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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_746/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2017 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi L UE/AELS dal 2005 - 2007 (dimora temporanea), A.________ (1980), cittadino portoghese, ha ottenuto il 17 luglio 2007 un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 16 luglio 2017 per svolgere un'attività lucrativa dipendente. Il 16 settembre 2009 è diventato padre di B.________, nata dalla sua relazione con una connazionale, che è stata affidata alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale e che beneficia di un permesso di dimora B UE/AELS. Egli fruisce nei confronti della figlia di un diritto di visita e ha l'obbligo di versarle un contributo alimentare che però, dal mese di febbraio 2013, è anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). 
Dopo avere avuto diversi impieghi (consulente assicurativo fino a novembre 2007; broker assicurativo indipendente da giugno 2009 a dicembre 2010; addetto alla logistica da gennaio a giugno 2011; agente assicurativo con un contratto di collaborazione) A.________ è rimasto senza lavoro. Egli ha quindi percepito, dall'11 gennaio 2013 al 27 agosto 2014, le indennità di disoccupazione ed è stato impegnato in programmi occupazionali da maggio 2013 a giugno 2014 nonché ha partecipato a una misura di reinserimento professionale finanziata dall'assicurazione invalidità; ha anche beneficiato dell'assistenza pubblica, da dicembre 2012 a febbraio 2013 e successivamente da agosto 2014 a giugno 2015. 
 
B.   
Dopo aver informato A.________ del fatto che voleva rivalutare la sua situazione ed avergli concesso la facoltà di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato, il 2 dicembre 2014, il permesso di dimora B UE/AELS e fissato nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. 
Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato, il 17 febbraio 2016, e dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi al riguardo con sentenza del 22 giugno 2017. Premesso che l'insorgente non poteva più appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681), la Corte cantonale ha giudicato che la revoca era giustificata sia dal profilo dell'ex art. 62 lett. d (attuale 62 cpv. 1 lett. d) della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) che in virtù della lettera e del medesimo disposto (attuale art. 62 cpv. 1 lett. e LStr). Ha poi osservato che la revoca non disattendeva né il principio della proporzionalità né l'art. 8 CEDU né la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107). 
 
C.   
Il 4 settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico nel quale censura un accertamento arbitrario dei fatti, la disattenzione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'art. 8 CEDU
Con decreto presidenziale dell'8 settembre 2017 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
Il Tribunale federale ha domandato alle autorità cantonali la trasmissione dei loro atti. Non ha per contro ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).  
 
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.3. Dato che la procedura verte sulla revoca del permesso rilasciato al ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare i requisiti per riconoscergli un permesso di dimora in base all'Accordo sulla libera circolazione, al quale come cittadino portoghese può, di principio, appellarsi, l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione alla fattispecie (sentenza 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio), la questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).  
 
1.4. La circostanza che il permesso in discussione sia scaduto dopo l'emanazione della sentenza impugnata e prima dell'inoltro del presente ricorso non influisce sull'interesse ad agire del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF, vedasi anche l'art. 111 LTF) : un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha infatti portata puramente dichiarativa, non perde cioè validità semplicemente con il passare del tempo, bensì solo quando le condizioni materiali per il suo riconoscimento non risultano più adempiute (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg.; 134 IV 57 consid. 4 pag. 58; sentenze 6B_839/2015 del 26 agosto 2016 consid. 3.3 e 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.2 e rispettivi richiami). E proprio tale problematica è oggetto di giudizio. Premesse queste considerazioni l'impugnativa, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.   
 
2.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Sebbene li critichi, il ricorrente tuttavia non mette mai in discussione i fatti che emergono dalla querelata sentenza con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale: essi vincolano pertanto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1).  
 
2.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).  
In questo contesto questa Corte non potrà quindi tenere conto della copia, allegata al gravame, dell'atto di nascita della seconda figlia del ricorrente, venuta alla luce il 23 aprile 2017. Infatti, benché questo documento preceda la sentenza impugnata, lo stesso non è tuttavia accompagnato da una motivazione che spieghi perché, indipendentemente dal sussistere o meno di una negligenza, una sua produzione si giustifica soltanto dinanzi a questa Corte e, quindi, perché non è stato esibito già in sede cantonale: esso non va pertanto considerato (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17). Lo stesso vale per il contratto di lavoro, non firmato né datato, ma di recente stipulazione secondo il ricorrente, con un inizio di attività per il 15 luglio 2017, accluso al ricorso: essendo posteriore alla sentenza impugnata fa parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
3.   
 
3.1. Nel suo giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che il ricorrente non poteva appellarsi ai diritti scaturenti dall'ALC, siccome non poteva essere considerato né lavoratore (art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC) né una persona senza attività lucrativa (art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC rispettivamente art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC) né titolare di un diritto derivato nei confronti della primogenita (art. 7 let. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC).  
 
3.2. Il ricorrente da parte sua è invece del parere che, grazie alla sua nuova attività, egli beneficia (di nuovo) dello statuto di lavoratore e può quindi richiamarsi al citato Accordo. Tale argomentazione non può essere condivisa. Innanzitutto occorre rilevare che, come appena illustrato (consid. 2.3), l'attività lavorativa iniziata dal ricorrente il 15 luglio 2017 non può essere presa in considerazione. Ne discende che, in mancanza di altri dati risultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti di causa che corroborano il fatto che egli lavora, su questo punto va confermato il giudizio cantonale secondo il quale egli non può essere ritenuto un lavoratore ai sensi dell'ALC (sentenza contestata pag. 7 a 9 consid. 4.1). Dato poi che non rimette in discussione il fatto che non può appellarsi al citato Accordo per gli altri motivi elencati dall'autorità precedente (cfr. consid. 3.1), ne discende che dev'essere confermata l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui l'ALC non trova applicazione nel caso di specie (vedasi sentenza impugnata pag. 9 a 10 consid. 4.1 in fine e 4.2 a 4.4). Su questo punto il gravame si rivela infondato e, come tale, va respinto.  
 
3.3. Facendo valere di essere ora il padre di due bambine, il ricorrente adduce la violazione dell'art. 8 CEDU riguardo alla protezione che detta norma garantirebbe alle relazioni tra genitori e figli minorenni. Sennonché, come illustrato in precedenza (consid. 2.3), non si può tenere conto della nascita della sua seconda figlia. E per quanto concerne le relazioni intrattenute con la primogenita, il ricorrente nulla adduce che possa invalidare la dettagliata argomentazione sviluppata al riguardo dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale pag. 12 a 15 consid. 7.1-7.3) e dimostrare che l'art. 8 CEDU rispettivamente la Convenzione sui diritti del fanciullo siano stati violati. Anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.  
 
3.4. Il ricorrente, infine, non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale cantonale amministrativo riguardo al fatto che la revoca del proprio permesso di dimora è giustificata dal profilo del diritto interno (ex art. 62 lett. e e d, attuale art. 62 cpv. 1 lett. e e d LStr) e che rispetta il principio della proporzionalità. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 10 seg. consid. 5, pag. 11 seg. consid. 6) ai quali questa Corte si allinea.  
 
3.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto infondato e deve quindi essere respinto.  
 
4.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud