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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.120/2003 /bom 
 
Sentenza del 20 maggio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Yersin, Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di B.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 29 Cost. (apertura di un procedimento disciplinare), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa il 21 marzo 2003 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 dicembre 2002 il Municipio di B.________ ha informato A.________, sua dipendente, di aver aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare per violazione dei doveri di servizio nonché di averla sospesa dall'impiego. 
B. 
Il 2 gennaio 2003 A.________ ha chiesto all'autorità comunale di inviarle gli atti del procedimento. Con decisione del 9 gennaio successivo, la citata autorità ha rifiutato di trasmetterle i documenti in questione, informandola nel contempo che poteva consultarli, previo appuntamento, presso la cancelleria comunale. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 18 febbraio 2003, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 21 marzo 2003. Dopo aver rilevato che il gravame non poteva essere accolto già perché la decisione querelata, di natura incidentale, non recava un pregiudizio irreparabile all'insorgente, la Corte cantonale ha osservato che il diritto di consultare gli atti era soddisfatto quando, come in concreto, si poteva prendere conoscenza dei documenti costituenti l'incarto di causa presso la sede dell'autorità giudicante. Ha precisato poi che il citato diritto non includeva quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio. 
C. 
Il 12 maggio 2003 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce, in sintesi, una violazione del diritto di essere sentita, segnatamente del diritto di ottenere una copia degli atti. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
D. 
Nel frattempo, più precisamente l'11 marzo 2003, il Municipio di B.________ ha licenziato con effetto immediato A.________, a conclusione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della controversia è una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza, in applicazione del diritto processuale cantonale: la stessa va quindi contestata con ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 OG). Il fatto che la ricorrente abbia presentato dinanzi a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo tuttavia non le nuoce, dato che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti) e che al riguardo è irrilevante come sia stato intitolato il gravame (DTF 122 II 186 consid.1; 122 I 351 consid. 1a; 121 I 173 consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 1a e rispettivi richiami). 
2. 
2.1 Come appena rilevato, oggetto del contendere è la decisione con cui la Corte cantonale ha confermato il rifiuto d'inviare alla ricorrente presso il suo domicilio una copia degli atti della procedura disciplinare avviata nei suoi confronti. Detta sentenza non pone fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale. Essa in effetti concerne solo una fase del procedimento nei confronti della ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 117 Ia 251 consid. 1a e rinvii; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 344). 
2.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, cfr. RU 2000 417), il ricorso di diritto pubblico esperito contro una decisione incidentale è ammissibile soltanto se la medesima possa cagionare un pregiudizio irreparabile, ossia un pregiudizio di natura giuridica che non può essere ulteriormente sanato, segnatamente con il giudizio di merito (DTF 126 I 207 consid. 2; 122 I 39 consid. 1a/bb; 117 Ia 247 consid. 3, 396 consid. 1 e rispettivi rinvii; cfr. sull'art. 87 previgente DTF 124 I 185 consid. 2a, 274 consid. 5b, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 2b; 122 I 109 consid. 3c). 
2.3 Come osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, il diritto di consultare gli atti, garantito sia dall'art. 20 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, sia dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è rispettato quando la parte interessata può prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante, prendendo, ove occorre, i necessari appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona un aggravo eccessivo per l'autorità. Detto diritto non garantisce tuttavia quello di farsi rimettere gli atti ufficiali per consultarli al proprio domicilio. Nella presente fattispecie, la decisione querelata non comporta un pregiudizio irreparabile di natura giuridica nei confronti della ricorrente. La stessa in effetti è stata resa edotta del fatto che poteva esaminare gli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, andando a consultarli, previo appuntamento, presso la cancelleria comunale. Se - come sostenuto nel gravame - la ricorrente non ha potuto tutelare convenientemente i propri diritti, ciò non è dovuto al rifiuto di spedirle una copia degli atti di causa, ma al fatto che ella non ha voluto usufruire della possibilità concessale di consultarli presso la sede dell'autorità giudicante. Le incombe ora assumere le conseguenze causate dal proprio comportamento. 
A titolo abbondanziale, va osservato che la ricorrente ha sempre la possibilità di riproporre le sue censure contestando il giudizio di merito, ossia il licenziamento pronunciato nei suoi confronti l'11 marzo 2003, facendo uso delle usuali vie di diritto. 
2.4 Ne consegue che la sentenza del Tribunale amministrativo costituisce una decisione incidentale che non causa un pregiudizio irreparabile: il ricorso di diritto pubblico è quindi inammissibile in virtù dell'art. 87 OG
3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di B.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 maggio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: