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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_106/2023  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Sandro Stadler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta sugli utili immobiliari, 
diritto di pegno legale fiscale, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 16 dicembre 2022 
(A 22 30 pem). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 20 maggio 2019, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di B.________ ha venduto a trattative private (art. 143b della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]) la particella n. (...) del Comune di C.________ alla D.________ SA (oggi A.________ SA). Precedente proprietario era E.________. Il trapasso di proprietà risale al 18 giugno 2019.  
Riferendosi a questo trapasso, il 22 luglio 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha emesso nei confronti di E.________ una decisione di tassazione relativa all'imposta sugli utili immobiliari di fr. 59'010.40 (imposta cantonale e comunale). Impugnata con un'opposizione tardiva, la decisione di riscossione è cresciuta in giudicato. Il 16 giugno 2021, l'Amministrazione imposte ha concesso ad E.________ la facoltà di corrispondere l'imposta entro il 30 giugno 2024 per mezzo di pagamenti rateali. 
 
A.b. Constatato che l'imposta non era stata ancora saldata e riferendosi alla richiesta di pagamento rateale, il 10 giugno 2021 l'Amministrazione imposte ha emanato una decisione di diritto di pegno giusta l'art. 160 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (LT/GR; CSC 720) in relazione con l'art. 131 cpv. 1 cifra 1 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC/GR; CSC 210.100), dando ordine all'Ufficio del registro fondiario di F.________ di iscrivere un diritto di pegno legale sul fondo n. (...) del Comune di C.________ per fr. 59'010.40.  
In tale contesto, essa ha precisato che "la messa in atto della decisione di diritto di pegno è rimandata fino al termine dei provvedimenti d'incasso contro E.________ ". 
 
A.c. Con decisione del 19 agosto 2022, l'Amministrazione imposte ha respinto l'opposizione della A.________ SA contro l'iscrizione del diritto di pegno legale sul fondo di sua proprietà.  
La liceità dell'iscrizione è stata confermata anche dal Tribunale amministrativo grigionese che, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha respinto il ricorso della A.________ SA. 
 
 
B.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° febbraio 2023, la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, domandando che la decisione di diritto di pegno del 10 giugno 2021 sia annullata, che l'iscrizione dell'ipoteca legale sia revocata e che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Redatta nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_674/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 1.1). Visto l'esito del litigio la questione dell'ammissibilità delle conclusioni formulate dall'insorgente non va approfondita. 
 
2.  
La procedura è iniziata con la decisione di diritto di pegno dell'amministrazione imposte del 10 giugno 2021, pronunciata giusta l'art. 160LT/GR in relazione con l'art. 131 cpv. 1 cifra 1 LICC/GR. 
 
2.1. Il diritto di pegno in questione rientra tra le ipoteche legali cantonali ai sensi dell'art. 836 CC, che distingue tra ipoteche legali indirette, in relazione alle quali il diritto cantonale accorda un diritto all'iscrizione costitutiva a registro fondiario (cpv. 1), e ipoteche legali dirette, che nascono senza iscrizione (cpv. 2). Giusta l'art. 836 cpv. 2 CC, le ipoteche legali di importo superiore a 1'000 franchi che nascono senza iscrizione non sono tuttavia opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.  
 
2.2. In base al diritto grigionese, l'ipoteca legale per le imposte si costituisce con il credito di diritto pubblico, indipendentemente da una sua iscrizione, ma si estingue se entro due anni dalla data di scadenza non viene iscritta a registro fondiario (art. 132 cpv. 1 LICC/GR); si tratta quindi di un'ipoteca legale diretta ai sensi dell'art. 836 cpv. 2 CC (sentenza 2C_552/2020 del 16 novembre 2020 consid. 4.4). La sospensione degli atti esecutivi, la moratoria e l'impugnazione del credito da garantire non sospendono la decorrenza dei termini (art. 132 cpv. 2 LICC/GR); se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione, condono o in altro modo, si estingue in ogni caso anche l'ipoteca (art. 132 cpv. 3 LICC/GR).  
 
2.3. Norme che regolano l'iscrizione di ipoteche legali, come quella in discussione, concernono una materia che non è oggetto di armonizzazione sul piano federale. Pertanto, fatta eccezione per eventuali limitazioni che dovessero risultare dall'art. 836 cpv. 2 CC, il Tribunale federale può solo esaminare se il diritto cantonale autonomo o l'applicazione che ne è stata fatta rispettano i diritti fondamentali (sentenze 2C_552/2020 del 16 novembre 2020 consid. 9; 2C_798/2011 del 24 agosto 2012 consid. 4.3). La lesione di diritti fondamentali va indicata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1).  
 
3.  
Esposto il quadro legale di riferimento, la Corte cantonale ha confermato l'agire dell'Amministrazione fiscale, rilevando tra l'altro: 
(a) che l'iscrizione è stata richiesta per salvaguardare il termine di due anni previsto dall'art. 132 cpv. 1 LICC/GR, che ha cominciato a decorrere il 22 luglio 2020, quando è stata emessa la decisione di tassazione nei confronti di E.________ (precedente consid. A.a); 
(b) che la decisione di diritto di pegno indica espressamente che "la messa in atto della decisione di diritto di pegno è rimandata fino al termine dei provvedimenti d'incasso contro E.________ "; 
(c) che il diritto grigionese prevede sufficienti misure per tutelare i diritti del proprietario del pegno (art. 160 LT/GR); 
(d) che alla ricorrente non giova né il richiamo al contenuto della lista di ripartizione allestita il 22 ottobre 2019 dall'Ufficio esecuzioni di B.________, né quello alla richiesta formulata dall'Amministrazione imposte all'Ufficio esecuzioni di B.________ di versarle fr. 9'840.45 a titolo di imposta sugli utili da sostanza immobiliare; 
(e) che se, come dichiarato dall'Amministrazione imposte, l'Ufficio esecuzioni di B.________ non ha contattato le autorità grigionesi in merito all'importo previsto a titolo di tassa sugli utili da sostanza immobiliare, e non ha dunque informato nemmeno la ricorrente, ciò non può andare a scapito dell'Amministrazione imposte e compete all'insorgente medesima trarne le relative conclusioni, qualora lo ritenga necessario. 
 
4.  
 
4.1. Con una prima serie di critiche, la ricorrente fa valere "un accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante", da un lato, in relazione all'importo di fr. 9'840.45 versato dall'Ufficio esecuzioni di B.________ all'Amministrazione imposte, d'altro lato, in merito all'osservazione del Tribunale amministrativo grigionese secondo cui " E.________ sta pagando le rate come convenuto".  
Di conseguenza, pone due questioni relative all'apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implicano un obbligo di motivazione accresciuto (sentenza 2C_1006/2018 del 6 aprile 2022 consid. 6.1; art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
4.2. L'arbitrio nell'apprezzamento delle prove è dato se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 141 III 564 consid. 4.1).  
Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_211/2019 del 6 aprile 2022 consid. 7.1). 
 
4.3. Ora, in relazione ai due aspetti menzionati (precedente consid. 4.1) la ricorrente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. Sia come sia, le condizioni per ammettere una lesione del divieto d'arbitrio non sono adempiute.  
 
4.3.1. Per quanto è dato di comprendere, l'insorgente mira infatti a sostenere che dallo scambio di scritti intercorso tra l'Amministrazione imposte e l'Ufficio esecuzione di B.________, la Corte cantonale avrebbe dovuto dedurre che il versamento di fr. 9'840.45 avveniva a saldo di ogni pretesa delle autorità fiscali grigionesi.  
Dalla lettera del 26 maggio 2021, indirizzata dalle autorità grigionesi all'Ufficio esecuzioni di B.________, non risulta tuttavia nessun elemento in tal senso. Come indicato nella sentenza impugnata, in questo scritto l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni si limita a osservare di avere appreso che dalla vendita della particella n. (...) del Comune di C.________ (ex proprietà E.________ a G.________) risultava un importo di fr. 9'840.45 a suo favore, relativo all'imposta sugli utili immobiliari, e a chiederne il versamento: senza aggiungere nulla in merito all'ammontare complessivo dell'imposta e quindi senza nemmeno fornire indicazioni vincolanti in tal senso. 
 
4.3.2. D'altro lato, non si vede come possa avere influenza sull'esito del litigio il fatto che, contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato, E.________ sarebbe in ritardo col pagamento delle rate.  
La procedura riguarda infatti una decisione di diritto di pegno pronunciata giusta l'art. 160 LT/GR in relazione con l'art. 131 segg. LICC/GR, che l'insorgente contesta. Di principio, quest'ultima può quindi raggiungere il proprio obiettivo soltanto se dimostra che E.________ ha adempiuto ai propri obblighi verso il fisco (art. 132 cpv. 3 LICC/GR; precedente consid. 2.2) o se dimostra che nel confermare tale decisione il Tribunale amministrativo ha applicato il diritto grigionese in modo contrario ai diritti fondamentali (sentenza 2C_798/2011 del 24 agosto 2012 consid. 4.3; precedente consid. 2.3). Nessuna di queste due argomentazioni viene qui però addotta. 
 
5.  
 
5.1. Con una seconda serie di critiche, la ricorrente denuncia un abuso di potere; in subordine, un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento delle "autorità coinvolte" nel caso.  
Riferendosi in particolare all'argomentazione riassunta nel precedente considerando 3 (e), con la quale la Corte cantonale tutela l'agire dell'Amministrazione imposte, si richiama ai principi di legalità, della buona fede, della proporzionalità, nonché al divieto d'arbitrio. 
 
5.2. Ora, sia il principio di legalità, che in ambito tributario è un diritto costituzionale indipendente (art. 127 cpv. 1 Cost.), che il diritto alla tutela della buona fede, garantito a determinate condizioni dall'art. 9 Cost. (sentenza 2C_480/2017 del 25 maggio 2018 consid. 6.1), sono richiamati solo a titolo di "esempio", senza spiegare perché sarebbero stati in concreto violati. Già per questo motivo, la critica relativa agli stessi va quindi respinta (art. 106 cpv. 2 LTF).  
 
Nel contempo, l'impugnativa non si riferisce nemmeno all'art. 836 cpv. 2 CC di modo che, in assenza di elementi evidenti in favore di una sua applicabilità alla fattispecie, accertati anche nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), la questione della tutela della buona fede non va approfondita nemmeno sotto questo profilo. 
 
5.3. Non sono lesi infine né il divieto d'arbitrio, né il principio della proporzionalità, che non è un diritto costituzionale indipendente (DTF 126 I 112 consid. 5b; 125 I 161 consid. 2b) e il cui richiamo si confonde con quello del divieto d'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4.2; sentenza 8C_530/2020 del 1° luglio 2021 consid. 7.2).  
 
5.3.1. Lamentandosi in generale dell'agire delle "autorità coinvolte nel presente caso", la ricorrente non considera infatti che le critiche che può presentare davanti al Tribunale federale devono riguardare i contenuti del giudizio dell'istanza inferiore e non possono quindi riferirsi - in generale - all'attività delle autorità, grigionesi o ticinesi che siano.  
 
5.3.2. In relazione al merito, non si può d'altra parte che ribadire quanto indicato nel precedente considerando 4.3.2, e cioè che il diritto di pegno oggetto di litigio è regolato dal diritto cantonale, e che spettava all'insorgente spiegare perché l'applicazione fattane dai Giudici grigionesi sarebbe insostenibile o lesiva di un diritto costituzionale (sentenza 2C_798/2011 del 24 agosto 2012 consid. 4.3).  
 
6.  
 
6.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
6.2. L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dalla ricorrente.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla 4a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. 
 
 
Lucerna, 21 marzo 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli