Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 237/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 20 febbraio 2002 
 
nella causa 
C._________, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- C._________, nata nel 1963, era di formazione e professione assistente geriatrica. Affetta da osteocondilite dissecante alle ginocchia e incipiente artrosi femoro-tibiale interna e femoro-patellare bilaterale, in data 9 luglio 1992 aveva presentato una richiesta tendente all'assegnazione di provvedimenti di ordine professionale e di una rendita d'invalidità. Con decisioni rese tra il 29 luglio 1993 ed il 16 luglio/5 agosto 1996 sono stati accordati diversi provvedimenti d'integrazione professionale, i quali hanno condotto ad una riformazione come maestra d'asilo presso la Scuola X._________. Mediante istanza 18 agosto 1998, l'interessata ha presentato una seconda domanda di rendita d'invalidità. 
Per decisione 6 novembre 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino, fondandosi su un provvedimento del corrispondente istituto zurighese, ha assegnato all'assicurata una mezza rendita a decorrere dal 1° agosto 1998, avendo riconosciuto un'incapacità di guadagno del 56 %. 
 
B.- Contro questo provvedimento C._________ è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo implicitamente l'assegnazione di una rendita di maggiore entità. Argomentava segnatamente di aver lavorato, durante la sua riformazione professionale, per tre anni presso l'asilo X._________, ma che detto istituto era stato improvvisamente chiuso, per cui percepiva, avendo perso il suo posto di lavoro, indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione. 
Con giudizio 15 marzo 2000 l'autorità cantonale di ricorso ha respinto il gravame e confermato la decisione amministrativa, ritenendo in sostanza che l'insorgente non poteva avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un impiego per pretendere una rendita dell'assicurazione per l'invalidità intera. 
 
C.- L'interessata interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, nel quale conclude che siano rivisti i calcoli operati per determinare l'importo della mezza rendita percepita. Postula pure, implicitamente, che la prestazione assicurativa venga aumentata, formulando diverse precisazioni riguardanti la fattispecie; di esse si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
Chiede altresì di poter consultare un atto medico all'inserto, del quale non avrebbe mai potuto prendere visione. 
Il documento in questione è stato inviato alla ricorrente in fotocopia, con l'assegnazione di un termine per eventualmente determinarsi al riguardo, possibilità di cui ella non ha però fatto uso. 
Rispondendo al gravame, l'UAI ne propone la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento. 
In particolare, l'autorità giudiziaria cantonale ha debitamente rammentato che l'assicurazione per l'invalidità risponde unicamente per la perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa dovuta a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI), ma non del venir meno del guadagno per altri motivi, segnatamente per la congiuntura o struttura del mercato del lavoro che non offre sufficienti possibilità occupazionali (sulla nozione del mercato equilibrato del lavoro cfr. DTF 110 V 276 consid. 4b e RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; cfr. pure DTF 107 V 21 consid. 2c e VSI 1999 pag. 247 consid. 1). 
 
 
2.- a) Nel caso di specie, per stabilire l'incapacità lavorativa e di guadagno della ricorrente dovuta ai disturbi di osteocondilite dissecante e incipiente artrosi femoro-tibiale e femoro-patellare, l'autorità di ricorso cantonale si è fondata sulla documentazione sanitaria allestita da diversi medici tra il 16 settembre 1992 ed il 23 dicembre 1997. Per quanto atteneva specificamente all'accertamento dell'incapacità di guadagno dell'insorgente, l'istanza ricorsuale di prime cure ha ritenuto essersi l'amministrazione correttamente basata sul raffronto dell'incontestato reddito di fr. 57 780.- annui che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività di assistente geriatrica con quello da invalida, altrettanto pacifico, valutato a riformazione ultimata in fr. 25 545. 60 dalla consulente professionale dell'UAI. Ne derivava una capacità di guadagno residua del 44 % circa, rispettivamente un grado d'invalidità del 56 %. 
 
b) L'opinione del giudice cantonale risulta convincente sotto ogni aspetto e non può pertanto che essere condivisa. 
Le contestazioni sollevate dall'insorgente in questa sede non sono suscettibili di sovvertire quanto affermato nel giudizio impugnato. Esse si esauriscono innanzitutto nell'invocare un possibile errore nei calcoli effettuati per determinare l'importo della mezza rendita, censura che si rivela infondata alla luce delle osservazioni formulate dall'UAI in questa sede, riferite a loro volta ad una dichiarazione della Cassa di compensazione del Cantone Zurigo, la quale aveva provveduto a calcolare la prestazione assicurativa. Per il resto, le critiche avanzate dalla ricorrente consistono nel precisare, ma senza dimostrare alcunché, di aver consultato un solo psichiatra e di non essere a suo tempo stata informata della possibilità di ripresentarsi ad esami nell'ambito della riformazione professionale; soggiunge che il reddito da invalida può in determinati casi essere superiore all'importo preso in considerazione dall'amministrazione (il che condurrebbe però ad un grado d'invalidità inferiore al 56 %) e che quello conseguito senza danno alla salute, ritenuto in concreto, non sarebbe più attuale. Trattasi invero di affermazioni inconsistenti, le quali non sono convincenti e non possono pertanto essere tutelate. 
 
c) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso risulta infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
3.- Secondo la giurisprudenza, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti completivi possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA 1967 pag. 108; RCC 1978 pag. 527; VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b). 
Nel caso in esame, nonostante in seguito all'avvenuta reintegrazione professionale sia apparso che la ricorrente non avrebbe raggiunto, divenuto irreperibile un impiego conforme all'attività per la quale era stata reintegrata, il reddito ipotizzabile in tale contesto, l'assicurazione per l'invalidità non ha esaminato il tema dell'esecuzione di provvedimenti completivi. Gli atti di causa sono quindi da ritornare all'UAI, affinché provveda ai necessari chiarimenti al riguardo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. Gli atti di causa sono ritornati all'UAI del Cantone Ticino affinché proceda conformemente ai considerandi. 
 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Canton Zurigo, Zurigo, e 
 
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 febbraio 2002 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Giudice presidente la IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :