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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.84/2003 /col 
 
Sentenza del 19 settembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
F.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Germania e con l'Italia (ritrasmissione di informazioni ottenute mediante l'assistenza a un terzo Stato), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
12 marzo 2003 dell'Ufficio federale di giustizia. 
 
Fatti: 
A. 
Il Ministero pubblico del Tribunale distrettuale di Darmstadt, in Germania, ha aperto un procedimento penale contro G.________ e A.________ e altre persone per truffa in materia di tasse, rispettivamente sottrazione di imposte comunitarie; con effetto dal 1° gennaio 1994 l'accusa è anche di costituzione di un'associazione a delinquere finalizzata all'importazione in Germania di argento proveniente dalla Svizzera e di fornitura simulata intracomunitaria in un altro Paese dell'Unione europea. 
Con richiesta di assistenza del 18 marzo 1998, e con successivi complementi, l'Autorità estera ha chiesto di perquisire e di sequestrare la documentazione concernente gli inquisiti e di interrogare determinate persone, tra cui F.________; lo scopo era di chiarire le modalità delle predette operazioni commerciali e le vie di pagamento tra i venditori svizzeri, i presunti acquirenti tedeschi e gli effettivi destinatari italiani, e in singoli casi spagnoli, dell'argento. 
B. 
Il 5 ottobre 1999 e il 22 gennaio 2001 la Direzione generale delle dogane, cui era stata delegata l'esecuzione della richiesta, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione dei verbali di interrogatorio, di perquisizione e di sequestro, nonché della documentazione sequestrata, all'Autorità richiedente. Con decisioni dell'11 settembre 2000 (causa 1A.258/1999) e del 2 ottobre 2001 (causa 1A.40/2001) il Tribunale federale ha confermato le decisioni di trasmissione. 
Nel medesimo ambito, il 22 febbraio 2000, anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, in Italia, aveva presentato una rogatoria alla Svizzera. 
C. 
Il 16 gennaio 2002 il Ministero pubblico del Tribunale distrettuale di Darmstadt ha chiesto all'Ufficio federale di giustizia (UFG) il consenso per trasmettere i documenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Con decisione del 12 marzo 2003 l'UFG ha accolto la richiesta tedesca, precisando che l'utilizzazione da parte delle Autorità italiane delle informazioni così ottenute veniva concessa nei limiti descritti nella riserva di specialità formulata dalla Svizzera. L'UFG ha stabilito altresì di invitare formalmente lo Stato richiedente a sottoporre a questa riserva l'utilizzazione delle informazioni da parte delle Autorità della vicina Penisola. 
D. 
Contro questa decisione F.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Fa valere che la trasmissione dei verbali del suo interrogatorio e di perquisizione del suo domicilio sarebbe inutile. 
L'UFG propone di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 II 56 consid. 1). 
1.2 La Germania chiede di poter utilizzare le informazioni già ricevute per altre procedure, segnatamente per quelle italiane: era quindi necessario presentare una domanda complementare, su cui l'UFG doveva prendere una decisione impugnabile (FF 1995 III 24/25; cfr. DTF 125 II 258 consid. 7a/cc pag. 264; causa 1A.13/2000, sentenza del 21 giugno 2001, consid. 1c). Un ricorso contro tale decisione ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP). 
1.3 Svizzera, Germania e Italia sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
2. 
2.1 Secondo la costante prassi, il teste è legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto quando vi sia direttamente sottoposto; egli è poi legittimato a impugnare l'eventuale trasmissione del verbale d'interrogatorio soltanto nella misura in cui sia stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare; non è tuttavia legittimato quando la deposizione concerne conti di cui egli non è titolare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 124 II 180 consid. 2a e b, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459); il teste non è inoltre legittimato a far valere interessi di terzi (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 308). Nel caso di perquisizioni domiciliari la legittimazione a ricorrere spetta al proprietario o al locatario (art. 80h AIMP in relazione con l'art. 9a OAIMP). 
2.2 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che nell'introduzione il verbale d'interrogatorio conterrebbe affermazioni imprecise e ambigue, che potrebbero dar adito a un'errata interpretazione della sua posizione, arrecandogli evidenti danni. 
2.3 Il Tribunale federale ha ritenuto dubbia la legittimazione a ricorrere di testi che si opponevano alla trasmissione dei verbali delle loro audizioni poiché le dichiarazioni contenutevi avrebbero potuto comportare, nello Stato richiedente, il rischio di apertura di un procedimento penale per riciclaggio nei loro confronti o compromettere le loro attività finanziarie; secondo il Tribunale federale era dubbio che, per siffatte ragioni ipotetiche, si giustificasse la legittimazione a ricorrere; esso ha poi aggiunto che, anche qualora si dovesse ammettere che il paventato rischio possa realizzarsi, le esigenze dell'assistenza prevarrebbero comunque sugli interessi in gioco: il quesito della legittimazione era stato nondimeno lasciato aperto, visto ch'essa doveva essere riconosciuta ad altri ricorrenti (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb). 
2.4 Il ricorrente non si esprime su questa prassi. Limitandosi ad accennare a una possibile errata (e non meglio precisata) interpretazione della sua posizione, egli non spiega tuttavia perché queste ragioni ipotetiche dovrebbero prevalere, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale federale, sui bisogni dell'assistenza. Le conseguenze, sul piano personale di un suo ipotetico, implicito, coinvolgimento in un eventuale procedimento penale estero, non possono, di massima, comportare il rifiuto dell'assistenza (cfr. anche DTF 121 II 241 consid. 3c in fine). 
Il ricorrente d'altra parte accenna semplicemente al fatto che non gli è stata posta alcuna domanda sull'organizzazione dedita ai sospettati reati, per cui egli non avrebbe potuto contestare l'affermazione secondo cui vi sarebbero fondati sospetti sulla sua conoscenza delle attività dell'organizzazione. Dal verbale risulta tuttavia che il ricorrente ha espressamente rilevato di non aver più nulla da aggiungere; né egli fa valere di non aver potuto, durante l'audizione, contestare e rettificare le asserite affermazioni imprecise. Ne segue che, riguardo alla trasmissione del verbale d'interrogatorio, la legittimazione dev'essergli negata. 
3. 
3.1 A prescindere dall'inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato. 
L'UFG ha ritenuto che i fatti esposti nella rogatoria tedesca e in quella italiana, che adempiono in entrambi i casi i requisiti della truffa in materia fiscale, rivelano implicazioni riconducibili al medesimo disegno criminoso, attuato sia in Germania che in Italia. Il ricorrente non contesta questa tesi. Egli si limita ad addurre che, conformemente alle indicazioni contenute nell'introduzione del verbale, sarebbe stato interrogato poiché, sulla base della richiesta tedesca, avrebbe contatti regolari con l'indagato G.________ e poiché sussisterebbero fondati sospetti riguardo alla sua conoscenza delle attività dell'organizzazione a delinquere. Queste affermazioni non sarebbero tuttavia sorrette da un'espressa menzione delle prove di tali sospetti. 
3.2 Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, l'esposto dei fatti della rogatoria germanica non è lacunoso e soddisfa le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, come già stabilito dal Tribunale federale (cause 1A.258/1999 e 1A.40/2001). Queste norme non implicano per la Parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla Parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.1, 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c; cfr., sulla nozione di "fondato sospetto" dell'art. 1 n. 2 del Trattato tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, concluso il 25 maggio 1973 [RS 0.351.933.6], che non va confusa con quella di "prova" del reato, DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). L'Autorità estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (Zimmermann, op. cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità estere risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). 
3.3 A torto il ricorrente sostiene che il verbale litigioso non avrebbe alcuna utilità per il procedimento penale estero. È infatti manifesto che, trattandosi di dichiarazioni concernenti un indagato e società coinvolte in traffici illeciti, si è in presenza di una relazione diretta e oggettiva tra la procedura straniera e il contenuto del verbale. 
Del resto, incentrando, in pratica, il gravame sulla sua asserita qualità di persona non implicata nel procedimento estero (cfr. l'abrogato art. 10 AIMP concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale estero), il ricorrente misconosce che neppure l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero, non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista, come nella fattispecie, una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione del testimone nelle operazioni criminose e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). 
3.4 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale delle dichiarazioni litigiose per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna di tali informazioni è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c), visto ch'esse permetteranno all'Autorità richiedente di confermare o confutare i suoi sospetti o, se del caso, di seguire altre piste d'indagini. 
3.5 La questione di sapere se le dichiarazioni del ricorrente su due società siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Simili estremi non sono realizzati in concreto. 
3.6 Del resto, il ricorrente si limita a sostenere che le informazioni concernenti la B.________ non aggiungerebbero nulla alle conoscenze già in possesso alle autorità inquirenti. Ora, anche la conferma di risultanze istruttorie già acquisite non è, potenzialmente, inutile. La circostanza che, riguardo all'altra società, le informazioni potrebbero essere assunte, in gran parte, chiedendo l'estratto dal registro di commercio, non ne dimostra la manifesta inutilità. Per di più, le informazioni su queste società non lo concernono personalmente, per cui il ricorrente non è legittimato a contestare la loro trasmissione. 
3.7 Il ricorrente accenna infine al fatto che la perquisizione del suo domicilio ha dato esito negativo, ciò che avvalorerebbe la sua estraneità riguardo ai fatti oggetto del procedimento italiano. Anche questa censura, per i motivi sopra esposti (consid. 3.3), dev'essere disattesa. 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile., il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 94 920). 
Losanna, 19 settembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: