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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.490/2005 /biz 
 
Sentenza del 20 settembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
7 luglio 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con esposti del 1/2 e 19/20 agosto 2004 A.________ ha sporto denunce contro il Municipio di X.________, la Sezione degli enti locali (in particolare nei confronti di due funzionari), la Divisione delle costruzioni e il Consiglio di Stato (in particolare contro un Consigliere di Stato e il Cancelliere) per titolo di tentato omicidio, lesioni gravi, esposizione a pericolo della vita altrui, appropriazione indebita, furto, truffa, estorsione, sottrazione di documenti, rimozioni di termini, soppressione di segnali trigonometrici e limnometrici, sommossa, denuncia mendace, sviamento della giustizia e favoreggiamento. 
B. 
Il 7 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere, ritenuto che sia dal profilo oggettivo sia soggettivo le ipotesi accusatorie non avevano trovato alcun riscontro. Con sentenza del 7 luglio 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), rilevato che gli ulteriori scritti dell'istante erano tardivi, ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, poiché non adempiva i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI. 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità competente affinché la riformi come postulato nelle sue denunce. Postula inoltre di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato su una pretesa, non meglio precisata violazione degli art. 9, 10, 29 Cost. e 6 CEDU, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG
1.3 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di ordinare la riforma del giudizio impugnato "come a suo tempo richiesto", ossia come formulato nella sua denuncia, sono pertanto inammissibili (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). 
1.4 Il ricorrente si limita a rilevare che la sua legittimazione sarebbe pacifica, poiché leso nella sua veste di libero cittadino e nei suoi legittimi interessi. A torto. 
1.4.1 Secondo l'art. 88 OG, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie - la qualità di vittima, vale a dire di persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5; cfr. art. 2 cpv. 1), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati. Il ricorrente né si esprime su questo tema né rende verosimile un'eventuale sua qualità di vittima né ciò è ravvisabile in concreto dagli atti di causa. 
 
Essi non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b, 126 I 97 consid. 1). 
1.4.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b). 
 
In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o il denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; sentenza 1P.636/1998 del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498). 
1.4.3 Il ricorrente fa valere, limitandosi peraltro a rinviare semplicemente ad atti allegati all'impugnativa, e quindi in maniera inammissibile visto che la motivazione del gravame deve figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30), che la Corte cantonale, non accertando l'asserito occultamento di documenti da parte di funzionari del Comune, avrebbe valutato erratamente la fattispecie e le prove agli atti, emanando quindi una decisione arbitraria nel suo risultato. 
1.4.4 Il ricorrente, cui manca la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, si limita a rimettere in discussione il contestato giudizio di merito, censurando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove e, in modo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento che compete ai giudici cantonali. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte con un ricorso di diritto pubblico (cfr., sulla limitata legittimazione della vittima e del querelante a presentare un ricorso per cassazione, art. 269 e 270 lett. e, f e g PP; DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 127 IV 189 consid. 2a; sentenza 6S.348/2003 del 12 novembre 2003). Ne segue che il ricorso non può essere esaminato nel merito. 
1.4.5 Del resto, come noto al ricorrente (v. sentenza 1P.210/2005 del 28 aprile 2005 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, nella fattispecie quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Il ricorso, che non si esprime al riguardo, sarebbe quindi inammissibile anche per questo motivo. 
2. 
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
2.2 Le spese processuali, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 settembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: