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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
H 11/07 {T 7} 
 
Sentenza del 20 marzo 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
I._________ SA, ricorrente, rappresentata dalla D.________ SA, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 dicembre 2006. 
 
Fatti: 
 
A. 
A seguito di un controllo eseguito il 3 febbraio 2006, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a verifica (dal 2001 al 2004) la I._________ SA aveva corrisposto retribuzioni per complessivi fr. 702'240.--, di cui fr. 690'740.-- per l'attività svolta da W.________, sulle quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AF dovuti dalla società. 
 
Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa, con decisione di tassazione d'ufficio del 6 febbraio 2006, ha preteso l'importo di fr. 110'525.90 a titolo di contributi paritetici non versati. 
 
Il 10 marzo 2006 l'amministrazione ha confermato il proprio provvedimento e rigettato l'opposizione formulata dalla I._________ SA che chiedeva l'annullamento della decisione in relazione alla ripresa salariale riguardante l'attività svolta da W.________. 
 
B. 
Adito su ricorso della ditta interessata, assistita dallo studio fiduciario D.________ SA, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio 19 dicembre 2006 ha respinto il gravame e ritenuto le retribuzioni versate a W.________ come salario determinante riconducibile ad un'attività dipendente svolta dall'interessato per la I._________ SA. 
 
C. 
Sempre patrocinata dalla D.________ SA, la I._________ SA ha interposto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di considerare di natura indipendente l'attività di "procacciatore d'affari e di consulente esterno" svolta da W.________ per la società. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
La Cassa ha postulato la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione. 
 
Per parte sua il cointeressato W.________ ha precisato che la sua attività come ditta individuale è cominciata nell'agosto 1991 sotto la denominazione W.________, con sede, dal 1998, a P.__________, occupandosi di consulenze economiche e di gestione del personale, in seguito anche di amministrazioni, contabilità e transazioni immobiliari in genere. Ha quindi fatto notare che nel dicembre 1993 ha creato la ditta individuale I._________ Fiduciaria e Consulenza di W.________, che si occupava di operazioni finanziarie ed immobiliari, mediazione, intermediazione, compravendita, gestione di costruzioni ed amministrazione di beni immobili, e che dal 1994 era attivo anche nella U.______ (divenuta U._____ Sagl ed ora U.________ Sagl) e nella società A.________ (venduta nel 1996) entrambe di W.________. Ha quindi aggiunto che nel 1998, con l'inizio dell'attività lavorativa della moglie, ha trasformato la individuale I._________ in una società anonima, di cui egli era presidente e per la quale prestava consulenza tramite la ditta individuale W.________. Allegando un elenco di nominativi, ha inoltre osservato che la I._________ SA non è il suo unico cliente. Sarebbe quindi un caso se per tre anni avrebbe fornito consulenza "in maggioranza" alla I._________ SA poiché in realtà non avrebbe mai abbandonato la sua attività a P.________ e avrebbe prestato attività di consulenza anche ad altri clienti. In conclusione riafferma la sua posizione di indipendente e rileva fra le altre cose che avendo sempre pagato i contributi di legge, IVA compresa, una diversa valutazione del suo statuto lavorativo creerebbe difficoltà amministrative oltre ad essergli di pregiudizio per la sua attività. 
 
Diritto: 
 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
 
2. 
2.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la richiesta di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Questa Corte deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Si ricorda inoltre che in materia di contribuzioni pubbliche la Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
 
Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 104 lett. a OG l'autorità che, pur rispettando i limiti di tale suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo scopo della normativa applicabile, oppure viola principi generali del diritto, quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF 123 V 150 consid. 2 pag. 152 con riferimenti; SVR 2002 AlV no. 3 pag. 5 consid. 4b [C 130/99] con riferimenti). 
 
2.2 La decisione amministrativa in lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale di questa Corte, la quale è legittimata a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (cfr. DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Pertanto, nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
 
3. 
3.1 Oggetto del contendere è il tema di sapere se la retribuzione percepita da W.________ nel periodo dal 2001 al 2004 per l'attività svolta per I._________ SA sia da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente o indipendente. 
 
3.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le disposizioni e i principi applicabili in materia, rammentando in particolare le regole da seguire per delimitare un'attività lucrativa dipendente da una indipendente (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS; DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a pag. 171 con riferimenti; cfr. DTF 132 V 257 segg.). Lo stesso dicasi per le considerazioni dell'istanza precedente in merito all'applicabilità (parziale) della LPGA nel caso di specie (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; cfr. pure DTF 130 V 229 segg. e 445 segg.), con la precisazione che tale legge non ha comunque apportato modifiche degne di rilievo nella materia in esame (v. pure Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 5 all'art. 10, no. 4 all'art. 11, no. 3 e 6 all'art. 12 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta uno specifico rischio imprenditoriale (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 163; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1235, n. 98). 
 
4. 
4.1 Nel caso in esame, avendo accertato un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto economico sia dal profilo dell'impiego del tempo per la SA insorgente come pure l'assenza di un rischio economico, d'incasso e d'investimenti, il Tribunale cantonale ha ritenuto di natura dipendente l'attività svolta da W.________ per la I._________ SA durante gli anni dal 2001 al 2004. 
 
4.2 A motivazione della loro valutazione, i primi giudici, con un accertamento dei fatti di per sé vincolante per la Corte giudicante (v. consid. 2.1), hanno in particolare osservato che avendo nel periodo in esame il collaboratore - al contempo direttore e, insieme alla moglie, azionista totalitario di I._________ SA - svolto le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per la società ricorrente senza che gli eventuali incarichi ricevuti da altra clientela privata avessero influito sui suoi introiti, egli ha fornito a detta società tutte le proprie prestazioni. Essi hanno pure accertato che l'interessato, titolare di una ditta individuale esercitante in linea generale le medesime attività della SA, fatturava a quest'ultima le sue prestazioni sotto forma di acconti per le attività espletate per conto della società; per contro egli non avrebbe assunto alcun rischio economico particolare legato al suo lavoro e non avrebbe effettuato degli investimenti (di rilievo) per l'esercizio della sua attività. 
 
4.3 La ricorrente contesta questo apprezzamento. Rammenta che il collaboratore W.________ svolge un'attività imprenditoriale indipendente per una trentina di società sopportando egli stesso il rischio economico con una propria struttura (a P._________) fin dal 1991. Rileva che la contabilità della ditta individuale viene allestita su un software da lui acquistato nel 1994. Che gli onorari fatturati dall'interessato alla società ricorrente - con l'aggiunta dell'IVA e dei costi aziendali sostenuti come indipendente quali AVS, assicurazioni, materiale d'ufficio, spese telefoniche, ecc. - sono riferiti a prestazioni svolte quale procacciatore d'affari e consulente esterno con una tariffa consona a quanto effettuato e infine che la I._________ SA non avrebbe assunto alle proprie dipendenze una persona simile pagando uno stipendio fisso mensile senza garanzia di introiti. In conclusione chiede di essere sentita nell'ambito di un'udienza. 
 
4.4 Dagli atti all'inserto non emergono tuttavia circostanze atte a stravolgere la valutazione dei primi giudici. Risulta piuttosto che W.________ ha chiesto alla ricorrente sempre e solo acconti per le sue prestazioni di consulenza, di amministrazione stabili, ecc. Dalla voce contabile "prestazioni terzi" si evince che sono stati pagati all'interessato nel 2001 acconti varianti tra fr. 10'000.-- e fr. 20'000.-- per complessivi fr. 130'000.--; nel 2002 acconti tra fr. 15'000.-- e fr. 30'000.-- per complessivi fr. 175'000.-- ai quali va aggiunto un "Bonus 01/01 W.________ G." di fr. 25'000.--; nel 2003 acconti tra fr. 10'000.-- e fr. 25'000.-- per complessivi fr. 203'040.-- e nel 2004 acconti tra fr. 15'000.-- e fr. 30'000.-- per complessivi fr. 165'000.--. 
 
Inoltre, dalla voce contabile "Man./rip. auto/spese auto e benzina" emerge che la ricorrente ha rimborsato a W.________ fr. 15'300.-- nel 2001, fr. 14'400.-- nel 2002 e fr. 6'000.-- nel 2003, mentre non vi è stato alcun rimborso spese auto per l'anno 2004. 
 
4.5 I diversi elementi evidenziati dal Tribunale cantonale in maniera non manifestamente inesatta o incompleta fanno così concludere che, ai fini dell'obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, si fosse effettivamente in presenza di un rapporto di dipendenza. Come rettamente osservato dai primi giudici, nulla muta a questo giudizio il fatto che W.________ godesse di un ampio margine di libertà nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro, tale circostanza passando chiaramente in secondo piano rispetto agli altri elementi riscontrati. 
 
4.6 Per il resto si osserva che né la ricorrente né il collaboratore W.________, durante la fase istruttoria, hanno mai prodotto documenti atti a dimostrare quanto sostenuto, ossia che l'interessato svolgesse effettivamente un'attività imprenditoriale indipendente e si assumesse il rischio aziendale in relazione al pagamento delle sue prestazioni. Essi si sono infatti sempre e solo limitati a sostenere - ma non lo hanno mai dimostrato con elementi concreti - che W.________ lavorava per la propria ditta individuale di P.________ seguendo anche una trentina di altre società oltre alla I._________ SA. 
 
Sarebbe per contro bastato che venissero prodotte le fatture che l'interessato avrebbe dovuto emettere ai beneficiari delle sue prestazioni e non solo la mera richiesta di acconti alla ricorrente. Avrebbe inoltre potuto giovare alla posizione ricorsuale anche la produzione dei bilanci e dei conti economici della I._________ SA, rispettivamente della ditta individuale di W.________, tale documentazione permettendo se del caso di constatare in modo agevole quanto da loro asserito, unitamente ai giustificativi ad essi correlati. 
 
Da siffatto materiale probatorio facilmente ottenibile, anche perché W.________ è stato direttore della I._________ SA dal 23 gennaio 2001 al 12 dicembre 2005, si sarebbe potuto (meglio) comprendere ad esempio la tipologia di clientela, l'attività svolta dalla I._________ SA e da W.________, nonché le modalità operative dell'insieme delle ditte facenti capo a quest'ultimo, atteso che lo stesso ha costituito negli anni tutta una serie di società dedite in sostanza alla medesima attività della ricorrente. 
 
4.7 Non sussidia inoltre alla tesi dell'attività indipendente di W.________ l'essere stato destinatario in data 31 dicembre 2002 di un "Bonus 01/02 W.________ G", ritenuto che anche siffatta causale denota piuttosto chiaramente la natura dipendente di questa attività. Non è infatti proprio di un rapporto contrattuale autonomo fondato sul mandato o su istituto similare la percezione di un bonus aziendale. 
 
4.8 Pure l'elenco di società e di privati, allegato per la prima volta dal cointeressato in sede di osservazioni al ricorso - ma che non può essere preso in considerazione perché la possibilità di allegare fatti nuovi o far valere nuovi mezzi di prova davanti al Tribunale federale è molto ridotta (DTF 121 II 99 consid. 1c; 120 V 481 consid. 1b pag. 485 con riferimenti) e perché le parti non possono in particolare invocare davanti a questa Corte fatti nuovi che sarebbero state in grado di presentare, o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa, già davanti alla giurisdizione inferiore - non è di certo idoneo a confutare le pertinenti argomentazioni dei primi giudici. Infatti, a prescindere dalla sua inammissibilità, il novum prodotto è manifestamente ininfluente a sostanziare qualsivoglia asserzione, trattandosi di un semplice elenco di nomi da cui non è possibile dedurre alcunché. 
 
4.9 Irrilevante ai fini del giudizio è pure la trasmissione "a complemento di informazioni per vostra conoscenza" - ma senza minimamente indicare i motivi dell'invio alla Corte giudicante - di copia della sentenza 16 aprile 2007 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Non può essere infatti compito del giudice delle assicurazioni sociali, in sede di determinazione dei contributi, ricercare nel documento prodotto se vi sono elementi utili alla causa della ricorrente, a maggior ragione se la stessa è rappresentata da una fiduciaria. È infatti preciso dovere della parte collaborare e segnalare i motivi su cui fonda il suo argomentare, ossia indicare segnatamente i punti precisi della sentenza di cui intende prevalersi a sostegno della sua tesi ricorsuale e non limitarsi semplicemente a trasmetterla al Tribunale. 
 
5. 
Nel gravame la ricorrente chiede infine - peraltro per la prima volta e direttamente a questa Corte - di essere sentita "per meglio definire questa pratica". 
 
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 
 
In materia di assicurazioni sociali, lo svolgimento di un pubblico dibattimento presuppone tuttavia l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 47 consid. 3a pag. 55 seg. con riferimenti; cfr. pure DTF 125 V 37 consid. 2 pag. 38). Se una parte, come si avvera nel caso concreto, omette di fare valere tempestivamente in quella sede il proprio diritto a un dibattimento pubblico, tale diritto decade (DTF 122 V 47 consid. 3b/bb pag. 56). 
 
6. 
La procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, a W.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 marzo 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti