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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_631/2020  
 
 
Sentenza del 19 agosto 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Hänni, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ugo Mantoan, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2020 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.572). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il cittadino italiano A.________ si è trasferito in Svizzera nel 2006 e nel 2011 ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS. 
Durante un interrogatorio davanti alla polizia cantonale, che ha avuto luogo il 27 gennaio 2018, è tra l'altro emerso che nel luglio 2017 egli è stato sfrattato da un appartamento preso in locazione a X.________ (TI)e che - nel seguito - ha vissuto tra Spagna, Austria e Italia. 
 
B.   
Preso atto della situazione, con decisione del 26 marzo 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino ha dichiarato che il permesso di domicilio rilasciato a suo tempo a A.________ era decaduto. 
Tale conclusione è stata condivisa sia dal Consiglio di Stato (9 ottobre 2019) che dal Tribunale amministrativo ticinese (23 giugno 2020). 
 
C.   
Con ricorso (non datato) giunto al Tribunale federale il 5 agosto 2020, A.________ chiede che il giudizio della Corte cantonale sia annullato rispettivamente riformato nel senso che il suo permesso di domicilio sia ripristinato. 
Non è stata ordinata nessuna misura di istruzione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF). Concernendo la decadenza di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, essa sfugge anche alla clausola di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, di modo che può essere trattata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 83 segg. LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene - tra l'altro - al momento della notifica della partenza all'estero (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), oppure con il trascorrere di sei mesi da quando lo straniero ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso (art. 61 cpv. 2 LStrI; DTF 145 II 322 consid. 2.3 pag. 325 seg.).  
 
2.2. In base alla giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art. 61 cpv. 2 LStrI è data anche quando uno straniero è assente dalla Svizzera per lunghi periodi e vi rientra prima della scadenza dei sei mesi, ma solo per motivi di lavoro o di visita (nel medesimo senso, cfr. anche l'art. 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]). A dipendenza dei casi, ciò può valere anche se nel nostro Paese dispone ancora di un alloggio (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 pag. 325 seg. e 120 Ib 369 consid. 2c e d pag. 372; sentenza 2C_756/2019 del 14 maggio 2020 consid. 4.4).  
 
2.3. Giusta gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è invece quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenze 2C_56/2019 del 29 aprile 2019 consid. 3.1 e 2C_732/2017 del 19 settembre 2017 consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. In base ai fatti accertati dalla Corte cantonale, che non sono messi in discussione e che vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 LTF), il 27 gennaio 2018 il ricorrente ha indicato alla polizia ticinese: (a) che dopo lo sfratto dall'appartamento di X.________ (TI) - nel luglio 2017 - non ha più avuto a disposizione nessun alloggio in Svizzera; (b) che la sua vita si svolgeva tra Spagna, Austria e Italia; (c) che i suoi effetti personali si trovavano in Italia (dalla compagna o nella casa di campagna), oppure in Spagna (su una barca); (d) che, fatta eccezione per il cognato, non aveva legami personali nel nostro Paese, e che anche la società di cui era titolare a X.________ (TI) era inattiva da oltre 10 anni; (e) che egli non aveva soggiornato in Svizzera negli ultimi sei mesi e che vi aveva vissuto poco anche nel decennio precedente.  
Sennonché, così stando le cose, la constatazione del decadimento del suo permesso - dapprima da parte della Sezione della popolazione, quindi delle istanze di ricorso cantonali - non presta il fianco a critica alcuna. Dagli accertamenti di cui sopra risulta infatti: (a) che l'insorgente ha lasciato la Svizzera oramai da anni, ovvero (almeno) da quando non vi dispone più di un alloggio (luglio 2017); (b) che la sua partenza non è stata accompagnata da nessun annuncio alle autorità migratorie, di modo che il permesso è decaduto con il trascorrere di sei mesi dalla stessa (art. 61 cpv. 2 LStrI). 
 
3.2. Contrariamente a quanto pare ritenere l'insorgente, questa conclusione vale a prescindere dal comportamento corretto che avrebbe tenuto durante questi anni, poiché tali aspetti non giocano qui nessun ruolo (precedente consid. 2, nel quale è indicato il quadro legale di riferimento relativo alla questione della decadenza).  
D'altra parte, sempre contrariamente a quanto viene richiesto nell'impugnativa, date non sono nemmeno le condizioni per una "sanatoria ex post". Pure una simile fattispecie non è infatti prevista né dalla legge né dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (precedente consid. 2) e non può neanche essere dedotta dal principio della proporzionalità (sentenza 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 con ulteriori rinvii). A prescindere da ciò, occorre poi rilevare che le condizioni per la produzione davanti al Tribunale federale del doc. C - che porta la data del 19 giugno 2020 e su cui il ricorrente pare basare la sua domanda, in virtù della locazione di un nuovo alloggio in Svizzera a partire dal gennaio 2020 - non sono date, poiché un simile atto andava semmai già trasmesso alla Corte cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 625 consid. 2.2 pag. 629 seg.; 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.3). 
 
3.3. Nel caso ritenga oggi di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, l'insorgente ha evidentemente facoltà di indirizzarsi alle autorità migratorie.  
Anche in tale contesto, queste ultime non saranno però chiamate ad esprimersi sul ripristino del permesso di domicilio di cui disponeva - che è definitivamente decaduto - bensì sul rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno. 
 
4.   
Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 19 agosto 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli