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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_125/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 luglio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________,  
patrocinata dall'avv. Marina Gottardi, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2017 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nella causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti di A.________, con decisione 23 maggio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 550.-- mensili per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017; 
che con sentenza 7 giugno 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.________ contro i contributi di mantenimento stabiliti dal Giudice di prime cure; 
che con scritto 15 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale, chiedendo anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (atteso che è soltanto controverso il contributo alimentare dovuto alla moglie) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che nel gravame all'esame il ricorrente si limita a ribadire di non essere in grado di pagare i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore aggiunto, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione di irricevibilità qui impugnata; 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente diviene in ogni modo priva di oggetto; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 luglio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini