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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_570/2022  
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 giugno 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.477). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è un cittadino italiano nato nel (...). Dal 7 maggio 2009 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese (termine di controllo fissato al 6 maggio 2019). 
Fino al 28 febbraio 2013, egli ha lavorato in qualità di consulente per la B.________ SA, X.________. Nell'estate del 2013 ha quindi avviato un'attività indipendente quale procacciatore d'affari mentre, dal 1° gennaio 2015, ha assunto la direzione amministrativa di un bar/caffetteria a Y.________, che aveva rilevato insieme ad un socio. Dall'aprile 2018 è stato infine assunto a tempo pieno dalla C.________ SA, X.________, in qualità responsabile commerciale con una remunerazione mensile lorda di fr. 4'200.--. 
 
B.  
Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato le autorità penali in quattro occasioni: 
decreto d'accusa del 16 aprile 2012: ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione; condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e a una multa di fr. 1'100.--; 
decreto d'accusa del 5 settembre 2017: ritenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte; condannato a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e a una multa di fr. 300.--; 
decreto d'accusa del 22 maggio 2018: ritenuto colpevole di appropriazione indebita e amministrazione infedele; condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 1'000.--; 
decreto d'accusa del 25 febbraio 2020: ritenuto colpevole di omissione della contabilità e ripetuto esercizio abusivo della professione di fiduciario; condannato a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 200.--. 
 
C.  
Preso atto del fatto che A.________ non aveva trasmesso le schede salariali richiestegli, sostenendo di avere cambiato ruolo all'interno della C.________ SA e di esserne diventato amministratore unico, con un compenso annuale "una tantum" ed un bonus, il 4 ottobre 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha incaricato l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di accertare se l'interessato e la ditta che lo impiegava svolgevano o meno una reale attività su territorio ticinese, verificando l'esistenza delle strutture necessarie all'attività stessa. 
Constatato che ciò non era il caso, con decisione del 23 aprile 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha di conseguenza deciso di revocare a A.________ il permesso di dimora di cui disponeva fissandogli un termine per lasciare la Svizzera, in quanto lo stesso non poteva (più) essere considerato un lavoratore ai sensi dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). A titolo meramente abbondanziale, ha inoltre osservato che A.________ aveva subito diverse condanne penali ed era oberato dai debiti, come certificato dalle esecuzioni in corso e dagli attestati di carenza beni a suo carico. 
Su ricorso, l'agire della Sezione della popolazione è stato tutelato sia dal Consiglio di Stato (9 settembre 2020) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza del 9 giugno 2022. Nonostante davanti ai Giudici ticinesi A.________ avesse notificato che, a partire dal 1° gennaio 2020, aveva intrapreso un nuovo lavoro presso la D.________ SA, X.________, anch'essi hanno infatti rilevato che l'agire delle autorità migratorie andava tutelato e che ogni ulteriore richiesta andava formulata a queste ultime. 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 luglio 2022, A.________ si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, che la sentenza impugnata e la decisione di revoca del 23 aprile 2019 siano annullate e che il suo permesso di dimora non sia revocato, bensì rinnovato; in via subordinata, che la sentenza impugnata e la decisione di revoca del 23 aprile 2019 siano annullate, con retrocessione degli atti all'autorità migratorie ticinesi, "per nuovi esami per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS". Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
Il 19 luglio 2022, l'effetto sospensivo richiesto è stato concesso. Chiamate ad esprimersi, la Corte cantonale e la Sezione della popolazione hanno domandato la conferma della decisione impugnata. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il 7 ottobre 2022 l'insorgente ha ribadito la sua posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF) ed è stata presentata nei termini (art. 44 cpv. 1 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che è di principio ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Già perché chi insorge è un cittadino italiano e può richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova infatti applicazione (sentenza 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 1.1). Se il diritto di soggiorno esiste davvero è questione che va esaminata nel merito (sentenza 2C_647/2020 dell'11 marzo 2021 consid. 1.1).  
 
1.2. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche alla modifica della decisione di revoca del 23 aprile 2019, le conclusioni ricorsuali sono quindi inammissibili (sentenza 2C_408/2022 del 18 luglio 2022 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve quindi spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2 e 136 III 552 consid. 4.2).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio ("nova in senso proprio"; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
3.  
 
3.1. Come detto, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, anche la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie ticinesi. Respingendo l'impugnativa interposta da A.________, nella loro sentenza i Giudici ticinesi hanno in effetti rilevato:  
(a) che la revoca era giustificata perché, in base all'accertamento dei fatti rispettivamente all'apprezzamento delle prove agli atti, lo svolgimento reale ed effettivo di un'attività lavorativa in Svizzera non era (più) dato (giudizio impugnato, consid. 3); 
(b) che le novità indicate dall'insorgente durante la procedura di ricorso (cambiamento di impiego a partire dal gennaio 2020 ed entrata alle dipendenze della D.________ SA, X.________) dovevano essere fatte valere davanti alle autorità migratorie, attraverso la domanda di rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno, perché il permesso revocatogli il 23 aprile 2019 era comunque giunto a scadenza (6 maggio 2019; precedente consid. A) (giudizio impugnato, consid. 4); 
(c) che in quel contesto andava anche svolta la verifica dell'esistenza di motivi di ordine pubblico che impediscono il rilascio di una simile autorizzazione (art. 5 allegato I ALC) o che lo permettono, ma solo se accompagnato da un ammonimento (giudizio impugnato, consid. 4.3). 
 
3.2. Il ricorrente indica invece di non concordare con tali conclusioni ed "invoca una violazione del diritto e l'accertamento arbitrario dei fatti" (ricorso, p.to II in ordine e p.ti 1-5 nel merito).  
 
4.  
Tra le critiche sollevate nell'impugnativa ve ne è anche una con la quale l'insorgente si lamenta del rifiuto di considerare il nuovo lavoro da lui intrapreso presso la D.________ SA, X.________, a partire dal 1° gennaio 2020 (precedente consid. 3.1 lett. b; ricorso, p.to 4 nel merito). In proposito, egli rileva infatti che, per agire correttamente, i Giudici ticinesi avrebbero dovuto tenerne conto, per poi semmai rinviare l'incarto alla prima istanza per svolgere gli accertamenti ancora necessari. 
 
4.1. Per i casi in cui - come nella fattispecie (art. 86 cpv. 2 LTF) - è prescritta l'istituzione di un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza prima del Tribunale federale, l'art. 110 LTF impone ai Cantoni di provvedere, affinché l'ultima istanza cantonale o un'autorità giudiziaria inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d'ufficio il diritto.  
Per l'art. 110 LTF, almeno un'autorità giudiziaria cantonale deve quindi potere esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto determinante (sentenza 2C_900/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 3.2). Se il diritto cantonale prevede due istanze giudiziarie, basta che queste esigenze siano rispettate dal tribunale di primo grado; il tribunale superiore deve in tal caso avere un potere di cognizione almeno analogo a quello del Tribunale federale (sentenze 2C_900/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 3.2; 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 4.1). 
 
4.2. Nella fattispecie, il Tribunale amministrativo ticinese ha statuito, dopo il Consiglio di Stato, quale unica istanza giudiziaria cantonale (cfr. le già citate sentenze 2C_900/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 3.3 e 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 4.1).  
Confrontati con l'indicazione secondo cui, dal 1° gennaio 2020, la situazione lavorativa del ricorrente era mutata, poiché era stato assunto presso la D.________ SA, X.________, i Giudici ticinesi non potevano pertanto limitarsi a indicargli di rivolgersi alle autorità migratorie, ma avrebbero dovuto tenere conto essi stessi di questo nuovo fatto, esaminando la portata di questo cambiamento alla luce dell'art. 4 ALC, che regola il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (DTF 135 II 369 consid. 3.3; sentenze 2C_536/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.2; 2C_938/2018 del 24 giugno 2019 consid. 6.3). 
 
4.3. A diversa conclusione non porta nemmeno l'indicazione della Corte cantonale secondo cui il permesso revocato il 23 aprile 2019 era comunque giunto a scadenza (6 maggio 2019) e ne andava quindi chiesto il rinnovo alle autorità migratorie (precedente consid. 3.1 lett. b).  
 
4.3.1. In effetti, la natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non è costitutiva, ma dichiarativa (DTF 136 II 329 consid. 2.2; 134 IV 57 consid. 4). Ciò vuol dire che le stesse non "scadono" rispettivamente che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego del documento (art. 5 allegato I ALC), esso va rilasciato (sentenze 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.4; 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.2).  
 
4.3.2. D'altra parte, i Giudici ticinesi non si possono neppure riferire al fatto di essere stati chiamati a pronunciarsi "soltanto" nell'ambito di una procedura di revoca, perché l'oggetto del contendere davanti all'istanza precedente era l'autorizzazione di soggiorno in quanto tale, di modo che spettava proprio ad essa - e sulla base dei fatti più aggiornati (art. 110 LTF) - esprimersi al riguardo (sentenze 2C_1046/2020 del 22 marzo 2021 consid. 6.3; 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 3.4.2 e 3.4.3; 2C_1140/2015 del 7 giugno 2016 consid. 2.2.1).  
 
4.4. Al Tribunale amministrativo ticinese (cfr. giudizio impugnato, consid. 4.3) e alla Sezione della popolazione (cfr. risposta al ricorso, pag. 3) non può infine giovare il riferimento al considerando 5 della sentenza del Tribunale federale 2C_251/2019 del 9 settembre 2019.  
 
4.4.1. È infatti vero che, confermando la revoca di un permesso di dimora UE/AELS, il Tribunale federale ha in quella sede aggiunto che "non appena l'insorgente riterrà di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera, sarà sua facoltà indirizzarsi alle autorità competenti per il rilascio di un'altra autorizzazione". Altrettanto vero è però che, nella fattispecie in esame, la nuova attività non è teorica ma sarebbe già stata intrapresa a partire dal gennaio 2020.  
 
4.4.2. Ancor più importante ed anzi determinante è inoltre che - a differenza del Tribunale amministrativo ticinese, che in forza dell'art. 110 LTF è obbligato a tenere in considerazione anche fatti nuovi fino alla pronuncia della sua sentenza (precedente consid. 4.1 seg.) - il Tribunale federale è legato all'accertamento dei fatti svolto in sede cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) e, salvo nei casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2), davanti ad esso vige quindi esattamente una regola contraria, che gli vieta di basarsi su dei fatti che sono stati addotti per la prima volta in sede federale (sentenza 2C_1046/2020 del 22 marzo 2021 consid. 7.2).  
 
4.5. Di conseguenza, la critica del ricorrente dev'essere considerata fondata, il giudizio impugnato va annullato senza che sia necessario trattare le ulteriori critiche sollevate, e l'incarto va restituito all'istanza precedente, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie sulla base di un quadro fattuale completo e aggiornato.  
Spetterà quindi al Tribunale cantonale decidere sul diritto del ricorrente a soggiornare in Svizzera, alla luce dell'insieme dei fatti che esso deve prendere in considerazione, conformemente all'art. 110 LTF
 
5.  
 
5.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, la sentenza del 9 giugno 2022 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata e l'incarto è rinviato allo stesso per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.  
 
5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per un nuovo esame della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato vincente (sentenze 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 5.2 e 2C_900/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2).  
 
5.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); esso deve però corrispondere all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 9 giugno 2022 del Tribunale amministrativo ticinese è annullata e la causa è rinviata a quest'ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
4.  
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli