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[AZA 7] 
U 271/98 Ge 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 19 giugno 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di 
consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28, 
6512 Giubiasco, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 
20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per 
la ditta S.________ SA e che determinò, in particolare, 
fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro, 
a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto 
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni 
(INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita 
d'incapacità lucrativa del 15%. 
Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25 
gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro 
da uno spruzzo di cemento che comportò una diminuzione 
della acuità visiva. 
L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla 
ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998. 
Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante 
decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore 
erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° luglio 
1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennità 
per menomazione all'integrità del 14% per il danno oculare. 
Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo 
1998 una decisione su opposizione confermante quanto in 
precedenza stabilito. 
 
B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per 
persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo 
in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di 
un'indennità per menomazione all'integrità del 19%. 
Per giudizio 25 agosto 1998 l'autorità giudiziaria 
cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito 
all'indennità per menomazione dell'integrità, mentre per il 
resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato 
una rendita calcolata su un'invalidità del 35%. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio 
querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%, 
conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza 
giuridica per persone andicappate, postula implicitamente 
la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
Il primo giudice ha in particolare esposto come, 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, 
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico 
o eventualmente da altri specialisti, precisando, da 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca 
un importante elemento di giudizio per determinare quali 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996 
e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott. 
C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte 
cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a 
dipendenza della lesione oculare, non era più in grado di 
svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attività di 
perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio 
1994. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria 
di primo grado ha però ritenuto l'interessato totalmente 
capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato 
di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede 
di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni 
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato 
(cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione 
e sulla facoltà per il giudice di basare 
la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; 
v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare l'attività 
professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le 
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, 
come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. 
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico 
d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito 
nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi 
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione 
del salario di riferimento per il calcolo della 
capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di 
fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del 
lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con 
problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la 
questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui 
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, 
è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale 
delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio 
querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato 
sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti 
di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio 
pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale 
delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno 
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo 
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici 
sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media 
dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici 
e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo 
anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 
100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza 
in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche 
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare 
una riduzione del salario statistico fino, realizzate 
tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'105.70 annui) 
non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il 
diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 15% 
merita di essere ristabilita. 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 19 giugno 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :