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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
K 62/06{T 7} 
 
Sentenza del 21 maggio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2006. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per atto del 25 gennaio 2006 M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con la richiesta di "togliere tutti i precetti esecutivi e attestati di carenza beni" fatti spiccare dalla Cassa malati Supra nei confronti suoi e della moglie per mancato pagamento di premi e di partecipazioni ai costi, 
per giudizio del 2 maggio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ha respinto il gravame, 
il primo giudice ha sostanzialmente osservato che, nella misura in cui tendeva alla cancellazione dei precetti esecutivi e degli attestati di carenza beni emessi nei confronti suoi e dei suoi familiari, la richiesta ricorsuale era inammissibile per incompetenza ratione materiae della Corte adita, 
il giudice di primo grado ha pure ritenuto irricevibile, per assenza di una decisione impugnabile su tale questione, l'atto dell'interessato volto a fare accertare l'inesistenza dei crediti dell'assicuratore malattia, 
egli l'ha per contro ritenuto ricevibile nella misura in cui poteva essere implicitamente interpretato quale ricorso per denegata giustizia e quale richiesta di "rapida soluzione" giudiziaria, dopo che l'assicuratore non avrebbe dato alcun seguito a una richiesta dell'assicurato di cancellazione delle procedure esecutive in data 17 ottobre 2005, 
a questo riguardo, tuttavia, accertata in particolare l'assenza di una domanda di decisione formale da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, il primo giudice ha ritenuto infondato il gravame, 
M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) riaffermando le richieste di sede cantonale, 
con scritto 19 maggio 2006 questa Corte ha reso attento il ricorrente sul fatto che i requisiti formali di ricevibilità del ricorso, soprattutto quelli inerenti alla sua motivazione, non sembravano essere soddisfatti e ha invitato l'insorgente a rimediarvi entro i termini ricorsuali, 
con scritto 25 maggio 2005 l'insorgente ha riformulato le medesime conclusioni, 
l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato, mentre la Cassa malati Supra, protestate spese e ripetibili, ha concluso, in via principale, per l'irricevibilità del gravame, e, in via subordinata, per la sua reiezione, 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag 395), 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali questo Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste del ricorrente, 
per quanto concerne in particolare la motivazione, non occorre che essa sia necessariamente corretta, ma deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363), 
nel caso concreto, l'atto consegnato a questa Corte dall'assicurato non si esprime minimamente sui temi della causa, ossia sulla questione dell'irricevibilità del ricorso, evidenziata dal primo giudice, per incompetenza ratione materiae del giudice delle assicurazioni sociali a ordinare la cancellazione degli atti esecutivi, sull'inammissibilità dello stesso ad ottenere un giudizio di accertamento di inesistenza del debito in assenza di una decisione formale, e sulla legittimità di fare valere un motivo di denegata giustizia, 
nemmeno dopo essere stato invitato da questa Corte a rimediare ai vizi di natura formale il ricorrente ha proceduto a sanare il proprio atto ricorsuale, 
in questa misura, l'impugnativa in oggetto non soddisfa le necessarie condizioni formali poste dall'art. 108 cpv. 2 OG e si rivela pertanto manifestamente inammissibile, 
essendo la procedura parzialmente onerosa (art. 134 OG a contrario; consid. 8 non pubblicato in SVR 1998 UV no. 11 pag. 29; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 760/05 del 24 maggio 2006, consid. 4.2 con riferimento), le spese giudiziarie sono poste a carico dell'assicurato soccombente, 
nessuna indennità per ripetibili è per contro assegnata all'assicuratore malattia resistente, quest'ultimo essendo qualificabile alla stregua di un'autorità vincente o di un organismo con compiti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG (DTF 118 V 169 consid. 7 con riferimenti), 
 
il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Non si assegnano ripetibili. 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 21 maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: