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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_512/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 19 novembre 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
G.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 maggio 2008. 
 
Considerando: 
che per decisione del 7 maggio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il ricorso 21 gennaio 2008 presentato da G.________ contro la decisione su opposizione del 20 dicembre 2007 con cui la Cassa svizzera di compensazione gli aveva erogato una rendita ordinaria AVS di fr. 675.- con effetto dal 1° aprile 2007, 
che il Tribunale amministrativo federale ha infatti ritenuto che lo scritto del 21 gennaio 2008 non conteneva né motivi né conclusioni idonei a costituire un atto ricorsuale, ma si limitava a precisare la data di nascita dei figli dell'assicurato, 
che la decisione è stata adottata dopo avere impartito all'interessato un termine supplementare di 10 giorni per rimediare al vizio (v. ordinanza dell'8 febbraio 2008, ritirata dall'assicurato il 13 febbraio 2008), 
che la decisione del 7 maggio 2008 evidenzia l'assenza di risposta da parte dell'assicurato, 
che facendo per contro valere di avere ottemperato, entro il termine impartito, alla produzione della "documentazione richiesta", G.________ si è aggravato il 24 maggio 2008 (timbro postale) al Tribunale federale, al quale chiede di riesaminare la decisione del Tribunale amministrativo federale, 
che seppur molto sommario, l'atto del 24 maggio 2008 soddisfa le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF in quanto contiene conclusioni e motivazioni topiche (DTF 123 V 335), 
che tuttavia il gravame si dimostra manifestamente infondato, 
che infatti le prove fornite in questa sede a sostegno della sua tesi non possono essergli di alcun aiuto poiché le ricevute postali prodotte non fanno stato di alcun invio entro il 25 febbraio 2008 (data alla quale giungeva a scadenza il termine supplementare impartito con l'ordinanza dell'8 febbraio 2008), né l'assicurato presenta alcuna copia dell'atto che avrebbe dovuto produrre a completamento del ricorso 21 gennaio 2008, 
che avverandosi manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che sia necessario procedere ad uno scambio di allegati scritti, 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 19 novembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti