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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.20/2007 /biz 
 
Sentenza del 19 febbraio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Banca A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Pietro Moggi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. etc. (assistenza giudiziaria internazionale), 
 
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 29 novembre 2006 dalla I Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con sentenza 29 novembre 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato dalla banca A.________ contro la citazione di un testimone e due decreti di edizione; 
che essendo la decisione impugnata stata emanata nel 2006 è applicabile l'OG (art. 132 cpv. 1 LTF); 
che con ricorso di diritto pubblico del 19 gennaio 2007, previa concessione dell'effetto sospensivo, la banca A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale; 
che il presidente della II Corte civile ha invitato la ricorrente il 23 gennaio 2007 ad anticipare entro il 7 febbraio 2007 fr. 2'500.-- in garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che in caso di assenza di pagamento entro il termine assegnato il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che nella fattispecie in esame la somma richiesta è giunta il 12 febbraio 2007 sul conto corrente postale della Cassa del Tribunale federale; 
che secondo informazioni assunte da quest'ultima presso la Postfinance, l'ordine di pagamento elettronico (OPAE) le è stato teletrasmesso dalla banca A.________ il 9 febbraio 2007 e indicava quale scadenza tale giorno; 
che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo per spese giudiziarie presunte, la banca che effettua il pagamento deve indicare quale data di scadenza al più tardi l'ultimo giorno del termine impartito e far pervenire entro tale data l'ordine di pagamento alla Posta svizzera (cfr. DTF 117 Ib 220 consid. 2a); 
che pertanto il versamento dell'anticipo spese è tardivo, l'ordine di pagamento essendo giunto alla Posta svizzera dopo la scadenza del termine fissato dal presidente con una data posteriore a quella stabilita nella richiesta dell'anticipo spese; 
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 150 cpv. 4 OG); 
 
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG) e che pertanto si giustifica assegnare all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 159 cpv. 5 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 febbraio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: