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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_78/2021  
 
 
Sentenza del 21 maggio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
condono delle spese processuali (procedura 
di protezione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2021 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.42). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 23 marzo 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta inoltrata da A.________ l'11 novembre 2020 di condono delle spese processuali poste a suo carico attraverso sette decisioni su reclamo (per importi che variano da fr. 200.-- a fr. 300.--). 
 
2.   
Con ricorso 21 aprile 2021 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, chiedendo di annullarla. Egli ha anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente) e von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'annullamento delle spese processuali fissate in un'ulteriore decisione su reclamo, alla sospensione o all'annullamento delle misure di protezione adottate nei suoi confronti, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Si pone il problema della capacità processuale del ricorrente, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Il suo esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario è infatti stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). La questione a sapere se il ricorso all'esame debba essere trasmesso al curatore per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può tuttavia essere lasciata aperta, dato che esso, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito. 
 
 
4.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
 
La domanda di "astensione" rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame. 
 
5.   
La sentenza cantonale non può essere impugnata né con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. m LTF) né con un ricorso in materia civile, il valore di lite minimo previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio non essendo raggiunto (v. sentenze 4D_70/2014 dell'8 ottobre 2014; 5D_139/2017 del 15 agosto 2017). Pertanto entra in linea di conto unicamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) alle condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, e cioè con una motivazione puntuale e precisa, riferita al giudizio impugnato, in cui viene spiegato quali diritti si pretendono violati e in cosa consiste la violazione (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Giusta l'art. 112 cpv. 1 CPC (RS 272; v. art. 450f CC) per il pagamento delle spese processuali il giudice  può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Tale norma attribuisce al giudice un ampio margine di giudizio e apprezzamento e non pare quindi conferire all'istante un diritto di ottenere il condono delle spese processuali. La questione a sapere se il ricorrente abbia un interesse legittimo (e cioè giuridicamente protetto) ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF ad impugnare la sentenza cantonale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può tuttavia essere lasciata aperta (v. sentenze 4D_70/2014 dell'8 ottobre 2014; 5D_139/2017 del 15 agosto 2017).  
Il gravame, inutilmente prolisso (28 pagine), si appalesa infatti in ogni modo inammissibile in ragione della sua motivazione manifestamente insufficiente: il ricorrente accenna alla violazione di alcune garanzie costituzionali (in particolare degli art. 8 cpv. 1, 9, 29 cpv. 1 e 2 e 30 cpv. 1 Cost.), ma le sue generiche e confuse censure non soddisfano minimamente le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 21 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini