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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1C_105/2008 
 
Sentenza del 19 marzo 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Gruppo Lega / Stabio 2000, c/o Sandro Travella, 6855 Stabio, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
differimento delle elezioni comunali previste per il 
20 aprile 2008 nel Comune di Stabio, 
 
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la risoluzione emanata il 18 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 18 dicembre 2007 pubblicata nel Foglio ufficiale n. 102/2007 del 21 dicembre 2007 (pag. 9716 e seg.), ha deciso di differire le elezioni degli organi comunali in diversi Comuni interessati da progetti di aggregazione, tra i quali figurano Ligornetto e Stabio, precisando che le stesse avranno luogo in data da stabilire. Ciò poiché nei due citati Comuni una risoluzione governativa ha stabilito per domenica 6 aprile 2008 la relativa votazione consultiva, per cui la procedura di aggregazione non poteva essere completata in tempo utile. L'Esecutivo cantonale ha ricordato che secondo l'art. 11 cpv. 3 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, del 16 dicembre 2003 (LASC), se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, esso può decidere di prescindere da queste nei Comuni del comprensorio di aggregazione. 
 
B. 
Con scritto del 2 gennaio 2008, indirizzato ai presidenti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, della Commissione della legislazione e del Tribunale cantonale amministrativo, il Gruppo Lega / Stabio 2000, rilevato che la risoluzione appena citata non contiene alcuna indicazione dei rimedi giuridici, ha chiesto alle autorità adite d'intervenire d'ufficio per annullare il citato differimento. 
 
C. 
Il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver effettuato uno scambio di scritti, con giudizio del 5 febbraio 2008, ricordato che la sua competenza è disciplinata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale e accertata la sua incompetenza in materia di aggregazioni e in materia elettorale, ha dichiarato irricevibile il gravame. 
 
D. 
A causa di una svista, la Corte cantonale ha trasmesso, con comunicazione all'insorgente, il menzionato gravame, sulla base dell'art. 48 cpv. 3 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), per competenza al Tribunale federale soltanto il 3 marzo successivo. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1). Non spetta infatti all'autorità cantonale, ma soltanto al Tribunale federale pronunciarsi sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 121 I 173 consid. 2a in fine; cfr. al riguardo sentenza 1C_104/2008 del 13 marzo 2008). 
 
1.2 Nella fattispecie la competenza del Tribunale federale a esaminare, se del caso quale ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, lo scritto del Gruppo Lega / Stabio 2000 è manifesta (vedi sentenza 1C_37/2008 del 18 marzo 2008 concernente la medesima risoluzione governativa). Giova osservare d'altra parte che il gruppo ricorrente non ha impugnato la decisione d'irricevibilità emanata dalla Corte cantonale. 
 
2. 
2.1 Nel quadro di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo il previgente art. 85 lett. a OG, il diritto di ricorrere spettava, oltre al cittadino attivo, anche a un partito politico, qualora dimostrasse di essere costituito come persona giuridica e d'essere attivo nel Cantone o nel Comune interessato (DTF 130 I 290 consid. 1.3). La legittimazione è stata quindi riconosciuta alla Lega dei ticinesi, associazione politica, organizzata come tale e dotata di statuti, attiva nel Cantone (DTF 121 I 357 consid. 2a). Visto l'esito del gravame, la questione di sapere se la legittimazione debba essere riconosciuta anche al gruppo ricorrente e se esso debba essere costituito quale persona giuridica, con relativi statuti, non dev'essere esaminata oltre (cfr. Gerold Steinmann, Basler Kommentar BGG, n. 73 all'art. 89). È nondimeno manifesto che il ricorrente non è legittimato a insorgere contro il differimento delle elezioni in un altro Comune, segnatamente a Ligornetto. 
 
2.2 Nel citato scritto, il gruppo ricorrente si limita ad accennare all'art. 11 cpv. 3 LASC e a rilevare che ai cittadini dei due Comuni interessati non è stata ancora data la possibilità di esprimersi in votazione consultiva, per cui la criticata risoluzione non parrebbe essere corretta. 
2.2.1 Secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo - seppure conciso - sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2), analogamente all'obbligo di motivazione inerente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 e 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; sentenza 1C_27/2007 del 21 marzo 2007). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale. 
2.2.2 Lo scritto in esame non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato nel merito. Ciò contrariamente al ricorso presentato contro la medesima risoluzione governativa concernente il differimento delle elezioni comunali nel Comune di Mezzovico-Vira, nel quale i ricorrenti hanno compiutamente motivato, con numerosi, pertinenti e fondati argomenti, il loro gravame, che è stato accolto (sentenza 1C_37/2008 del 18 marzo 2007 consid. 2.2-2.2.3). 
 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 marzo 2008 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud i.s. Gadoni