Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_337/2018  
 
 
Sentenza del 20 luglio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nasif, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Banca B.________SA, 
2. Banca C.________ e banca D.________Ltd, 
patrocinate dall'avv. Rocco Bonzanigo, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; dissequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 giugno 2018 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2018.61). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito del procedimento penale aperto tra altri nei confronti di E.________ e F.________, responsabili di una società di intermediazione che la FINMA aveva poi posto in fallimento per reati contro il patrimonio, l'allora Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (PP) il 4 dicembre 2008 aveva disposto la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie riconducibili, tra l'altro, a A.________, già dipendente di una banca a Londra. 
 
B.   
Nei confronti di quest'ultimo, il 24 maggio 2009 è stata promossa l'accusa per appropriazione indebita aggravata, subordinatamente amministrazione infedele aggravata, correità in appropriazione indebita aggravata subordinatamente correità in amministrazione infedele aggravata e riciclaggio di denaro. 
 
C.   
Il 21 gennaio 2015 l'imputato ha chiesto all'allora PP Nicola Corti, divenuto titolare del procedimento, il dissequestro delle relazioni bancarie. Con decisione del 18 maggio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha parzialmente accolto, in quanto ricevibile, un reclamo dell'istante, rinviando gli atti al magistrato inquirente, affinché si esprimesse celermente sull'istanza, ritenendo che la motivazione addotta per il mantenimento del sequestro non rispettava l'obbligo di motivazione e che si era in presenza di un manifesto diniego di giustizia. Senza dare seguito a questa ingiunzione, il PP ha posto A.________ in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali per il reato di amministrazione infedele aggravata. Dopo un'udienza in presenza del PP Roberto Ruggeri, nel frattempo divenuto nuovo titolare dell'inchiesta, con decreto del 21 dicembre 2017 la Corte delle assise correzionali ha rinviato al magistrato inquirente il decreto d'accusa, ritenuto palesemente lacunoso. 
 
D.   
Il 22 febbraio 2018 il PP ha respinto detta istanza di dissequestro, ancora pendente. Adito dall'istante, con giudizio del 5 giugno 2018 la CRP ne ha parzialmente accolto il reclamo, annullato il decreto impugnato e ritornato gli atti al PP, affinché si pronunci nel corso delle prossime settimane sull'istanza di dissequestro, in caso contrario potendo entrare in considerazione il dissequestro degli averi. 
 
E.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e, in via principale, di riformarla nel senso di ordinare il dissequestro immediato delle sue relazioni bancarie, subordinatamente di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente disattende che secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni che pongono fine al procedimento. La decisione impugnata, di rinvio, non pone chiaramente fine al procedimento penale e costituisce una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1). 
 
2.2. Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii). Il ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva.  
 
2.3. A titolo abbondanziale si può nondimeno rilevare che la CRP visto il lasso di tempo trascorso ha ritenuto chiaramente insufficiente e incompatibile con il principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) la motivazione posta a fondamento dell'ordine di sequestro, osservando che spetta al ministero pubblico organizzarsi in modo da poter rispettare questo principio. Ha accertato che nella contestata decisione il PP, limitandosi a menzionare i reati oggetto della promozione dell'accusa avvenuta nel 2009, non ha ancora indicato, quasi dieci anni dopo la disposizione del criticato sequestro, sufficienti indizi riferiti ai reati imputati, in particolare la sospettata provenienza illecita degli importanti averi sequestrati, dichiarati dal ricorrente in diverse centinaia di milioni, la sussunzione dei fatti ai prospettati reati e gli indizi di colpevolezza. Ha considerato ch'essa, quale autorità di reclamo non può esprimersi come autorità di prima istanza, né deve ricercare nell'incarto eventuali elementi attestanti le condizioni per mantenere o annullare il contestato provvedimento coercitivo. Accertata la lesione del principio di celerità, ha quindi invitato il PP a pronunciarsi sull'istanza di dissequestro del 21 gennaio 2015 " nel corso delle prossime settimane, non potendosi ulteriormente procrastinare una decisione ". Ha aggiunto che qualora ciò non avverrà o non avverrà secondo i principi da essa enunciati, potrà entrare in considerazione il dissequestro degli averi.  
 
2.4. Nella fattispecie, considerata la brevità del termine imposto dalla CRP al PP per procedere ai suoi incombenti, eccezionalmente, non si giustifica di derogare alla condizione dell'art. 93 cpv. 1 LTF a dipendenza della lesione del principio di celerità (cfr. al riguardo, in particolare in merito a decisioni di sospensione, DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 191 seg.; 136 II 370 consid. 1.4 e 1.5 pag. 373 seg.; 134 IV 43; in ambito penale una violazione del principio di celerità può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, a un abbandono del procedimento, DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e rinvii pag. 377).  
 
2.5. Ciò vale a maggior ragione poiché, circa il merito della vertenza, le censure ricorsuali si incentrano su un'asserita lesione dell'art. 397 cpv. 2 CPP, secondo cui se accoglie il reclamo la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o, ciò che parrebbe disattendere il ricorrente, annulla quella impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca di nuovo. Al riguardo il ricorrente si limita non tanto ad addurre un'ulteriore violazione del principio di celerità, ma ad affermare che il giudizio impugnato poggerebbe su un presupposto contraddittorio e quindi arbitrario, generato al suo dire dalla confusione tra l'accertata carenza di motivazione della decisione del PP e la pretesa assenza delle condizioni legali poste a un sequestro. Ne deduce che la CRP avrebbe dovuto prendere atto dell'asserita mancanza di detti presupposti e ordinare il dissequestro.  
 
Con questa argomentazione egli non dimostra che la tesi della CRP, secondo cui quale autorità di reclamo non può esprimersi quale autorità di prima istanza, né deve ricercare nell'incarto eventuali elementi attestanti le condizioni per mantenere o annullare il contestato provvedimento coercitivo, sarebbe lesiva della seconda possibilità prevista dall'art. 397 cpv. 2 secondo periodo CPP. Ciò pure considerato che, come risulta dalla duplica del PP al reclamo prodotta dal ricorrente, il primo ha fissato l'interrogatorio del secondo al 1° giugno 2018: spetta quindi al PP esprimersi sulle relative risultanze, come pure sulle eventuali relazioni e pene inflitte ai due imputati principali, il cui procedimento era stato disgiunto da quello del ricorrente (al riguardo vedi sentenza 1B_200/2013 del 17 giugno 2013). Del resto la CRP ha agito in conformità dell'art. 397 cpv. 4 CPP
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 luglio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri