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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.33/2003 /viz 
 
Sentenza del 20 agosto 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
X.________, 
attrice, 
patrocinata dall'avv. Dott. Fulvio Faraci, via Serafino Balestra 15a, casella postale 2604, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Y.________, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Franco Brusa, studio legale 
Bolla Bonzanigo & Associati, via G.B. Pioda 5, 
casella postale 2191, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
contratto di mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 17 dicembre 2002 dalla II Camera civile del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Tra il 1991 e il 1992 la società italiana X.________ ha acquistato una macchina per la trafilatura di rame e alluminio dalla ditta irlandese K.________. Del trasporto della macchina dalla Germania all'Italia si è occupata la casa di spedizione Y.________, con sede a Chiasso. Il 10 giugno 1992 la società X.________ ha anticipato all'impresa di spedizioni la somma di Lit. 150'700'000, corrispondenti all'IVA d'importazione chiesta dalle dogane italiane. Questa ha a sua volta riversato tale somma alla ditta italiana Z.________, da lei incaricata del disbrigo delle pratiche doganali in Italia. 
 
Il 25 giugno 1992, prima che il macchinario giungesse a destinazione, la società X.________ ha comunicato alla ditta K.________ la rescissione del contratto di compravendita per decorrenza dei termini di consegna. Essa ha quindi preteso la restituzione dell'importo già pagato per l'IVA alla Circoscrizione doganale di Varese, la quale ha rifiutato di dar seguito a tale richiesta, mancando alla società X.________ la legittimazione documentale per il rimborso di una prestazione eseguita dall'assicuratrice garante. È infatti emerso che, contrariamente a quanto pattuito, la ditta Z.________ non aveva provveduto al versamento dell'IVA, sicché le autorità doganali italiane si erano rivalse sulla garante J.________. 
B. 
Il 19 giugno 1998 la società X.________ ha adito la Pretura di Mendrisio-Sud onde ottenere la condanna della casa di spedizione Y.________ al pagamento di fr. 127'341.50, pari al controvalore in franchi svizzeri della somma anticipata in lire per l'IVA. A mente dell'attrice la convenuta avrebbe violato diverse obbligazioni contrattuali e ciò in relazione sia con il trasporto vero e proprio della macchina sia con la perdita dell'importo destinato al pagamento dell'IVA. La petizione è stata integralmente respinta il 16 maggio 2001. 
C. 
La pronunzia di primo grado è stata confermata il 4 aprile 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
La sentenza della massima istanza ticinese è stata annullata dal Tribunale federale il 27 settembre 2002, in accoglimento del ricorso per riforma presentato dall'attrice. 
La causa è stata rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
D. 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è dunque nuovamente chinata sulla vertenza, giungendo alla medesima conclusione: il 17 dicembre 2002 l'appello dell'attrice è stato integralmente respinto. 
E. 
Insorta dinanzi al Tribunale federale, il 23 gennaio 2003, con un ricorso per riforma fondato sulla violazione di varie norme del diritto federale, la società X.________ postula la modifica della pronunzia cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, condannare la convenuta al versamento di fr. 127'341.50. 
 
Con risposta del 9 aprile 2003 la casa di spedizione Y.________ ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Nella sentenza del 27 settembre 2002 il Tribunale federale ha stabilito che il giudizio (allora) impugnato poggiava sul presupposto errato secondo il quale attrice e convenuta erano legate da un contratto di spedizione (art. 439 CO). Avendo i giudici ticinesi accertato ch'era stata la ditta irlandese K.________ ad incaricare la convenuta del trasporto dalla Germania all'Italia, il contratto di spedizione era semmai sorto tra queste due ditte e non tra l'attrice e la convenuta. La causa è stata pertanto rinviata all'autorità cantonale con l'invito ad accertare la natura dei rapporti giuridici instauratisi tra le parti in causa, a verificare in tale contesto la legittimità dell'incarico affidato dalla convenuta alla ditta italiana e a stabilire, se del caso, le conseguenze della violazione del contratto da parte della convenuta. 
 
Queste indicazioni sono state seguite solo in parte. 
2. 
Nella sentenza attualmente impugnata, la Corte cantonale ha stabilito che il rapporto venuto in essere tra l'attrice e la convenuta presenta le caratteristiche del mandato. 
Per il resto, essa ha ripreso i considerandi già esposti nella sua prima sentenza, precisando in particolare che, qualora - come nel caso specifico - sia autorizzato a farsi sostituire, il mandatario è responsabile solo della diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo. L'onere della prova quanto all'eventuale violazione di tali obblighi incombeva al mandante, il quale in concreto non l'ha fornita. Infine, i giudici ticinesi hanno respinto, per assenza del nesso causale con il danno, anche l'argomentazione secondo cui alla convenuta sarebbe imputabile la rescissione del contratto principale. 
3. 
Dinanzi al Tribunale federale l'attrice contesta anzitutto la possibilità di ammettere l'esistenza di un rapporto di mandato fra lei e la convenuta. A sostegno della sua tesi essa adduce, in particolare, che le operazioni doganali erano già oggetto del contratto stipulato dalla convenuta con la ditta K.________ ed evidenzia l'assenza, agli atti, di una fattura per l'asserita prestazione della mandataria. In simili circostanze - conclude l'attrice - la responsabilità della convenuta avrebbe semmai dovuto venir giudicata secondo le regole dell'atto illecito. A torto. 
 
Nella sentenza impugnata i giudici ticinesi hanno stabilito che la ditta K.________ (mittente e venditrice) e la convenuta (spedizioniere) hanno concluso un contratto di spedizione. L'accordo intervenuto fra le parti in causa, invece, non aveva per oggetto la spedizione, bensì una prestazione più ristretta, limitata al disbrigo delle pratiche doganali. La Corte cantonale ha infatti accertato - in maniera vincolante per il Tribunale federale chiamato a statuire quale giurisdizione per riforma (art. 63 cpv. 2 OG) - che la convenuta si era offerta "di sbrigare le pratiche di sdoganamento della merce e la convenuta (recte l'attrice) dando seguito alla richiesta di pagamento ha accettato per atti concludenti questa proposta". 
 
Da questi fatti i giudici d'appello hanno dedotto, a ragione, che fra le parti è sorto un mandato retto dagli art. 394 segg. CO. Questo contratto non richiede infatti una forma particolare, sicché può senz'altro venir pattuito per atti concludenti (cfr. art. 395 CO). Che l'attrice avesse accettato l'offerta è dimostrato dal fatto che ha versato l'IVA alla convenuta. L'esistenza di un contratto di trasporto tra la convenuta e la ditta irlandese venditrice della macchina non esclude affatto la possibilità di stipulare un altro rapporto giuridico, limitato allo sdoganamento (o al pagamento dell'IVA); tanto più che, in concreto, dalla sentenza impugnata non si può desumere se, e in che modo, questo aspetto fosse stato regolato nel contratto principale. 
Neppure l'eventuale gratuità della prestazione osta alla qualifica di mandato (art. 394 cpv. 3 CO). 
4. 
In secondo luogo, l'attrice è dell'avviso che il danno debba essere ricondotto allo scambio di casse compiuto dalla convenuta: l'errore da questa commesso ha fatto sì che la merce destinatale giungesse al punto franco di Amburgo, invece che in Italia, e ha provocato il sequestro dell'IVA da parte delle dogane italiane. A mente dell'attrice la responsabilità della convenuta trae origine da questo errore, sia esso qualificabile come atto illecito (art. 41 CO) oppure come violazione degli obblighi contrattuali (art. 389 cpv. 2 CO). 
 
Si tratta di una censura irricevibile siccome fondata su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG). In essa è stato infatti accertato che la decisione della dogana italiana di rivalersi sulla garante Assicurazione Generali S.p.A. non era dovuta allo scambio di colli, bensì al mancato versamento dell'IVA da parte dell'intermediaria italiana incaricata dalla convenuta, la ditta Z.________ Dopo la rescissione del contratto di compravendita, sempre secondo gli accertamenti dei giudici cantonali, "l'autorità doganale era di principio tenuta a restituire l'IVA a chi gliel'aveva anticipata, ovvero J.________ da lei escussa e quindi non all'attrice". 
5. 
In coda al suo allegato l'attrice invoca infine la violazione delle norme sul mandato. A suo dire, la tesi del Tribunale d'appello, fondata sull'art. 399 CO, regge soltanto nell'ipotesi che siano applicabili le condizioni generali degli spedizionieri (CG), in particolare l'art. 27, giusta il quale lo spedizioniere è autorizzato a farsi sostituire da terzi. Non essen do dette condizioni generali applicabili e non emergendo dagli atti nessuna autorizzazione di delega specifica, la convenuta - sostiene l'attrice - è responsabile per l'operato della ditta Z.________ in forza dell'art. 399 cpv. 2 CO, come se avesse agito lei medesima. Questi argomenti si avverano parzialmente fondati. 
5.1 Il mandato si basa per sua natura sulla fiducia reciproca e sulla persona dei contraenti. A norma dell'art. 398 cpv. 3 CO il mandatario è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita, imposta dalle circostanze oppure ammessa dall'uso specifico del settore in cui si situa il mandato. 
In concreto, nessuna di queste eventualità sembra essersi verificata. Da quanto accertato nella sentenza impugnata, l'attrice ha incaricato la convenuta dell'esecuzione di una singola e ben definita operazione doganale. Non risulta ch'essa abbia acconsentito all'assunzione di un terzo per il disbrigo delle pratiche doganali, né tantomeno che abbia autorizzato il trasferimento del denaro anticipato all'intermediario. Né vi sono elementi concreti in merito alle circostanze o all'uso. La precisa delimitazione della prestazione (lo sdoganamento) così come la sua natura particolare improntata alla fiducia (la consegna di una cospicua somma di denaro per il pagamento dell'IVA) lasciano comunque supporre che dell'esecuzione dovesse di principio occuparsi personalmente la convenuta. 
5.2 In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sulla base delle sole norme sul mandato non si può ammettere - senza ulteriori approfondimenti - la possibilità della convenuta di incaricare delle pratiche di sdoganamento una terza ditta. 
La conclusione sarebbe diversa se le relazioni tra le parti fossero rette anche dalle Condizioni generali dell'Associazione svizzera degli spedizionieri oppure qualora si dovesse ammettere che un simile modo d'agire corrisponde a quanto regolarmente in uso nel settore delle spedizioni internazionali. L'art. 27 CG concede in effetti allo spedizioniere la facoltà di organizzare il trasporto secondo il suo libero apprezzamento, permettendogli in particolare di far capo a submandatari quali vettori, magazzinieri, assicuratori oppure banche. 
 
L'attrice nega la possibilità di richiamarsi alle norme convenzionali nella fattispecie concreta, mentre la convenuta, nella risposta inol trata al Tribunale federale, ne ribadisce l'applicabilità e dichiara, in ogni caso, che un simile modo di procedere corrisponde alla prassi corrente nel settore delle spedizioni internazionali. 
 
La Corte cantonale ha lasciato indecisa la questione dell'applicabilità delle citate condizioni generali e non si è chinata sugli usi e i costumi tipici del ramo; nel contempo essa ha però dato per scontata la facoltà del mandatario di farsi sostituire. Sennonché un simile assunto, se prescinde dalle predette condizioni generali e dall'uso, lede l'art. 398 cpv. 3 CO, per il che la sentenza impugnata dev'essere annullata. Dato ch'essa non contiene gli elementi di fatto necessari per un giudizio finale la causa va nuovamente rinviata all'autorità cantonale (art. 64 OG). 
6. 
La rilevanza delle Condizioni generali dell'Associazione svizzera degli spedizionieri non può rimanere indecisa, così come non può essere lasciata aperta la questione di sapere se - come sostiene la convenuta - nel settore dei trasporti internazionali sia usuale affidarsi a degli intermediari locali per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento. I giudici cantonali dovranno pertanto chinarsi su questi due temi e stabilire se, in concreto, alla convenuta può venir riconosciuto il diritto di avvalersi dell'intervento di un altro agente per il disbrigo delle pratiche doganali italiane e per il pagamento dell'IVA. 
 
L'esito della causa dipenderà, in definitiva, dalla risposta che i giudici cantonali daranno a questa domanda. 
6.1 In caso di risposta affermativa, il mandatario potrebbe essere tenuto responsabile soltanto della debita diligenza nella scelta e nell' istruzione del terzo, e ciò sia in applicazione dell'art. 399 cpv. 2 CO che dell'art. 27 CG. Questi aspetti sono già oggetto della sentenza impugnata sicché il Tribunale federale può anticiparne l'esame. 
 
Premesso che l'onere della prova incombeva all'attrice, l'autorità cantonale ha stabilito che dagli atti non emerge alcun elemento atto a sostanziare la tesi della violazione di tali obblighi; la convenuta ha piuttosto reso verosimile il contrario, ossia l'affidabilità e la competenza dimostrata sino a quel momento dalla ditta italiana. Dinanzi al Tribunale federale l'attrice obietta che sarebbe toccato alla convenuta dimostrare di aver verificato la validità dell'intermediario e mette in dubbio gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. A torto. Non v'è infatti lesione del diritto federale nel porre a carico del mandante l'onere di dimostrare la violazione del contratto nell'ambito della responsabilità secondo l'art. 399 cpv. 2 CO, segnatamente la diligenza nella scelta del sostituto; il primo argomento ricorsuale è pertanto infondato. Per il resto, le censure dell'attrice sono irricevibili siccome rivolte contro gli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. c OG). Giovi infine rammentare che il diritto federale non prescrive come il giudice cantonale debba apprezzare le prove, nemmeno l'art. 8 CC, che peraltro non viene invocato esplicitamente (DTF 127 III 248 consid. 3a). 
 
Ne discende che, qualora i giudici cantonali dovessero giungere alla conclusione che la convenuta poteva fare ricorso al terzo in forza delle Condizioni generali dell'Associazione svizzera degli spedizionieri oppure dell'uso vigente nel settore, la petizione andrebbe definitivamente respinta. 
6.2 Nell'ipotesi contraria, invece, la convenuta, consegnando ad un intermediario la somma di denaro anticipata dall'attrice per il pagamento dell'IVA, avrebbe violato i propri obblighi contrattuali. Le conseguenze sarebbero allora rette dall'art. 399 cpv. 1 CO, giusta il quale il mandatario che indebitamente commette la trattazione dell'affare ad un terzo è responsabile dell'operato di questi come se fosse il suo. 
 
Come già esposto, l'importo di Lit. 150'700'000 è andato perso perché la convenuta lo ha rimesso alla ditta Z.________, la quale, contrariamente a quanto concordato, ha omesso di riversarlo alle dogane. Se ne dovrebbe poter trarre la conclusione che tale somma sarebbe stata recuperabile qualora la convenuta avesse provveduto direttamente al pagamento. Se così fosse, la petizione andrebbe accolta. Sennonché, nella sentenza impugnata non è possibile trovare accertamenti di fatto precisi a questo proposito. Trattandosi di aspetti determinanti concernenti il danno ed il nesso causale, il Tribunale federale non può supplirvi in forza dell'art. 64 cpv. 2 OG; la completazione spetta all'autorità cantonale in applicazione del cpv. 1 della medesima norma. 
7. 
In conclusione, per i motivi che precedono il ricorso per riforma merita di essere accolto e la causa va nuovamente rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata viene annullata e la causa è rinviata al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 agosto 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: