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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.253/2004 /biz 
 
Sentenza del 20 aprile 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla, 
 
contro 
 
Municipio di Porza, 6948 Porza, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
legittimazione a ricorrere contro una decisione dell'autorità di vigilanza sui comuni, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
5 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è proprietario dei fondi part. vvv e www di Porza, che beneficiano di un diritto di passo a carico del fondo part. xxx, una strada in comproprietà coattiva, tra gli altri, del fondo yyy, di proprietà del vicino B.________. Il 27 novembre 1997 questi aveva presentato al Municipio di Porza una domanda di costruzione per modificare il tracciato stradale. A.________ si era opposto alla domanda, contestando essenzialmente le caratteristiche tecniche del nuovo tracciato. Accogliendo sostanzialmente le argomentazioni dell'opponente, il Municipio di Porza aveva rilasciato con decisione del 2 febbraio 1998 la licenza edilizia alla condizione, per quanto qui interessa, che i dettagli esecutivi dell'accesso fossero concordati con la competente autorità cantonale e che, per impedire la formazione di ghiaccio, la strada fosse riscaldata tramite delle serpentine durante il periodo invernale nel tratto con una pendenza del 27 %. 
B. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 20 marzo 2001, A.________ ha presentato alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino un'istanza di intervento contro la passività del Municipio di Porza nel far rispettare le condizioni della licenza edilizia. Il 22 ottobre 2002, l'autorità cantonale, ritenendo non ravvisabili interessi pubblici preponderanti tali da imporre le misure di vigilanza prospettate dall'istante, ha evaso l'istanza comunicando a quest'ultimo ed all'esecutivo comunale che una sistemazione stradale soltanto provvisoria era per il momento sufficiente. Ha rilevato che a un'immediata realizzazione definitiva del tracciato si opponevano motivi oggettivamente sostenibili e ragionevoli, volti ad impedire un danneggiamento della strada in seguito al permanente traffico di cantiere legato all'edificazione delle particelle vicine, non ancora ultimata. 
C. 
Con sentenza del 23 giugno 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________ contro l'evasione dell'istanza di intervento da parte della Sezione degli enti locali ed ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per competenza. Quest'ultimo, con risoluzione dell'11 novembre 2003, statuendo quale autorità di vigilanza sui Comuni, ha accolto nel senso dei considerandi l'istanza di intervento. Ha richiamato il Municipio di Porza a vigilare affinché le condizioni della licenza edilizia fossero realizzate e, se del caso, ad avviare le necessarie procedure per attuarle. Ha altresì sollecitato l'autorità comunale ad adottare provvisoriamente una soluzione temporanea, per esempio come quella prospettata dalla Sezione degli enti locali. 
D. 
Con sentenza del 5 marzo 2004, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. Ha ritenuto il ricorrente non legittimato ad impugnarla poiché il Consiglio di Stato, statuendo quale autorità di vigilanza sul Comune e richiamando l'obbligo per il Municipio di vigilare sull'applicazione delle condizioni della licenza edilizia e di regolare provvisoriamente la situazione, non aveva modificato a suo danno la situazione giuridica preesistente alla denuncia. 
E. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una denegata e una ritardata di giustizia. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
F. 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Porza chiede di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 207 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 [LOC]), il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. Con questo rimedio il ricorrente può censurare una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
 
1.3 In quanto ricorrente dinanzi all'ultima istanza cantonale, A.________ è legittimato secondo l'art. 88 OG a fare valere che a torto essa non avrebbe esaminato il suo gravame nel merito (DTF 120 Ia 220 consid. 2a, 129 II 297 consid. 2.3). Unicamente l'aspetto della legittimazione è del resto stato trattato dal Tribunale cantonale amministrativo e può quindi essere oggetto del presente gravame. Né il ricorrente è abilitato in questa sede a censurare il contenuto della risoluzione governativa dell'11 novembre 2003 poiché solo la decisione dell'ultima istanza cantonale, ad eccezione di quelle delle autorità precedenti, può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG). 
2. 
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 III 626 consid. 4, 129 I 185 consid. 1.6). 
2.2 Ove il ricorrente non si confronti con il diniego della sua legittimazione a ricorrere dinanzi alla Corte cantonale, la sola questione ad essere oggetto del presente litigio, ma critichi soprattutto la mancata adozione da parte dell'autorità di vigilanza di provvedimenti più incisivi volti a fare rispettare le condizioni della licenza edilizia del 2 febbraio 1998, il gravame è inammissibile. L'art. 207 cpv. 2 LOC prevede in effetti il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo solo per chi è leso nei suoi interessi legittimi, escluso il Comune. In applicazione di questa disposizione, i giudici cantonali hanno ritenuto l'istante non legittimato a impugnare la risoluzione resa dall'autorità di vigilanza sui Comuni poiché non modificava a suo discapito la situazione giuridica preesistente all'inoltro della denuncia e non lo ledeva quindi nei suoi interessi legittimi. Spettava quindi al ricorrente spiegare con un'argomentazione specifica perché la precedente istanza, negandogli la legittimazione ricorsuale, avrebbe applicato l'art. 207 LOC in modo manifestamente insostenibile e quindi arbitrario. 
3. 
3.1 Il ricorrente presenta un ricorso di diritto pubblico per "denegata rispettivamente ritardata giustizia". Rileva che, pur accogliendo formalmente la sua istanza di intervento dopo due anni e otto mesi dall'inoltro alla Sezione degli enti locali e dopo oltre cinque anni dal rilascio della licenza edilizia, l'autorità di vigilanza non ha modificato la situazione, omettendo in particolare di imporre un più incisivo rispetto delle condizioni della licenza edilizia e incorrendo in tal modo in un diniego di giustizia. Sostiene che un simile modo di evadere l'istanza di intervento costituirebbe una lesione dei suoi legittimi interessi, ciò che giustificherebbe di riconoscergli la legittimazione a impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. 
3.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., invero non esplicitamente invocato dal ricorrente, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. La giurisprudenza desumeva il divieto del diniego di giustizia formale e della ritardata giustizia già dall'art. 4 vCost. (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e rinvii). Nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in modo insufficiente; in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 consid. 3b e c; sentenza 1P.315/2001 del 20 giugno 2001, consid. 2, pubblicata in RDAT II-2001, n. 55, pag. 216 segg.). 
Premesso che l'introduzione dell'istanza di intervento non conferisce il diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196a LOC), il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'istanza di intervento con la decisione dell'11 novembre 2003, dopo che gli atti gli sono stati trasmessi per competenza con la decisione del 23 giugno 2003 della Corte cantonale. Dal canto suo, quest'ultima ha statuito sul ricorso dell'istante contro la risoluzione governativa con la sentenza impugnata, del 5 marzo 2004. Non risulta, né il ricorrente lo sostiene esplicitamente, che tali scadenze non siano ragionevoli o che non risultino giustificate dalla natura della procedura e dall'insieme delle circostanze (DTF 130 I 312 consid. 5.1-5.2 e rinvii). Accennando a una pretesa denegata giustizia e fondando sulla stessa un suo legittimo interesse a impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente critica in realtà la mancata adozione di misure più incisive e concrete nei confronti del Municipio di Porza. Tuttavia, un diniego o ritardo di giustizia non è ravvisabile quando una decisione, fosse pure illegale o irregolare, sia stata comunque presa (DTF 105 III 107 consid. 5a) e, d'altra parte, il fatto che l'autorità di vigilanza non abbia dato seguito all'istanza di intervento nel senso auspicato dall'istante non comporta di per sé una modifica a suo danno della situazione giuridica preesistente all'istanza stessa (DTF 111 Ia 280 consid. 2). Come visto, una simile evenienza non è invero seriamente prospettata nemmeno dal ricorrente. 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Municipio di Porza, che non si è avvalso del patrocinio di un legale, non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Porza, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 aprile 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: