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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 414/05 
 
Sentenza del 18 dicembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Curcio, Via L. Sturzo 52, 95131 Catania, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, A0venue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 28 aprile 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 14 giugno 2004, sostanzialmente confermata il 14 settembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda 1° luglio 2002 di P.________, cittadino italiano nato nel 1970, già parchettista, senza attività lucrativa dal 2001, volta ad ottenere una rendita d'invalidità dell'assicurazione svizzera a dipendenza di una inabilità lavorativa addebitabile a disturbi al ginocchio destro (condropatia femoro-patellare). Negando l'esistenza di una invalidità attingente il livello richiesto del 20%, l'amministrazione ha inoltre considerato che non erano neppure date le condizioni per una riformazione professionale. 
B. 
L'assicurato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per giudizio del 28 aprile 2005, ha tutelato la decisione su opposizione querelata. 
C. 
Patrocinato dall'avv. Maurizio Curcio, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone, eventualmente previa ulteriore valutazione medica, la richiesta di erogazione di una rendita d'invalidità. In via subordinata postula il riconoscimento di provvedimenti di riformazione professionale. 
 
L'UAI chiede la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
2.2 Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
2.3 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo giurisprudenza, la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale - provvedimenti che il ricorrente chiede in via subordinata - è del 20% (DTF 124 V 110 seg. consid. 2b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 489 seg. consid. 4.2) e che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3). 
2.4 Giova infine rammentare che, secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono redatte da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c). 
3. 
3.1 Nell'evenienza concreta, i primi giudici si sono principalmente fondati sulla dettagliata perizia 24 aprile 2003 del dott. F.________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale, incaricato dall'UAI, posta la diagnosi di condropatia femoro-patellare destra, ha concluso per un'incapacità lavorativa totale del ricorrente nella precedente professione di parchettista, a partire dal mese di aprile 2001, ma per una piena abilità in attività sostitutive confacenti che non comportassero dei lavori in posizione inginocchiata per più di 5-10 minuti ogni ora. Tale valutazione è stata confermata dal Servizio medico dell'UAI (cfr. pareri 27 aprile e 18 giugno 2003 del dott. L.________ e 21 gennaio 2005 del dott. U.________). 
3.2 Esaminati gli atti, pure il Tribunale federale delle assicurazioni condivide questa valutazione peritale, alla quale la Commissione di ricorso a ragione ha attribuito pieno valore probatorio, atteso che la perizia in oggetto, motivata, completa e convincente, soddisfa tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia (cfr. consid. 2.4). A nulla giova, in tale contesto, il ripetuto richiamo dell'insorgente alle affermazioni medico-legali del dott. I.________, le stesse non contenendo elementi tali da seriamente porre in dubbio le conclusioni della perizia del dott. F.________ - specialista esterno all'amministrazione - che in concreto prevalgono sull'opinione divergente del medico di parte. 
3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott. I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico italiano oppure svizzero. Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). 
4. 
4.1 Dagli atti risulta che il ricorrente ha cessato la sua attività di parchettista nel 2001 per motivi di salute. Considerata la natura labile ed evolutiva dell'affezione di cui soffriva, un eventuale suo diritto alla chiesta rendita non poteva insorgere prima del 2002, ossia dopo un anno dall'inizio dell'incapacità lavorativa (v. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). A giusta ragione i primi giudici hanno quindi effettuato il raffronto dei redditi ai sensi dell'art. 16 LPGA sulla base dei dati valevoli per il 2002 per determinare se e in quale misura l'insorgente fosse da giudicare invalido (cfr. DTF 128 V 175). 
4.2 Giova a questo punto ribadire che giusta il precitato art. 16 LPGA - che riprende, in sostanza, l'ordinamento di cui all'abrogato art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002 -, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Per determinare il reddito da valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). 
 
Nella presente evenienza, i primi giudici hanno stabilito, per l'anno in questione, il reddito ipotetico conseguibile senza il danno alla salute in fr. 63'154.-. Tale valutazione non è contestata e può essere confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni. 
4.3 Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive - ipotesi che si avvera in concreto -, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, questa Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. 
 
Tenuto conto della formazione dell'interessato (attestato federale di capacità quale parchettista) come pure della configurazione professionale esigibile illustrata dal consulente in integrazione professionale dell'UAI, si impone di prendere quale valore di base l'importo di fr. 4'557.- mensili (ISS 2002, valore mediano totale, livello di esigenze 4). Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale (41,7 ore), si ottiene un importo di fr. 4'751.- mensili, pari a fr. 57'012.- annui. Tale importo - che supera quello di fr. 52'566.-, più favorevole per il ricorrente, stabilito dall'amministrazione e confermato dai primi giudici - è manifestamente insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti, confrontando i due redditi di paragone (fr. 63'154.- e fr. 57'012.-), il grado d'invalidità risultante non supera il 10%. 
4.4 Date queste premesse, l'insorgente nemmeno può pretendere il riconoscimento di provvedimenti di riformazione professionale, il tasso di diminuzione della sua capacità di guadagno essendo inferiore alla soglia del 20% stabilita dalla giurisprudenza per invocare il diritto a simili misure (cfr. consid. 2.3). 
5. 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita, quantomeno nel suo risultato, conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
6. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 dicembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: