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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
U 365/04 
 
Sentenza del 21 aprile 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefania Polti, Piazza Indipendenza 2, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 9 settembre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
In data 16 agosto 2002, G.________, nato nel 1948, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta T.________ SA in qualità di muratore, e in quanto tale assicurato d'obbligo presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), ha riportato un trauma distorsivo al piede sinistro, già oggetto, in passato, di un infortunio verificatosi nel 1991. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Mediante decisione del 10 aprile 2003, l'assicuratore infortuni ha rifiutato, con effetto dal 5 marzo 2003, il versamento di ulteriori prestazioni a dipendenza delle conseguenze dell'infortunio ritenendo mancante, a partire da tale data, una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico dell'agosto 2002. 
 
L'INSAI ha confermato tale posizione il 5 gennaio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato. 
B. 
G.________ ha deferito l'atto amministrativo con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di prestazioni oltre il 4 marzo 2003. 
 
Per giudizio del 9 settembre 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame. 
C. 
Patrocinato dall'avv. Stefania Polti di Bellinzona, l'assicurato, protestate spese e ripetibili, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte postulando il ripristino delle prestazioni dalla data in cui le medesime sono state soppresse. 
 
Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi sul ricorso, l'INSAI ne chiede la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
La lite verte sulla questione di sapere se anche posteriormente al 4 marzo 2003 esista un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico del 16 agosto 2002 e i disturbi ancora lamentati dall'assicurato al piede sinistro e quindi se l'assicuratore sia tenuto, a dipendenza di queste turbe, alla corresponsione di prestazioni a decorrere dal 5 marzo 2003. 
2. 
Nel querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente esposto le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto ricordando in particolare le normative richiamabili in tema di accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra evento infortunistico e le sue conseguenze ai fini del riconoscimento di prestazioni assicurative. Il giudice di primo grado ha in particolare rilevato che se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni cessa se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici, precisando che ciò si verifica se lo stato di salute dell'interessato è paragonabile a quello esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio (status quo sine). A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
3. 
3.1 Al giudizio impugnato può essere prestata adesione pure nella misura in cui in applicazione del ricordato disciplinamento ha negato la sussistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio dell'agosto 2002 e i disturbi al piede sinistro sussistenti posteriormente al 4 marzo 2003, essendo da allora stato raggiunto lo status quo sine. 
 
L'autorità giudiziaria cantonale, fondandosi sui convergenti pareri espressi dai sanitari dell'INSAI e dal dott. G.________ - chiamato a pronunciarsi per conto della Cassa malati Helsana Assicurazioni SA - in punto all'eziologia dei predetti disturbi, ha sostanzialmente considerato che, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, l'evento traumatico dell'agosto 2002 aveva causato semplicemente un peggioramento temporaneo di una patologia di natura morbosa, e più precisamente di una necrosi asettica dell'osso navicolare con conseguente artrosi dell'articolazione talo-navicolare e navicolare cuneiforme (cfr. referto 1° luglio 2004 del dott. D.________, medico circondariale dell'INSAI). 
 
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi di giudizio suscettibili di inficiare la pronunzia del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui l'opinione espressa dai medici di fiducia dell'assicuratore opponente e della Cassa malati Helsana debba essere ritenuta più affidabile di quella sostenuta dal dott. K.________. Giova a questo proposito ricordare all'insorgente - come già segnalato dal giudice cantonale - che nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'Istituto assicuratore. 
3.2 Facendo difetto, come s'è appena visto, il requisito della causalità naturale tra l'evento infortunistico e il danno alla salute invocato, la questione della causalità adeguata può, di conseguenza, restare indecisa. 
4. 
In esito alle suesposte considerazioni, il rifiuto opposto dall'istanza precedente alla richiesta del ricorrente di ottenere dall'assicuratore convenuto le prestazioni assicurative anche per il periodo successivo al 4 marzo 2003 deve essere mantenuto, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 21 aprile 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: