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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_818/2020  
 
 
Sentenza del 21 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Olgiati, 
opponente. 
 
Oggetto 
garanzia (restrizione della facoltà di disporre), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.81). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. A.________ e B.________ si oppongono, a tutela dei loro diritti ereditari, alle donazioni di beni immobiliari siti sul Comune di X.________ che l'ormai defunto padre aveva eseguito nel 2016 in favore delle figlie D.________ e E.________, beni che queste ultime hanno poi a loro volta trasferito a C.________ (figlio di D.________) e a F.________ (figlia di E.________).  
Con istanza 16 aprile 2020 A.________ e B.________ hanno chiesto in via supercautelare e cautelare di annotare a registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 CC a carico dei fondi n. 401, 3306 e 3315 RFD di X.________, di proprietà di C.________. Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'istanza in via supercautelare in data 17 aprile 2020. 
Nelle sue osservazioni all'istanza, C.________ si è opposto all'istanza cautelare, postulando che la misura ordinata in via supercautelare fosse revocata e in subordine che il suo mantenimento fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di fr. 150'000.-- ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 CPC
 
Con decisione 2 giugno 2020 il Pretore ha respinto l'istanza di C.________ di revoca della misura supercautelare, ma ha accolto la sua richiesta subordinata, ordinando quindi a A.________ e B.________, a garanzia del risarcimento di eventuali danni, di versare entro venti giorni l'importo di fr. 150'000.--, con l'avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento ordinato il 17 aprile 2020. 
 
1.2. A.________ e B.________ hanno appellato la decisione pretorile 2 giugno 2020, chiedendo di respingere la richiesta di prestazione di una garanzia. Con sentenza 24 agosto 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello nella misura della sua ricevibilità.  
 
2.   
Mediante ricorso in materia civile 1° ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento (già in via superprovvisionale) dell'effetto sospensivo al ricorso, l'accoglimento del loro appello. 
 
Con decreto 5 ottobre 2020 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. Con osservazioni 9 ottobre 2020 C.________ si è opposto alla misura d'urgenza, mentre con scritto 15 ottobre 2020 l'autorità inferiore ha rinunciato a prendere posizione in proposito. I ricorrenti si sono nuovamente pronunciati in data 15 gennaio 2021. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso è diretto contro una sentenza concernente la prestazione di una garanzia ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 CPC emanata nell'ambito di un procedimento cautelare. Essa non pone fine alla procedura e non è quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Si tratta invece di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (v. sentenze 5A_244/2020 del 27 agosto 2020 consid. 1.2.1; 4A_49/2020 del 3 giugno 2020 consid. 1.2), suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra in linea di conto nella presente fattispecie).  
Si considera irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il pregiudizio giuridico che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 190 consid. 6). Incombe al ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, a meno che esso non sia di palese evidenza (v. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). 
 
3.2. Rifacendosi alla giurisprudenza secondo cui la decisione che  respinge la richiesta di prestazione di una cauzione per le spese ripetibili dell'art. 99 CPC soddisfa il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che anche la decisione che  respinge la richiesta di prestazione di una garanzia dell'art. 264 cpv. 1 CPC adempie tale presupposto (v. sentenze 5A_244/2020 del 27 agosto 2020 consid. 1.2.2; 4A_49/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3.2).  
 
3.3. La giurisprudenza riferita invece alla decisione che  ordina la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili dell'art. 99 CPC prevede che colui che possiede i mezzi finanziari per fornire tale cauzione non incorre in un pregiudizio irreparabile, per cui la parte ricorrente deve dimostrare, nella motivazione, di non essere finanziariamente in grado di prestarla (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Si giustifica applicare tale ragionamento anche alla decisione che  ordina la prestazione di una garanzia dell'art. 264 cpv. 1 CPC. Pure in questo caso, infatti, il solo inconveniente al quale si espone la parte ricorrente che può prestare la garanzia è la privazione momentanea dei mezzi finanziari corrispondenti a tale garanzia, fino alla decisione definitiva sulla causa di risarcimento del danno (v. art. 264 cpv. 2 CPC) oppure fino alla liberazione della garanzia se è accertato che tale causa non è promossa (v. art. 264 cpv. 3 CPC).  
Nel rimedio all'esame i ricorrenti ritengono - come visto, a torto - che la decisione impugnata sia una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essi aggiungono tuttavia che tale decisione sarebbe "peraltro" suscettibile di arrecare loro un danno irreparabile, "ritenuto che la cessione a un terzo in buona fede de[gli] immobil[i] ne pregiudicherebbe definitamente il rientro nella massa dei beni ereditari". Essi non dimostrano però, conformemente alla suesposta giurisprudenza, di non essere finanziariamente in grado di prestare la garanzia di fr. 150'000.--, limitandosi a genericamente affermare che essa sarebbe "per loro proibitiva". Il presupposto di un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non può quindi essere considerato soddisfatto. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del rimedio, l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla richiesta di misure d'urgenza) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
I ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini