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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 216/01 
 
Sentenza del 21 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
X._________, 6901 Lugano, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 23 maggio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Con decisioni 17 dicembre 1998 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino fissava i contributi AVS/AI/IPG a carico di X._________ per gli anni 1994/95, 96/97 e 98/99 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 60'000.-, desunto dalle relative tassazioni. 
 
L'11 gennaio 1999, l'interessato si aggravava contro queste decisioni dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Preso atto che per lettera 26 gennaio 2000 l'insorgente, in seguito a un accordo transattivo con la Cassa, aveva dichiarato di ritirare il ricorso, il Tribunale cantonale, in data 1° febbraio 2000, stralciava dai ruoli la causa, poiché divenuta priva di oggetto. 
B. 
In conseguenza di uno scritto 26 ottobre 2000 di X._________ alla Cassa, poi trasmesso da quest'ultima per competenza al Tribunale cantonale, l'autorità di prime cure chiedeva all'interessato di completare la sua domanda volta al ripristino degli effetti del ricorso 11 gennaio 1999. 
 
Dando seguito a tale richiesta, X._________ precisava che l'accordo con la Cassa riguardava i soli contributi sociali di suo fratello Y._________, il quale per errore aveva però ritirato entrambi i ricorsi, e non soltanto il proprio gravame. Censurava inoltre le decisioni 17 dicembre 1998, ritenendole errate. 
 
Per pronuncia 23 maggio 2001 l'autorità giudiziaria cantonale respingeva la domanda di ripristino del ricorso in quanto l'errore in cui l'istante era incorso non poteva essere ritenuto scusabile. In via abbondanziale confermava la legittimità delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti da X._________. 
C. 
L'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale in quanto si sarebbe verificato un errore palese, la lettera di ritiro dei ricorsi essendo stata sottoscritta solo da suo fratello Y._________, su carta intestata X.Y.________. Ribadisce la censura di inesattezza del calcolo dei contributi sociali a suo carico. In sostanza, il ricorrente postula di prescindere da eccessivi formalismi per entrare nel merito e determinarsi sull'esattezza degli oneri richiesti al fine di chiudere definitivamente la vertenza. 
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi sul gravame, la Cassa ne propone la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
In materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti invocano e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
2. 
2.1 Nel caso di specie, il ricorrente impugna con considerazioni di merito il giudizio cantonale fondato su ragioni processuali, asseverando che si debba prescindere da eccessivi formalismi per entrare nel merito e determinarsi sull'esattezza dei contributi sociali dovuti alla Cassa. 
2.2 Nella misura in cui è chiesto un giudizio di merito, il gravame è irricevibile per il fatto che oggetto del contendere è in sostanza una questione meramente processuale, ossia il ripristino del termine per impugnare il decreto di stralcio 1° febbraio 2000. In questo senso deve infatti essere inteso il riferimento, nell'impugnato giudizio cantonale, all'istanza di ripristino degli effetti del ricorso 11 gennaio 1999, gravame che era appunto stato stralciato dai ruoli a seguito della pregressa dichiarazione di ritiro formulata il 26 gennaio 2000. 
3. 
3.1 Dagli atti risulta che il 17 dicembre 1998 la Cassa aveva fissato al ricorrente, con tre distinte decisioni, i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti quale indipendente per gli anni 1994/95, 96/97 e 98/99, che l'11 gennaio 1999 l'interessato aveva interposto ricorso al Tribunale cantonale e che mediante atto 26 gennaio 2000, sottoscritto da Y._________, la X. Y.________ aveva ritirato i ricorsi che i fratelli X._________ e Y._________ avevano inoltrato all'autorità di prime cure, essendo stato raggiunto, nel frattempo, un accordo transattivo con l'amministrazione. Quest'ultima dichiarazione aveva avuto quale effetto lo stralcio dai ruoli, avvenuto il 1° febbraio 2000, di entrambe le cause in quanto divenute prive di oggetto. 
3.2 L'insorgente assevera ora che la dichiarazione di ritiro del ricorso sarebbe frutto di un errore, visto che la convenzione con la Cassa, stipulata il 24 gennaio 2000 e sottoscritta personalmente da Y._________ e X._________, non prevedeva alcun accordo transattivo per quanto concerneva i contributi di quest'ultimo. 
3.3 Per costante giurisprudenza il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del gravame è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli della causa essendo puramente dichiarativa, ferma restando comunque la sua impugnabilità per vizio della volontà (DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti). In sostanza, colui che ritira un ricorso manifesta il suo consenso alla decisione impugnata in una prima fase. 
3.4 In concreto, X._________, che aveva personalmente sottoscritto unitamente al fratello Y._________ la nota convenzione, ha ricevuto il decreto di stralcio - datato 1° febbraio 2000 ma intimato solo il successivo 15 febbraio -, nell'ipotesi a lui più favorevole - la data esatta non potendo essere desunta dagli atti -, il 23 febbraio 2000, ossia l'ultimo giorno di giacenza dell'invio raccomandato. La pronuncia stessa richiamava espressamente la lettera 26 gennaio 2000 con la quale venivano ritirati i ricorsi che i fratelli X.Y._________ avevano presentato all'autorità cantonale. Orbene, nell'ipotesi in cui solo al momento della ricezione del decreto di stralcio X._________ si fosse reso conto che anche il suo gravame era stato ritenuto privo di oggetto, sarebbe stato suo preciso dovere attivarsi immediatamente e impugnare entro i termini di ricorso la menzionata pronuncia perché non corrispondente alla sua reale volontà, senza attendere la notifica di tre precetti esecutivi, in data 8 settembre 2000, fatti spiccare dalla Cassa per il mancato pagamento dei contributi oggetto del ricorso 11 gennaio 1999. 
 
Invece, è solo il 26 ottobre 2000 che X._________ si è attivato, prendendo contatto con la Cassa e chiedendo l'autorizzazione a ripresentare il ricorso, relativo al periodo contributivo in oggetto, che era stato ritirato, per preteso errore, in data 26 gennaio 2000. 
 
Orbene, l'aver atteso sino al 26 ottobre 2000 per finalmente agire pregiudica ogni possibilità di far valere eventuali vizi della volontà, qualsivoglia termine di impugnazione essendo ormai irrimediabilmente perento. Infatti, esclusa la possibilità di richiamarsi alla revisione di diritto cantonale giusta l'art. 14 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, del 6 aprile 1961 - non realizzandosi il presupposto della scoperta di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova secondo la lett. a della norma, l'argomentazione di X._________ essendo riferita alla convenzione 24 gennaio 2000 a lui ben nota per averla sottoscritta -, anche il termine di 30 giorni per formulare un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è giunto a scadenza ben prima che il ricorrente si attivasse con il noto scritto 26 ottobre 2000 inviato alla Cassa e da essa trasmesso al Tribunale cantonale, che ha poi dato avvio al procedimento volto a stabilire se si giustificasse il ripristino dei termini ricorsuali. 
4. 
Per quel che concerne la censura di formalismo eccessivo, si ricorda al ricorrente che la giurisprudenza ha sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie al fine di garantire la parità di trattamento, nonché l'applicazione oggettiva del diritto materiale. Tutte le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). 
 
Nel caso di specie, X._________ non può richiamarsi a questo istituto per ovviare alla passività dimostrata. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il suo ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto. 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: