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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_472/2022  
 
 
Sentenza del 19 maggio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (abuso di autorità); legittimazione ricorsuale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (n. 60.2021.384). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A.________è stato impiegato presso l'ente B.________, il cui direttore è C.________. In seguito alla disdetta del suo rapporto di lavoro e relativamente alle sue modalità, A.________ ha denunciato C.________ per titolo di abuso di autorità. Il 15 dicembre 2021 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere. 
 
2.  
Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere in assenza di indizi di reato a carico del denunciato. Dopo aver esaminato lo Statuto di B.________, ente autonomo di diritto comunale, la CRP ha rilevato che C.________ può essere considerato un funzionario di B.________, privo però di un potere decisionale proprio nell'ambito dell'assunzione, della gestione e del licenziamento del personale. Ha poi osservato che la disdetta notificata a A.________ non costituiva un licenziamento immediato, deliberato e immotivato suscettibile di assurgere a un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP. Nel contesto della procedura di disdetta, peraltro, A.________ ha potuto esercitare il suo diritto di essere sentito prima dinanzi alla Sezione delle risorse umane e poi dinanzi alla Commissione conciliativa. Passando in rassegna gli scritti inviati a A.________, non tutti conformi alla procedura applicabile in materia, la CRP non ha ravvisato il denunciato accanimento personale. 
 
3.  
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza che il procedimento penale a carico di C.________, avviato con la sua denuncia, segua il suo corso. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
4.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
4.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, incombe di principio alla parte ricorrente, in base all'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).  
 
Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.3. In concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Non indica in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili vanterebbe e intenderebbe fare valere contro il denunciato in relazione con il prospettato reato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Tali pretese non appaiono del resto d'acchito deducibili dagli atti. Atteso che il denunciato è direttore di un ente autonomo di diritto comunale, ci si può chiedere tra l'altro se l'insorgente disponga di pretese di natura civile e non piuttosto di diritto pubblico. La questione può tuttavia rimanere indecisa nella fattispecie.  
 
L'assenza di una motivazione sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. 
 
4.4. Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
In concreto il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Egli infatti ripercorre la cronistoria degli eventi denunciati, evidenziando tutte le violazioni del diritto che imputa al denunciato a sostegno del suo preteso agire arbitrario e incostituzionale nei suoi confronti. Non fa valere un diniego di giustizia formale nell'ambito del procedimento penale. 
 
5.  
Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione e di legittimazione ricorsuale, e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 maggio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy