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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_45/2008 /biz 
 
Sentenza del 19 marzo 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
ricorrenti, 
contro 
 
Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con decreto legislativo del 20 dicembre 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 103-104/2007 del 28 dicembre 2007 (pag. 9819 e segg.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano. In seguito all'esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Cadro, il Consiglio di Stato aveva proposto di abbandonare l'aggregazione di questo Comune e di Villa Luganese, non procedendo quindi a una fusione coatta di Cadro (vedi messaggio n. 5987 del 23 ottobre 2007; cfr. sentenza 1C_181/2007 del 9 agosto 2007). Nel rapporto di maggioranza del 5 dicembre 2007 (n. 5987 R1), la Commissione speciale aggregazioni del Gran Consiglio aveva nondimeno proposto al Parlamento di includere nel nuovo Comune quello di Villa Luganese. 
 
B. 
Avverso il citato decreto legislativo A.________, B.________ e C.________, cittadini di Cadro, presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e, subordinatamente, un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiedono di annullare l'impugnato decreto. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110). Esso vaglia quindi d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1). 
 
1.2 Riguardo alla loro legittimazione, i ricorrenti, rilevato d'essere cittadini del Comune di Cadro, accennano all'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF e sostengono d'avere un interesse personale degno di protezione a interporre il gravame. 
1.2.1 Il ricorrente A.________ sottolinea di abitare a ridosso della strada di transito del Comune di Cadro, unico collegamento fra il Comune di Lugano e il nuovo quartiere di Villa Luganese che risulterebbe dalla criticata aggregazione. Egli lamenta un peggioramento del traffico indotto che deriverebbe, al suo dire, per esempio dall'impiego di macchine spazzatrici meccaniche gestite da Lugano, che servirebbero il nuovo quartiere. Adduce di temere danni per la sua salute, derivanti da detto peggioramento e segnatamente dai rumori e dai disturbi, che cambierebbero la natura residenziale tranquilla del paese. Egli si ritiene quindi colpito dalle menzionate asserite conseguenze materiali che la contestata fusione comporterebbe. L'impugnato decreto lo toccherebbe quindi personalmente, quale cittadino che vive in un altro comune la cui popolazione si è opposta, per il tramite del voto consultivo, all'aggregazione. 
1.2.2 I ricorrenti C.________ e B.________ adducono il medesimo interesse a tutelare la loro salute, poiché vivono, il primo, all'incrocio per Villa Luganese e, il secondo, a ridosso del tratto di strada di comunicazione con Villa Luganese, che diventerebbe la via d'accesso al nuovo quartiere, con asserito "grave pregiudizio per la zona di residenza personale": desiderano quindi essere tutelati nella loro salute e qualità di vita. Quale pedone e ciclista B.________ lamenta altresì d'essere esposto a un pericolo maggiore nell'attraversare e nel percorrere la citata strada. Egli teme di non potersi più difendere contro questi rischi, ritenuto che il voto negativo espresso a Cadro non sarebbe completamente rispettato. La citata strada subirebbe, contrariamente ai desideri di tranquillità asseritamente espressi con il voto negativo dalla maggioranza della popolazione di Cadro, le conseguenze dell'integrazione di Villa Luganese quale quartiere di Lugano, compresi eventuali progetti di allargamento con relativi espropri di terreno e induzioni di traffico. Questi danni deriverebbero da una "quasi forzata integrazione di fatto" del territorio comunale di Cadro, simili a quelli che avrebbe comportato un'aggregazione coatta. 
 
2. 
2.1 Con quest'argomentazione, sulla quale è imperniato il gravame, i ricorrenti parrebbero disattendere che non si è in presenza di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo l'art. 82 lett. c LTF. In effetti, quali cittadini del Comune di Cadro, essi chiaramente non sarebbero legittimati a insorgere contro l'aggregazione di un altro comune, segnatamente di Villa Luganese. 
 
2.2 Inoltre, è dubbio ch'essi sarebbero legittimati a impugnare, come cittadini, un'eventuale aggregazione coatta del loro Comune (sentenza 1P.242/2005 del 18 aprile 2006 nella causa "Comunità di Aquila", consid. 1.3-1.4.1, apparsa in RtiD II-2006 n. 1): essi non lo sono quindi, a maggior ragione, per criticare gli asseriti danni indiretti che deriverebbero da una quasi "integrazione di fatto". Sotto il profilo del diritto di voto, i ricorrenti non sono legittimati a far valere le asserite conseguenze fattuali derivanti dall'aggregazione di altri Comuni. 
 
2.3 I ricorrenti neppure sono legittimati ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, norma che riconosce il diritto d'interporre ricorso in materia di diritto pubblico, tra l'altro, a chi è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto impugnati (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). 
In effetti, gli asseriti danni, e in particolare la loro intensità, non sono per nulla dimostrati né resi verosimili. La strada in rassegna esiste da tempo e il prospettato aumento del traffico, che sarebbe provocato dalla criticata aggregazione, non assume chiaramente un'intensità tale da far sì che i ricorrenti sarebbero particolarmente toccati dal decreto impugnato (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. sulla situazione giuridica, sotto il profilo della garanzia della proprietà, del confinante nel caso di soppressione di un accesso, DTF 126 I 213). Nel rapporto alla cittadinanza del Consiglio di Stato sull'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Lugano e Villa Luganese, dell'agosto 2007, cui accennano i ricorrenti (pag. 12), si legge infatti semplicemente che gli interventi di manutenzione stradale avverranno come sinora e che la pulizia delle aree pubbliche verrà potenziata ("1 volta/ settimana tramite spazzatrici meccaniche"). Mal si comprende perché questo esiguo aumento della pulizia delle aree pubbliche, che costituisce peraltro un vantaggio per le zone residenziali, dovrebbe comportare l'asserito danno per la salute dei ricorrenti. Né essi spiegano, con una motivazione conforme a quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (che riprende le esigenze vigenti per il previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3; 133 IV 286 consid. 1.4), perché, visto che la strada litigiosa e il nuovo quartiere già esistono, la criticata fusione comporterebbe l'asserito aumento del traffico veicolare. 
 
L'art. 89 cpv. 1 LTF riconferma il principio dell'esclusione dell'azione popolare. I ricorrenti né sono "particolarmente" toccati dal decreto impugnato né possono vantare un interesse degno di protezione al suo annullamento. Essi non sono infatti toccati in maniera maggiore di qualunque altro confinante della strada, né il decreto impugnato impedisce loro di continuare a utilizzarla come finora e neppure adducono un loro diritto a impedirne un asserito uso accresciuto, del resto per nulla dimostrato, da parte di altri utenti. Infine, né il contestato decreto impone loro nuovi obblighi né limita i loro diritti né essi possono invocare l'interesse generale della tutela della natura residenziale e tranquilla del paese in cui abitano (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.1 e 1.3.2; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar BGG, n. 10 e 16 all'art. 89). 
 
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile per carenza di legittimazione. 
 
3. 
3.1 Riguardo al ricorso sussidiario in materia costituzionale, i ricorrenti si limitano ad addurre, senza alcuna motivazione, che il contestato decreto legislativo "risulta arbitrario, pur su base legale cantonale, ai sensi della costituzione cantonale e federale". Ora, nel contenzioso in esame è dato il ricorso in materia di diritto pubblico, ritenuto che non si è in presenza di alcuna eccezione ai sensi dell'art. 83 LTF, per cui il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.2 Il ricorrente B.________ precisa di proporre quest'ultimo rimedio poiché il criticato decreto lederebbe il "suo diritto giuridico" quale cittadino patrizio di Cadro. Rileva che, secondo l'art. 22 cpv. 2 Cost./TI, il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l'utilizzazione razionale dei beni patriziali nell'interesse comune. Al dire del ricorrente, il Patriziato di Cadro, quale ente che gestisce beni e territori interessati dal progetto di aggregazione, non sarebbe stato coinvolto né sentito in relazione al contestato decreto. Ora, indipendentemente dall'inammissibilità di questo rimedio e premesso che la tempestività di questa censura è più che dubbia, la stessa sarebbe comunque irricevibile per carenza di legittimazione: quest'ultima spetterebbe infatti al Patriziato (cfr. art. 89 cpv. 2 lett. c LTF) e non ai singoli cittadini patrizi (sulla legittimazione del Patriziato sotto l'egida dell'OG vedi DTF 113 Ia 336). 
 
4. 
Ne segue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e non possono pertanto essere esaminati nel merito. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile 
 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4. 
Comunicazione ai ricorrenti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 marzo 2008 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Crameri