore alla decisione impugnata, si appalesa irricevibile. 
4.3 Pure di primo acchito inamissibile - a causa della sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG) - si rivela l'asserita violazione dell'art. 285 CC per l'inclusione delle rendite AI per i due figli minorenni nel reddito del ricorrente, poiché trattasi di una questione che può essere sottoposta al Tribunale federale mediante un ricorso per riforma per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Il metodo con cui dev'essere determinata la capacità contributiva dell'obbligato alimentare attiene infatti al diritto (art. 125 CC; sentenza 5P.350/2002 del 12 marzo 2003 consid. 1), contrariamente agli importi accertati in applicazione della legge che, risultando dall'apprezzamento delle prove, sono invece questioni di fatto (DTF 127 III 136 consid. 2c pag. 141). 
5. 
5.1 
5.1.1 Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 9 Cost., computando nel suo reddito, oltre alle rendite SUVA, pure un reddito aziendale di fr. 30'664.--, che risulterebbe dalla notifica di tassazione 2001/2002. Egli sostiene che tale importo, indicato nella predetta notifica quale reddito da lavoro, si compone in realtà delle indennità giornaliere ricevute dalla SUVA. 
5.1.2 Il ricorrente lamenta pure un apprezzamento arbitrario delle prove per quanto attiene alla determinazione delle entrate della controparte: la Corte cantonale le avrebbe stabilite basandosi unicamente sulle dichiarazioni dell'ex coniuge e delle precedenti decisioni emanate nel corso della causa, senza tenere conto del fatto che dagli atti fiscali risulterebbe, oltre alla rendita AI, pure un reddito mensile di fr. 640.-- e quindi superiore a quello di fr. 160.-- ritenuto nella sentenza impugnata. 
5.2 
Nell'ambito della valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce al giudice cantonale un ampio potere discrezionale e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito, ma interviene solo se la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora essa riposi su una svista manifesta o su valutazioni manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40 con rinvii ). È segnatamente arbitraria una valutazione delle prove che si fondi unilateralmente solo su alcune di esse ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 1b, 112 Ia 369 consid. 3). Tuttavia, l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) o ad altre, altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). Chi si limita a rimettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico. 
5.2.1 Nella fattispecie la censura concernente il reddito aziendale del ricorrente dev'essere esaminata alla luce della documentazione inclusa nell'incarto cantonale, atteso che, come già osservato, la lettera del 13 febbraio 2003 dell'Ufficio circondariale di tassazione costituisce un inammissibile novum. Per valutare la capacità lucrativa del marito, i giudici cantonali si sono basati sulla notifica d'imposta 2001/2002, prodotta l'8 luglio 2002 dal precedente patrocinatore del ricorrente, da cui risulta un "reddito del lavoro" di fr. 30'664.--. Nella motivazione della tassazione, l'autorità fiscale aveva indicato di aver rettificato il reddito professionale "sulla base degli elementi noti all'autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d'utile medio per aziende del ramo". In queste circostanze spettava al ricorrente, se voleva evitare che i giudici cantonali considerassero l'importo in discussione come un provento della sua attività lavorativa, far valere e provare innanzi alla Corte cantonale l'argomentazione sollevata innanzi al Tribunale federale, secondo cui tale somma si comporrebbe, in realtà, d'indennità giornaliere di perdita di guadagno versate dalla SUVA. Sennonché la lettera dell'8 luglio 2002, che ha accompagnato la produzione della menzionata notifica di tassazione, non spiega di cosa si comporrebbe il "reddito del lavoro" e il ricorrente non pretende di aver in altro modo sottoposto e dimostrato nella sede cantonale la summenzionata argomentazione. Ne segue che il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver valutato in modo insostenibile le risultanze probatorie appare infondato. 
5.2.2 Nemmeno la critica riguardante la determinazione del reddito della controparte fa apparire arbitrario l'accertamento secondo cui l'ex moglie consegue un reddito da attività lavorativa di fr. 160.-- mensili, come risulta dal certificato di salario per l'imposta 2001/2002 prodotto in appello e dall'interrogatorio formale. Infatti, il ricorrente si limita a riferirsi alla notifica di tassazione 1999/2000, che riguarda i redditi conseguiti nel biennio a questa precedente. Inoltre, tale notifica indica l'importo di fr. 7'680.-- quale "reddito d'altra fonte" e non come reddito da lavoro. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si rivela, in quanto ammissibile, infondato e dev'essere in tal misura respinto. Atteso che le conclusioni ricorsuali non sembravano fin dall'inizio dover aver esito sfavorevole e che pure le altre condizioni previste dall'art. 152 OG sono adempiute, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta. Non si giustifica invece assegnare ripetibili alla controparte, che non ha presentato una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta e gli è designato quale patrocinatore per la procedura innanzi al Tribunale federale l'avv. Stefan Thalhammer, a cui la Cassa del Tribunale federale verserà un onorario di fr. 1'000.--. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente, ma sopportata provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 dicembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: