Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_569/2008 ajp 
 
Sentenza del 19 settembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente. 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A e B X.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, Via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Pignoramento, 
 
ricorso contro la decisione emanata l'11 agosto 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 16 aprile 2008 l'ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento nell'ambito delle esecuzioni promosse nei confronti di A e B X.________; 
che con sentenza 11 agosto 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso degli escussi contro i predetti provvedimenti; 
che l'autorità di vigilanza ha ritenuto improponibile, perché riguardante una questione di merito che doveva essere sottoposta al giudice del rigetto dell'opposizione, la contestazione inerente al contratto su cui il creditore ha fondato le esecuzioni; 
che con ricorso in materia civile del 27 agosto 2008 A e B X.________ chiedono al Tribunale federale di annullare "i precetti e successivi pignoramenti"; 
che nel loro rimedio i ricorrenti si limitano in sostanza ad asserire che il contratto su cui si fonda l'esecuzione avrebbe dovuto essere steso a nome di una loro società e di non più usufruire dell'ente locato; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che il rimedio non contiene un'argomentazione in rapporto con la sentenza impugnata e non soddisfa quindi i menzionati requisiti di motivazione, i ricorrenti omettendo segnatamente di spiegare per quale motivo l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto ritenendo la critica ricorsuale sottratta alla sua cognizione; 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 19 settembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti