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[AZA 7] 
U 265/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 20 novembre 2001 
 
nella causa 
 
B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
La X.________, opponente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via Peri 17, 6901 Lugano, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- B.________, nato nel 1957, era alle dipendenze del Giornale del Popolo di Lugano e come tale assicurato contro gli infortuni presso la X.________ quale assicuratrice LAINF. In data 14 aprile 1999, a causa dell'urto dovuto ad un tamponamento del treno sul quale viaggiava, l'assicurato è caduto procurandosi una distorsione cervico-dorsale. L'Istituto assicuratore, cui il caso è stato annunciato il 16 aprile 1999, ha assunto le conseguenze dell'evento. Nel mese di maggio 1999 è stata inoltre messa in luce la presenza di una spondilolistesi L5-S1 su lisi istmica. 
Esperiti i necessari accertamenti, in particolare sentito il parere del proprio medico di fiducia, dott. S.________ (rapporto del 1° ottobre 1999), la X.________ ha dichiarato, con decisione formale del 1° ottobre 1999, che il proprio obbligo di fornire prestazioni era estinto a contare del 1° settembre 1999. Ha sostanzialmente confermato tale provvedimento con decisione su opposizione del 10 febbraio 2000. 
 
B.- Patrocinato dall'avv. S. Sciuchetti, di Lugano, B.________ è insorto avverso questa decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Avvalendosi di una relazione medico-legale stilata il 13 dicembre 1999 dal dott. L.________, il quale attestava che il trauma subito avrebbe comportato lo scivolamento in avanti della vertebra L5 su S1, con netta riduzione dello spazio discale realizzatosi sull'arco di circa due settimane e con effettivo nesso di causalità tra l'evento assicurato e tale danno, l'insorgente ha contestato il parere del dott. S.________, espressosi l'8 febbraio 2000 in risposta al predetto sanitario. Ha essenzialmente chiesto che l'Istituto assicuratore, dopo accertamento del sussistere del nesso causale, fosse tenuto ad assumere le conseguenze dell'infortunio anche posteriormente al 1° settembre 1999. In data 6 marzo 2001 il ricorrente ha pure trasmesso alla Corte cantonale un rapporto allestito il 21 febbraio 2001 dal dott. K.________, sul quale il dott. S.________ si è espresso il 25 aprile seguente. 
Con giudizio del 19 giugno 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Alla luce dei referti all'inserto ha considerato essere accertato che difettava, a partire dal 1° settembre 1999, il nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute lamentato. 
 
C.- Tramite il suo legale, B.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo. Protestate spese e ripetibili, chiede in via principale che l'incarto sia rinviato alla X.________ per ulteriore istruttoria. Postula, in via subordinata, che all'Istituto opponente venga fatto obbligo di corrispondergli delle indennità giornaliere e che gli sia in un secondo tempo riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità. 
La X.________, patrocinata dall'avv. M. Colombo di Lugano, propone l'integrale disattenzione del gravame, protestando spese e ripetibili. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, facendo particolare accenno all'ordinamento disciplinante i presupposti di un nesso di causalità naturale ed adeguata. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2.- La X.________ ed i giudici di prime cure hanno negato a B.________ il diritto a prestazioni assicurative a partire dal 1° settembre 1999, ritenendo che tra l'evento infortunistico del 14 aprile 1999 ed il disturbo vertebrale di cui soffre l'assicurato non era dato un nesso di causalità naturale secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. RAMI 2000 no. U 379 pag. 193 consid. 2a). 
a) Alla luce dei molteplici accertamenti medici specialistici, segnatamente delle circostanziate relazioni stilate dal dott. S.________ in data 1° ottobre 1999, 8 febbraio 2000 e 25 aprile 2001, tale conclusione risulta attendibile e convincente. Considerato in particolare che in tali referti il dott. S.________ ha accertato poter essere ritenuta la responsabilità dell'assicuratrice LAINF per l'evento traumatico subito dall'interessato per non oltre il 1° settembre 1999, mentre al di là di tale data l'incapacità lavorativa doveva essere attribuita a conseguenze imputabili a malattia, a ragione la Corte cantonale ha concluso che il gravame dell'assicurato non poteva che essere respinto. 
b) A mente del ricorrente, l'esistenza del nesso di causalità naturale tra i menzionati elementi dovrebbe invece essere ammessa. Fonda le proprie censure segnatamente sul fatto che il dott. L.________ (relazione del 13 dicembre 1999) aveva ritenuto dover essere riconosciuta nell'infortunio una concausa valida ed efficiente del danno vertebrale lamentato a partire dal 14 aprile 1999. Da un altro lato, anche il dott. K.________ avrebbe attestato, il 21 febbraio 2001, che si sarebbe dovuto riesaminare in modo approfondito il tema del nesso di causalità naturale. 
Ora, i menzionati pareri non risultano convincenti. In effetti, come lo hanno posto in rilievo i giudici di prime cure, visto il carattere particolarmente circostanziato e fondato sulla dottrina medica dominante della disamina eseguita del dott. S.________ in data 25 aprile 2001, ben si doveva considerare accertato che a partire dal 1° settembre 1999 difettava il nesso di causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute di cui B.________ è portatore. 
 
c) Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorrente non perviene a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni cui è giunta la Corte cantonale. L'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e la lamenta affezione dovendo pertanto essere negata, il ricorso di B.________ si appalesa infondato, mentre l'impugnato giudizio e la decisione da esso protetta vanno confermati. 
 
3.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili alla X.________, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano 
ripetibili. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 20 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :