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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_145/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 maggio 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Maillard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. David Simoni, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (indennità giornaliera, riduzione della prestazione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 gennaio 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 11 novembre 2012 A.________, nato nel 1977, all'epoca dei fatti disoccupato, è rimasto vittima di un'aggressione da parte di uno sconosciuto al parcheggio B.________, a seguito della quale ha riportato lesioni varie. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, esperiti i propri accertamenti, per decisione del 7 giugno 2013, sostanzialmente confermata il 21 giugno successivo anche in seguito all'opposizione dell'interessato, ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti ritenendo che l'assicurato avrebbe riportato le lesioni lamentate partecipando a una baruffa. 
 
B.   
Assistito dall'avv. Simoni, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni (pronuncia del 22 gennaio 2014). 
 
C.   
Allegando documentazione già in atti, A.________, sempre patrocinato dall'avv. Simoni, ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili di sede cantonale e federale, in sostanza chiede, in accoglimento del gravame, di annullare il giudizio cantonale e la decisione su opposizione in lite e di riconoscergli il diritto a indennità in contanti piene con effetto retroattivo al 14 novembre 2012. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se però, come in concreto, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite verte sul tema di sapere se l'INSAI abbia a ragione o meno ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti al ricorrente a dipendenza delle conseguenze dell'evento verificatosi nel novembre 2012.  
 
2.2. Nei considerandi dell'impugnato giudizio, il primo giudice ha già esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà in caso di infortuni non professionali occorsi ad assicurati che partecipano a risse e baruffe, a meno che non siano stati feriti dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa. L'istanza precedente ha poi ricordato che vi è partecipazione a una rissa o baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando egli si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, colui che partecipa a una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra in una "zona di pericolo" esclusa dalla copertura assicurativa dell'assicurazione infortuni. Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza o se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse. Decisiva è unicamente la circostanza che quest'ultimo poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 361/98 del 10 marzo 2000 consid. 2b con riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. Alla luce degli atti all'inserto, in particolare dei verbali di interrogatorio di polizia, il primo giudice ha ritenuto che l'assicuratore infortuni fosse legittimato a ridurre le prestazioni in contanti in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF. Secondo la precedente istanza, già al momento in cui è avvenuto l'episodio della mancata concessione della precedenza da parte del presunto aggressore fuori dal parcheggio del centro commerciale, l'assicurato non avrebbe tenuto un comportamento passivo, ma avrebbe anzi prontamente risposto, gesticolando in maniera maleducata, al gesto osceno rivolto dall'autore dell'infrazione al-l'indirizzo dell'interessato e della sua ragazza, dopo che questi ultimi avevano evidenziato la manovra scorretta dell'altro automobilista azionando il clacson e accendendo gli abbaglianti. La Corte cantonale ha inoltre e soprattutto ritenuto che al più tardi al momento in cui ha visto avvicinarsi di persona all'interno del parcheggio l'individuo riconosciuto come quello colpevole di non avergli poco prima accordato la precedenza, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, accettando di prendere parte all'alterco, entrava in una zona di pericolo esclusa dalla copertura assicurativa dell'assicuratore infortuni. Nel caso di specie non si poteva infine nemmeno concludere che l'assicurato fosse intervenuto nella lite per proteggere una persona indifesa, segnatamente la sua compagna. Dai verbali di interrogatorio di polizia emergeva infatti che protagonisti dell'alterco verbale e della successiva rissa erano esclusivamente i due uomini, mentre le loro rispettive compagne avevano semplicemente assistito ai fatti, senza mai essere oggetto di minaccie o venire coinvolte direttamente nello scambio di colpi. Sempre secondo il giudice cantonale, la decisione dell'INSAI non prestava quindi il fianco a critica alcuna, tanto più che la disposta riduzione delle indennità giornaliere si situava al limite inferiore di quanto prescritto dalla legge.  
 
3.2. Il Tribunale federale non può che condividere le conclusioni dell'istanza precedente. Concordando con il primo giudice, non si può ammettere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l'assicurato abbia nell'occasione agito per difendere la sua compagna indifesa. Per quanto risulta dagli atti, quest'ultima non venne minacciata. Si era trattato di un litigio tra i due uomini, che l'assicurato avrebbe dovuto evitare, ad esempio allonta-nandosi dal luogo dei fatti, chiedendo l'intervento della polizia o, semplicemente, non lasciandosi provocare dall'antagonista. Con il suo comportamento attivo, l'insorgente ha indubbiamente contribuito all'e-scalation della situazione. Di conseguenza, la disposta riduzione delle sue indennità giornaliere non è contraria al diritto federale.  
 
 
4.   
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 19 maggio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble