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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_393/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 agosto 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra altri, di A.________, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. Secondo l'autorità estera, presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, occultandone le scritture contabili allo scopo di evadere il fisco, depredando altresì i patrimoni delle società e riciclando i proventi delle relative distrazioni. Ha quindi chiesto di perquisire e sequestrare determinati conti bancari svizzeri, tra i quali uno riconducibile all'indagata A.________. 
 
B.   
Con decisione di chiusura del 28 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione di un conto intestato all'indagata. Adito dall'interessata, con giudizio del 30 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente adduce che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante a causa di asserite violazioni elementari di principi procedurali, in particolare riguardo al principio di proporzionalità, e di gravi lacune del procedimento estero. Asserisce che lo Stato estero avrebbe manifestato un atteggiamento chiaramente fuorviante, comportante una violazione del principio della buona fede e dell'affidamento, poiché non avrebbe informato la Svizzera dell'emanazione di una richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, di cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza "di recente". Al suo dire, tale sviluppo processuale richiederebbe l'aggiornamento della rogatoria, in quanto assumerebbe una "colorazione fiscale", distinta dallo scenario dell'associazione a delinquere posta a fondamento della rogatoria.  
 
2.2. Questo fatto e mezzo di prova, addotto dalla ricorrente in questa sede, ma non esaminato nella decisione impugnata, è tuttavia inammissibile, poiché nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF). Si può comunque rilevare che nell'invocata richiesta di rinvio a giudizio alla ricorrente viene rimproverato il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, 1°, 2° e 3° comma CP italiano, poiché si associava con altre persone al fine di commettere una pluralità indeterminata di reati fiscali e fallimentari e, in particolare, riciclare i profitti dei reati commessi: si tratta dei fatti indicati nella rogatoria. Per il resto le critiche ricorsuali si riferiscono a un diverso apprezzamento dei fatti e alla valutazione delle prove nel caso concreto, che non fanno assumere alla vertenza la qualità di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.  
 
3.   
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 19 agosto 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri