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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_21/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 20 giugno 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Mona, 
istante, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli, 
controparte, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello  
del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia,  
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di revisione del decreto del Tribunale federale svizzero 1B_701/2012 del 30 aprile 2013. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________ per reati contro l'onore e discriminazione razziale. 
 
B.  
A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio. Dopo lo scambio degli allegati, B.________ è deceduto. Con decreto del 9 aprile 2013 il Giudice dell'istruzione, rilevato che la causa poteva essere divenuta priva di oggetto, ha assegnato alle parti un termine fino al 24 aprile 2013 per presentare eventuali osservazioni. 
 
C.  
Dopo avere preso atto che soltanto il rappresentante della controparte si era espresso sull'invito del 9 aprile 2013, con decreto 1B_701/2012 del 30 aprile 2013 il Giudice dell'istruzione ha ritenuto che il ricorso era divenuto senza oggetto e ha stralciato dai ruoli la causa. 
 
D.  
Il 24 maggio 2013 il ricorrente presenta una domanda di revisione del decreto di stralcio, adducendo di avere in realtà, il 17 aprile 2013, inviato tempestivamente le sue osservazioni al Tribunale federale, che non le ha tuttavia considerate: il decreto di stralcio accerta infatti in modo erroneo che il ricorrente non si era espresso sull'invito del 9 aprile 2013. 
Non sono state chieste osservazioni sulla domanda di revisione. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. 
 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente si prevale dell'art. 121 lett. c e d LTF, adducendo di avere inoltrato il 17 aprile 2013 le proprie osservazioni al Tribunale federale, che, verosimilmente per una svista, non ne ha tenuto conto, omettendo quindi di statuire sulle stesse ed accertando in modo inesatto ch'egli non si era espresso. In tali osservazioni, prodotte nuovamente con l'istanza di revisione in esame, il ricorrente sottolineava di avere originariamente sporto la sua denuncia anche contro ignoti, che avrebbero dovuto essere identificati. A suo parere, il decesso di B.________ non avrebbe quindi reso privo di oggetto né il procedimento penale né il ricorso al Tribunale federale.  
 
2.2. Secondo l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può in particolare essere domandata se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Rientrano in tali fatti anche gli allegati scritti e il loro contenuto, la cui mancata conoscenza può pertanto dar luogo a una revisione. L'accertamento del Tribunale federale, secondo cui una determinata circostanza sarebbe rimasta incontestata quando la stessa era invece stata effettivamente contestata, può di conseguenza costituire motivo di revisione (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenza 2F_5/2009 del 3 luglio 2009 consid. 3.3). Deve inoltre trattarsi di fatti rilevanti, suscettibili di comportare una decisione diversa da quella presa e più favorevole al ricorrente (DTF 122 II 17 consid. 3).  
 
2.3. Risulta effettivamente dalla documentazione prodotta dal patrocinatore del ricorrente ch'egli ha tempestivamente spedito, il 17 aprile 2013, al Tribunale federale l'invio raccomandato in questione. Nonostante la notifica avvenuta il giorno successivo, verosimilmente per una svista della cancelleria, l'allegato non è pervenuto all'incarto corrispondente di questa Corte. L'accertamento contenuto nel decreto del 30 aprile 2013 secondo cui il il ricorrente non si è espresso sull'invito del 9 aprile 2013 non è quindi conforme agli atti. Si impone pertanto di prendere in considerazione e di esaminare in questa sede le osservazioni del 17 aprile 2013.  
Nelle stesse, il ricorrente sostiene che il gravame non sarebbe divenuto privo di oggetto. Rileva che la querela del 19 gennaio 2012, in relazione ad affermazioni lesive dell'onore commesse utilizzando il sito X.________, era stata presentata non soltanto nei confronti di B.________, ma anche contro ignoti. Secondo il ricorrente, il procedimento penale rimarrebbe attuale con riferimento a queste persone, che andrebbero ulteriormente identificate. 
Certo, egli aveva formalmente presentato la sua querela contro "B.________ e ignoti". Risulta tuttavia che la procedura penale nei confronti della controparte si è svolta essenzialmente contro B.________. In particolare, nel ricorso in materia penale al Tribunale federale è accennato unicamente alla controparte stessa ed ai "media del movimento C.________", mentre non è seriamente prospettata la responsabilità di altre persone. D'altronde, nella risposta al gravame, B.________ non ha di per sé negato che le affermazioni incriminate ricadessero complessivamente sotto la sua responsabilità, ma ha contestato unicamente il loro carattere lesivo dell'onore del ricorrente, in particolare siccome sarebbero state espresse in un contesto politico. In sede di ricorso, la procedura penale era in sostanza incentrata sul carattere lesivo o meno dell'onore delle espressioni incriminate, non essendo di principio contestato che l'opponente sarebbe stato chiamato a rispondere dell'eventuale reato. In tali circostanze, il contenuto delle osservazioni del 17 aprile 2013 non muta la conclusione secondo cui, in seguito al decesso dell'opponente, il ricorso al Tribunale federale era divenuto privo di oggetto. Il ricorrente non si è poi espresso sulle esito delle spese giudiziarie e ripetibili nel caso in cui il ricorso fosse divenuto senza oggetto, sicché gli argomenti sollevati nelle osservazioni non comportano una modifica del decreto di stralcio del 30 aprile 2013. 
 
3.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta. In considerazione delle circostanze che hanno condotto l'istante a presentarla, riconducibili a un disguido del Tribunale federale, si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) e di riconoscergli un'indennità, a carico della cassa di questo Tribunale, per il dispendio occasionato dalla procedura di revisione (art. 68 cpv. 4 i.r.c. l'art. 66 cpv. 3 LTF). 
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
La cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore dell'istante un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di questa sede. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni