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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_280/2020  
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________ Limited, 
patrocinata dagli avv.ti Giuseppe Gianella e 
Ruben Borga, 
opponente, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Bertoli. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; promozione dell'accusa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2020.29). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 10 dicembre 2014 A.________ Limited e C.________, azionista e avente diritto economico della società, hanno denunciato B.________, all'epoca amministratore unico di D.________ SA, società poi sciolta in seguito a fallimento, per titolo di amministrazione infedele, subordinatamente truffa, in relazione alla vendita di un aereo CJ1 appartenente alla denunciante, della cui gestione si sarebbe occupata D.________ SA, nonché all'acquisto da parte della querelante di un aereo CJ3. I denuncianti avrebbero incaricato B.________, quale mediatore, di vendere il CJ1 e di acquistare un CJ3. Una società germanica da lui contattata avrebbe ritirato il CJ1 per USD 1'500'000.-- e venduto un CJ3 per il tramite di un'altra società per USD 4'850'000.--. Il denunciato avrebbe invece acquistato direttamente l'aereo dalla società germanica per il tramite di D.________ SA al prezzo di USD 3'900'000.--, rivendendolo poi alla denunciante per USD 4'850'000.--. 
 
B.   
Il 29 gennaio 2015 l'allora Procuratore pubblico (PP) Fiorenza Bergomi ha aperto l'istruzione formale a carico del denunciato per i reati di truffa (art. 146 CP) e amministrazione infedele (art. 158 CP). Il PP, dopo aver interrogato le parti e sentito un testimone, il 30 agosto 2018 ha emanato un decreto di abbandono per i due prospettati reati (ABB 813/2018). 
 
C.   
Con decisione del 22 marzo 2019 (incarto n. 60.2018.240), in accoglimento di un reclamo dei denuncianti, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), riconosciuta la legittimazione a reclamare soltanto a A.________ Limited, ha annullato parzialmente il decreto di abbandono, segnatamente limitatamente al reato di truffa e ritornato gli atti al PP per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi. Il PP Daniele Galliano, divenuto nel frattempo titolare del procedimento, assunte ulteriori prove, il 20 dicembre 2019 ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione prospettando l'abbandono del procedimento per i due citati reati e l'emanazione nei confronti del denunciato di un decreto di accusa per il reato di omissione della contabilità (art. 166 CP), ritenuto che questa infrazione si riferiva a fatti completamente diversi. Il 24 gennaio 2020, richiamato il principio "ne bis in idem", il PP ha abbandonato il procedimento per il reato di amministrazione infedele e anche per quello di truffa, trattandosi di un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento (ABB 146/2020). A titolo abbondanziale ha nondimeno illustrato perché in ogni modo non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa. 
 
D.   
Adita dalla denunciante, con decisione dell'11 maggio 2020 (n. 60.2020.29) la CRP ha interpretato il dispositivo del suo precedente giudizio del 22 marzo 2019 nel senso che il decreto di abbandono del 30 agosto 2018 non è annullato solo parzialmente, ma interamente. In accoglimento del reclamo ha annullato anche il nuovo decreto di abbandono del 24 gennaio 2020, ritornando gli atti al PP affinché proceda nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi. 
 
E.   
Avverso questa sentenza il PP Daniele Galliano presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di confermare il decreto di abbandono del 24 gennaio 2020 (ABB 146/2020), subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
 
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. A.________ Limited propone di dichiarare inammissibile il ricorso in applicazione dell'art. 93 LTF, subordinatamente di respingerlo, mentre B.________ non si è espresso sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279). 
 
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, ammissibile. La legittimazione del PP ticinese è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenza 1B_173/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1).  
 
1.3. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284) : può pertanto essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), che in materia penale dev'essere di natura giuridica (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 145 III 42 consid. 2.1 pag. 254), all'autorità inferiore (DTF 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, siccome si vede obbligato a emanare una decisione, in concreto al suo dire la promozione dell'accusa per il reato di truffa in violazione del principio "ne bis in idem", ch'egli considera contraria al diritto, senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1 pag. 379, 321 consid. 2.3 pag. 329). 
 
2.  
 
2.1. Nella precedente decisione del 22 marzo 2019 la CRP, rilevato che i fatti esposti nel quadro del reato di amministrazione infedele lascerebbero concludere che l'operazione litigiosa si sarebbe realizzata nella forma dell'intermediazione, ne aveva concluso che spettava al PP determinare quali obblighi tale rapporto avrebbe fatto nascere per l'intermediario, ossia D.________ SA e, per essa, per B.________. Il magistrato inquirente doveva inoltre esaminare l'esistenza di un danno e se la vittima doveva e poteva osservare misure di prudenza. Ha quindi annullato il decreto di abbandono del 30 agosto 2018 "limitatamente al reato di truffa", confermando pertanto implicitamente l'abbandono per quello di amministrazione infedele, rinviando gli atti al PP affinché approfondisse il caso con ogni atto istruttorio che ritenesse necessario riguardo alla sussunzione di detti fatti all'ipotizzato reato di truffa, pronunciando il dispositivo seguente:  
 
"Il reclamo, per quanto ricevibile è accolto. Di conseguenza: 
§ Il decreto di abbandono 30.8.2018 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB 813/2018) è parzialmente annullato. 
§§ Gli atti dell'inc. ABB 813/2018 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi." 
 
2.2. Nella decisione qui impugnata dell'11 maggio 2020, la CRP ha ritenuto che in applicazione del principio "in dubio pro duriore" sarebbe giustificato annullare il nuovo decreto di abbandono, poiché le dichiarazioni delle persone sentite in un procedimento penale devono di massima essere valutate dal giudice di merito. Ha quindi ingiunto al PP di promuovere celermente l'accusa, visto che non sarebbe chiaro che i fatti non sarebbero punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sarebbero adempiute, pronunciando il dispositivo seguente:  
 
1. Il dispositivo n. 1 del giudizio 60.2018.240 del 22.3.2019 di questa Corte è interpretato nel senso che: "  Il reclamo, per quanto ricevibile, è accolto. Di conseguenza: § II decreto di abbandono 30.8.2018 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (ABB 813/2018) è annullato. §§ Gli atti dell'inc. ABB 813/2018 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi".  
2. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: 
§ Il decreto di abbandono 24.1.2020 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano (ABB 146/2020) è annullato. 
§§ Gli atti dell'inc. ABB 146/2020 sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi." 
3 (...) ". 
 
2.3. Il ricorrente sostiene, rettamente, che sia dai motivi sia dal dispositivo della precedente decisione del 22 marzo 2019 risulta che il decreto di abbandono è stato annullato solo parzialmente, segnatamente riguardo al reato di truffa, mentre che per quello di amministrazione infedele era stato confermato. Aggiunge che, in assenza di contraddizioni tra i considerandi e il dispositivo di quella sentenza, non vi è spazio per procedere alla criticata interpretazione del dispositivo. In effetti, nella sentenza impugnata la CRP non dimostra perché sarebbero adempiute le condizioni dell'art. 83 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 281 consid. 1.3 pag. 184) per poter interpretare e rettificare la sua sentenza anteriore, la cui esegesi e portata, come quella del giudizio in esame, è tutt'altro che agevole. Per i motivi di cui si dirà, la questione non è comunque decisiva.  
 
2.4. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza, rileva che in linea di principio un abbandono parziale di un procedimento penale entra in considerazione quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. A ragione. Secondo la prassi da lui richiamata, un abbandono parziale è infatti escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento. Il Tribunale federale ne ha dedotto che se il procedimento è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale cresce in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 pag. 365 e consid. 1.4 pag. 366 segg. con numerosi rinvii; sull'apprezzamento giuridico divergente dei fatti formulati dal pubblico ministero da parte del giudice vedi invece l'art. 344 CPP).  
 
Nel caso in esame, trattandosi soltanto di un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento e di questioni strettamente legate allo stesso complesso fattuale, la CRP non avrebbe quindi dovuto annullare parzialmente il decreto di abbandono del 30 agosto 2018. Anche l'opponente rileva che i prospettati reati si riferiscono a un unico e medesimo complesso di fatti. Ora, il principio "ne bis in idem" (art. 11 CPP), ossia il divieto di un doppio perseguimento penale sul quale insiste rettamente il ricorrente, costituisce un impedimento al procedimento penale, ciò che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti e consid. 1.4.4 pag. 369). Secondo l'art. 320 cpv. 4 CPP, un decreto di abbandono passato in giudicato equivale infatti a una decisione finale assolutoria (DTF 143 IV 104 consid. 4.2 pag. 110 e rinvii; sentenza 6B_654/2019 del 12 marzo 2020 consid. 2.3). Certo, secondo l'art. 323 cpv. 1 CPP, il PP può nondimeno riaprire un procedimento concluso con un decreto di abbandono passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato e che non risultano dagli atti del procedimento abbandonato (vedi anche l'art. 11 cpv. 2 CPP) : la CRP non ha tuttavia indicato né sostenuto che in concreto si sarebbe in presenza di tali estremi, né essa si è confrontata compiutamente con la questione, decisiva, del principio del "ne bis in idem" e la prassi appena citata, già ampiamente richiamata dal PP nel decreto di abbandono del 24 gennaio 2020. 
 
2.5. Nel caso in esame non sussisteva quindi alcuno spazio per un abbandono parziale, né un tale abbandono poteva pertanto essere ingiunto. Ciò nonostante, questo atto di procedura, sebbene lesivo del diritto federale, non può comunque essere ignorato: esso non è infatti nullo, ma era impugnabile: in assenza d'impugnazione esso è divenuto giuridicamente valido (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3 pag. 367 segg.; NATHAN LANDSHUT/THOMAS BOSSHARD, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 10 ad art. 319 e n. 11 e 11a ad art. 320; ROBERT ROTH/KATIA VILLARD, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 14 ad art. 320). L'effetto preclusivo dell'abbandono parziale cresciuto in giudicato impedisce quindi un perseguimento penale per gli stessi fatti, sulla base di un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento.  
Nella decisione impugnata la CRP rimprovera al PP Fiorenza Bergomi che, qualora ella avesse reputato che la sentenza del 2019 violasse il principio "ne bis in idem", ella avrebbe dovuto emanare immediatamente un decreto di abbandono per il reato di truffa, invece di riaprire in sostanza l'istruzione per detto reato e, implicitamente anche per quello di amministrazione infedele, rilevando che tale agire potrebbe essere costitutivo di un "venire contra factum proprium". Sia come che sia, ciò nulla muta al fatto che l'effetto preclusivo del citato principio impedisce una condanna dell'imputato per gli stessi fatti (sulle differenze, sotto il profilo del principio "ne bis in idem", tra i decreti di non luogo a procedere e quelli di abbandono, che presuppongono un'istruzione completa, cfr. DTF 144 IV 81 consid. 2.3.3 e 2.3.5 pag. 86 segg.). 
 
3.   
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata nel senso dei considerandi, ossia di confermare il decreto di abbandono del 24 gennaio 2020. La CRP si pronuncerà sulle spese e ripetibili della sede cantonale. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente, che ha concluso per la reiezione del gravame (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello l'11 maggio 2020 è annullata. La causa le viene rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di A.________ Limited. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri