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[AZA 7] 
U 349/98 Ge 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 21 giugno 2001 
 
nella causa 
 
R.________, rappresentato dall'avv. Raffaele Guffi, Via 
Trevano 49, 6900 Lugano, 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- Il 23 maggio 1991, R.________, nato nel 1958, allora 
manovale alle dipendenze di un'impresa di costruzioni 
di Lugano, rimase vittima di un infortunio provocato da un 
colpo d'arma da fuoco, nel quale riportò fratture alle due 
gambe, che resero necessari diversi interventi chirurgici. 
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Dopo aver riconosciuto, con precedente provvedimento, 
il diritto dell'assicurato al conseguimento di un'indennità 
per menomazione all'integrità del 40%, mediante decisione 
26 aprile 1996, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita 
d'invalidità di pari grado dal 1° marzo 1996, confermando 
quanto stabilito anche dopo opposizione, il 6 settembre 
1996. 
 
B.- Assistito dall'avv. Raffaele Guffi, R.________ 
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino chiedendo, previa erezione di una perizia 
medica giudiziaria, l'assegnazione di una rendita del 100%, 
subordinatamente del 51%, a far tempo dalla data fissata 
dall'INSAI. Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza 
giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Con decisione 10 settembre 1997 il presidente del Tribunale 
cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta. 
 
In seguito, il 29 ottobre 1998, l'autorità giudiziaria 
di primo grado respinse il gravame proposto dall'assicurato 
avverso il provvedimento dell'INSAI. 
 
C.- R.________, sempre tramite l'avv. Guffi, interpone 
a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui 
chiede, in via principale, che all'INSAI sia fatto obbligo 
di versare una rendita del 100% a decorrere dal 1° marzo 
1996 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità 
cantonale per nuovi accertamenti. Domanda, inoltre, 
di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria 
anche nella presente procedura. 
In risposta l'INSAI propone la reiezione integrale del 
gravame. 
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali rinuncia a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dal 
ricorrente. Il Tribunale cantonale ha in particolare esposto 
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro 
che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile 
da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, 
con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha 
poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare 
l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di 
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere 
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, 
precisando, da un lato, come il compito del medico 
consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato 
sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione 
medica costituisca un importante elemento di giudizio per 
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione non può che 
essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nel rapporto 23 maggio 1995 del dott. C.________, medico di 
circondario dell'INSAI, l'autorità giudiziaria di primo 
grado ha considerato che il ricorrente, a dipendenza dei 
postumi dell'infortunio occorsogli nel 1991, non era più in 
grado di continuare l'attività di manovale edile esercitata 
prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, essa 
ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire 
lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Da 
queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni 
non ha motivo di dissentire. Le censure formulate in 
proposito dal ricorrente, in gran parte analoghe a quelle 
da lui presentate in sede di gravame all'autorità cantonale, 
non permettono a questa Corte di pervenire a diverso 
risultato. Per completezza si rilevi che in data 30 giugno 
1999 il dott. C.________ ha confermato la sua precedente 
valutazione anche dopo una ricaduta notificata dall'assicurato 
nel mese di luglio 1998 (cfr. sull'attendibilità dei 
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà 
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 
segg.). 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la 
precedente attività lucrativa, le istanze inferiori hanno 
fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive 
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, 
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, che 
l'INSAI ha fissato in fr. 33'785.-, l'autorità cantonale, 
premesso che questa valutazione era più favorevole all'assicurato 
rispetto alla propria consolidata prassi giudiziaria, 
per la quale la retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività leggere 
adeguate corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 a 
fr. 35'000.-, tenuto conto inoltre dell'esiguità della differenza 
fra i due importi e degli impedimenti funzionali 
lamentati dall'assicurato, in particolare del fatto di 
poter lavorare soltanto in posizione prevalentemente seduta, 
ha ritenuto di potersi esimere dal correggere verso 
l'alto la valutazione effettuata dall'istituto assicuratore. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati 
statistici, cui pure la predetta giurisprudenza cantonale 
si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 
Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in 
DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi giudiziaria ticinese, secondo cui il 
presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del 
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato 
in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del 
caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa 
manifestamente le esigenze poste dalla sentenza precitata 
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 
226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 
in re B., I 411/98). La giurisprudenza sviluppata dall'istanza 
precedente in tema di determinazione del salario 
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno 
residua non può quindi essere mantenuta. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente, 
l'istituto assicuratore ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo 
alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali 
ditte percepissero - dopo deduzione del 10% dal salario 
di base, come a prassi per principianti - un reddito annuo 
medio pari a fr. 33'785.-. Orbene, il Tribunale federale 
delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione 
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, 
sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole 
all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1996, a fr. 
53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite 
massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 56'387.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, il querelato 
giudizio e la decisione amministrativa del 6 settembre 
1996, che riconoscono al ricorrente il diritto a una rendita 
sulla base di un'invalidità del 40%, meritano conferma. 
 
4.- a) Il ricorrente ha domandato di essere posto al 
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione 
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione 
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione 
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti 
dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente 
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale 
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito 
patrocinio va quindi concesso. Il ricorrente, che già 
aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, viene comunque 
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi 
in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la 
Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG
 
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la 
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva 
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione 
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo 
di regola gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è 
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore 
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta 
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio 
per la procedura federale. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 21 giugno 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
 
 
 
Il Cancelliere: