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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_534/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 agosto 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
S._________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 giugno 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso 7 luglio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 6 giugno 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 19 novembre 2013 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per nuovi accertamenti medici ed economici, 
 
 
considerando:  
che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480), 
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), 
che tale normativa si basa su motivi di economia procedurale, nella sua qualità di Corte suprema il Tribunale federale dovendo infatti essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia, alla fine della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.), 
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607), 
che un simile pregiudizio non è però né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti) né è altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), 
che, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di compensazione dovrà statuire di nuovo sulle prestazioni complementari, 
che le indicazioni alla Cassa di compensazione contenute nella pronuncia del Tribunale cantonale nulla mutano alla sua qualifica di decisione incidentale, potendo quest'ultima avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 136 V 131 consid. 1.1.2 pag. 134; cfr. anche sentenza 1C_54/2011 del 19 aprile 2011 consid. 1.2.1, pubblicata in RtiD 2011 II pag. 145), 
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data, 
che similmente nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché, 
che il ricorrente potrà impugnare la nuova decisione su opposizione della Cassa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e rispettivamente la pronuncia impugnata, al momento in cui sarà resa la decisione finale, in quanto essa influisca sul contenuto di quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che per il resto il ricorrente, nella misura in cui censura un'estensione in sede di ricorso dell'oggetto litigioso, in maniera inammissibile non si confronta minimamente con il potere d'esame del tribunale delle assicurazioni, il quale non è legato alle conclusioni delle parti (art. 61 lett. d LPGA), 
che di conseguenza il ricorso contro il giudizio impugnato è manifestamente inammissibile e può essere liquidato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF, 
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non vengono prelevate spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 19 agosto 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi