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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_148/2021  
 
 
Sentenza del 20 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Michael Zimmermann e 
Raphael Schaer, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Patrick Bianco, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.159). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Su istanza della B.________ AG, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti di A.________, in ragione del suo domicilio in Gran Bretagna (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), il sequestro delle 100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.-- ciascuna costituenti l'intero capitale azionario della C.________ SA di Biasca a garanzia di crediti della sequestrante pari a complessivi fr. 782'301.96 oltre accessori.  
 
A.b. Mediante sentenza 1° marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha annullato la decisione di irricevibilità dell'istanza di sequestro emanata il 25 ottobre 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Biasca e ha fatto ordine a tale ufficio di eseguire il sequestro, ciò che esso ha compiuto il successivo 5 marzo 2018.  
 
A.c. Con istanza 30 luglio 2020 A.________ ha presentato opposizione al decreto di sequestro. Con decisione 23 settembre 2020 il Pretore ha dichiarato l'opposizione irricevibile "in quanto tardiva e carente di interesse giuridico" e, per abbondanza, in ogni modo infondata.  
 
B.   
Mediante sentenza 18 gennaio 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 5 ottobre 2020 da A.________ avverso la decisione pretorile, confermando quest'ultima in punto all'assenza di un interesse degno di protezione del debitore a opporsi al sequestro. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 19 febbraio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità precedente per nuova decisione. 
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
 Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 589 consid. 1) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) dal valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), si rivela in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. La decisione resa dall'autorità cantonale di reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF) contro la decisione sull'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente può quindi unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti unicamente se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha ricordato che, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre opposizione deve in linea di principio essergli riconosciuta, a eccezione di quando, come in concreto, egli sostiene che i beni sequestrati appartengano a terzi e non rende verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro: il qui ricorrente invoca infatti soltanto il rischio di essere esposto a richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario, allegazione da un lato puramente ipotetica e dall'altro in ogni modo infondata, dato che dell'eventuale danno causato al legittimo proprietario da un sequestro ingiustificato risponderebbe la sequestrante (art. 273 cpv. 1 LEF). La Corte cantonale ha quindi confermato il ragionamento del Giudice di prime cure: l'opposizione al sequestro era irricevibile per assenza di interesse degno di protezione personale, attuale e concreto del qui ricorrente (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a e 60 CPC [RS 272] e art. 278 cpv. 1 LEF).  
In tali condizioni, la Corte cantonale ha ritenuto superfluo esaminare l'altro motivo di irricevibilità (fondato sulla tardività dell'istanza di opposizione al sequestro) e quello di merito (fondato sulla verosimiglianza dell'appartenenza delle azioni sequestrate al qui ricorrente e della loro presenza a Biasca) alla base della decisione pretorile 23 settembre 2020. 
 
3.2. Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 5, 9, 26, 29, 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.  
Sia tuttavia precisato che, nella misura in cui il ricorrente non censura l'ultima sentenza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì la decisione del Pretore o l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Biasca (per aver quest'ultimo, in particolare, asseritamente eseguito delle notifiche viziate), il suo rimedio non può essere esaminato nel merito. 
 
3.2.1. Con riferimento al considerando 2 della sentenza qui impugnata, il ricorrente ritiene che, confermando che egli avrebbe avuto notizia del sequestro già nel corso del 2018, l'autorità precedente sarebbe incorsa in un arbitrario accertamento dei fatti.  
 
Non vi è tuttavia traccia di un tale accertamento (anche perché, come spiegato, la Corte cantonale non si è pronunciata sulla questione della tardività dell'istanza di opposizione al sequestro) : al considerando 2 l'autorità precedente si è infatti limitata a riassumere la decisione pretorile. La censura è pertanto manifestamente infondata. 
 
3.2.2. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione degli art. 271 cpv. 1 e 272 cpv. 1 n. 3 LEF, nonché la lesione degli art. 5, 26 e 29 Cost., per aver ritenuto che l'opponente abbia reso verosimile che le azioni sequestrate gli appartengano e che esse si trovino in Svizzera alla sede della C.________ SA a Biasca.  
Anche in questo caso il ricorrente dimentica che l'autorità precedente non si è espressa nel merito dell'opposizione al sequestro, ma si è limitata a confermare la decisione pretorile in punto all'assenza di un suo interesse degno di protezione a opporsi al sequestro. La censura è manifestamente infondata. 
 
3.2.3. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC per avere confermato che egli non ha alcun interesse degno di protezione a opporsi al sequestro. Sostiene di essere legittimato già per la sua qualità di destinatario del sequestro e anche per aver garantito, senza mandato, l'interesse della D.________ Ltd (società che rivendica i titoli), rispettivamente quello di E.________ (amministratore unico della C.________ SA), a conoscere la titolarità delle azioni. A suo dire, inoltre, l'autorità precedente sarebbe incorsa in una contraddizione riconoscendogli da un lato la legittimazione a interporre reclamo e confermando dall'altro la sua mancanza di interesse a opporsi al sequestro.  
Attraverso la sua motivazione, il ricorrente non si confronta minimamente con l'argomento contenuto nel giudizio impugnato, secondo il quale la legittimazione del debitore a interporre opposizione al sequestro soffre di un'eccezione quando egli sostiene che i beni sequestrati appartengano a terzi e non rende verosimile un interesse proprio. Contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, inoltre, l'interesse a opporsi al sequestro non coincide con l'interesse a interporre reclamo contro una decisione che dichiara irricevibile l'opposizione al sequestro. Nella ridotta misura in cui la censura di arbitrio soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, essa risulta pertanto infondata. 
 
3.2.4. Il ricorrente si duole infine della violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. A suo dire, il Presidente della Corte cantonale, che ha statuito quale giudice unico, era prevenuto: egli aveva infatti già partecipato, sempre in qualità di Presidente e giudice unico, alla sentenza 1° marzo 2018 mediante la quale l'autorità di vigilanza aveva annullato la decisione di irricevibilità dell'istanza di sequestro emanata il 25 ottobre 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Biasca, facendo ordine a tale ufficio di eseguire il sequestro (v. supra consid. A.b).  
Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (quest'ultimo applicabile anche in una procedura di sequestro; v. DTF 136 III 379 consid. 4.5.1) assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a magistrati non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; 131 I 24 consid. 1.1; 131 I 113 consid. 3.4). II fatto che un giudice abbia già partecipato alla medesima fattispecie in un altro stadio della procedura, può risvegliare il sospetto di parzialità (DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; 131 I 24 consid. 1.2; 131 I 113 consid. 3.4). La giurisprudenza non stabilisce in maniera generale l'esistenza della prevenzione: essa deve essere infatti esaminata in ogni caso concreto (DTF 131 I 113 consid. 3.4; 126 I 68 consid. 3c). Quando il giudice ha già partecipato alla causa in uno stadio anteriore, è infatti determinante il quesito di sapere se l'esito della vertenza sugli argomenti rimasti aperti non sia già predeterminato, ma sia ancora effettivamente indeciso riguardo all'accertamento dei fatti e alla risoluzione delle questioni giuridiche, tenuto conto in particolare del potere d'esame spettante al giudice (DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; 131 I 24 consid. 1.2; sentenza 1B_264/2009 del 18 novembre 2009 consid. 2.4, in RtiD 2010 II pag. 38). 
Quando ha trattato il ricorso ex art. 17 LEF della qui opponente contro la decisione mediante la quale l'Ufficio di esecuzione di Biasca aveva dichiarato irricevibile l'istanza di sequestro, il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello è stato chiamato a verificare, in veste di autorità di vigilanza, l'operato di detto ufficio nell'ambito dell'esecuzione del sequestro (v. supra consid. A.b). L'oggetto di tale procedimento ben si distingue da quello qui all'esame, nel quale il Presidente, in veste di autorità di reclamo, è invece stato chiamato a esaminare la decisione pretorile di irricevibilità dell'opposizione al sequestro introdotta dal qui ricorrente. Nella misura in cui possa essere ritenuta sufficientemente motivata dal profilo dell'art. 106 cpv. 2 LTF, anche la censura di violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU risulta quindi infondata. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini