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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_26/2022  
 
 
Sentenza del 21 luglio 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Donzallaz, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione svizzera di maturità CSM, 
c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Esame svizzero di maturità, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2022 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte II 
(B-3665/2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione del 3 luglio 2019 la Commissione svizzera di maturità (di seguito: CSM) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha informato A.________ che, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto (art. 22 cpv. 1 Ordinanza ESM a contrario; RS 413.12), non aveva superato la sessione d'esame svizzero di maturità dell'estate 2019.  
 
A.b. Le note ottenute da A.________ alla sessione d'esame svizzero di maturità dell'estate 2020 sono state annullate per motivi che non occorre qui rievocare (cfr. scritto del 18 agosto 2020 della CSM). Questi si è quindi nuovamente presentato alla sessione estiva 2021. Con decisione del 30 giugno 2021 la CSM l'ha tuttavia informato che l'aveva fallita, il punteggio raggiunto essendo insufficiente, ragione per cui non gli veniva rilasciato l'attestato di maturità. Oltre a ciò non poteva ripresentarsi, poiché aveva esaurito le possibilità di ripetere l'esame.  
 
B.  
 
B.a. Il 16 agosto 2021 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale quest'ultima decisione.  
Il 24 giugno 2022, rimproverando alla sopramenzionata autorità federale denegata e ritardata giustizia, si è rivolto al Tribunale federale (art. 94 LTF), il quale ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza del 6 luglio 2022 (causa 2C_514/2022). 
 
B.b. Nel frattempo il Tribunale amministrativo federale, con giudizio del 20 giugno 2022, ha respinto il gravame sottopostogli il 16 agosto 2021 da A.________. Riguardo alla censura secondo cui i suoi problemi di salute (dal 2019 l'interessato soffrirebbe di blocchi e attacchi di ansia quando è sotto pressione e di una sintomatologia ansioso-depressiva, trattati con una terapia farmacologica iniziata a fine aprile 2021), comprovati da un certificato medico redatto il 7 agosto 2021, non sarebbero stati considerati, la citata autorità ha osservato - richiamati i disposti e i principi applicabili ai candidati disabili al fine di evitare discriminazioni nei loro confronti e/o disparità di trattamento - che l'interessato, sebbene in cura dal 2019, non aveva mai presentato alla CSM, come ne aveva il diritto, una domanda di deroga al fine di ottenere delle facilitazioni formali dell'esame (art. 27 combinato con l'art. 8 Ordinanza ESM). Ha poi rilevato che nella misura in cui detti problemi andavano considerati come una malattia, gli stessi avrebbero dovuto essere invocati dal candidato prima o durante l'esame, ciò che non era avvenuto, motivo per cui un certificato medico prodotto successivamente alla sessione degli esami non poteva mettere in discussione il risultato ottenuto. Indi ha aggiunto che un annullamento a posteriori dei risultati d'esame per malattia non era possibile, non essendo date le condizioni esatte per ammettere che l'interessato non era stato oggettivamente in grado, senza sua colpa, di far valere immediatamente i propri problemi di salute. Infine, vagliando le censure relative alla valutazione dei diversi esami per i quali aveva ottenuto una nota insufficiente, le ha tutte respinte, confermando in proposito la decisione emanata dalla CSM.  
 
C.  
Il 12 luglio 2022 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la decisione contestata sia annullata e la causa rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
2.  
Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da parte del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF). 
 
2.1. Il ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sennonché egli dimentica che per legge questo rimedio di diritto non è dato quando, come nella fattispecie, oggetto di disamina è una sentenza del Tribunale amministrativo federale (art. 113 LTF).  
 
2.2. Come giustamente osservato dal ricorrente, in base all'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Questo motivo di esclusione comprende i risultati di esami in senso proprio come pure le decisioni che si fondano su una valutazione delle capacità personali, intellettuali o fisiche del candidato (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; 138 II 42 consid. 1.1).  
Nella misura in cui la vertenza che ci occupa ricade sotto questa clausola poiché, nel merito, si riferisce al mancato ottenimento, da parte del ricorrente, dell'attestato di maturità a causa del punteggio insufficiente ottenuto, altrimenti detto all'esito dei suoi esami, la via del ricorso ordinario è perciò esclusa. 
 
2.3. Nella misura in cui invece oggetto di disamina è la questione di sapere se i problemi di salute fatti valere dal ricorrente dinanzi all'istanza precedente avrebbero influito negativamente sullo svolgimento della sessione d'esame, la decisione contestata non verte sulla valutazione delle capacità intellettive del ricorrente nell'ambito in questione. Su questo aspetto l'art. 83 lett. t LTF non trova pertanto applicazione e l'impugnativa è in linea di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_946/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.1 e rinvio).  
 
2.4. Come illustrato in precedenza il Tribunale federale ha escluso, con tre diverse motivazioni, che i problemi psichici fatti valere dal ricorrente abbiano influito, come da lui sostenuto, sullo svolgimento della sessione d'esame e, quindi, sul punteggio ottenuto. Ora, oltre al fatto che il gravame non contiene una motivazione topica al riguardo - le censure ricorsuali omettendo qualsiasi confronto con la sentenza querelata su questo punto, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 conisd. 2.1) - il ricorrente dimentica che quando, come in concreto, il giudizio contestato poggia su più motivazioni, tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, egli deve confrontarsi con ciascuna di esse e dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (su questo aspetto vedasi DTF 142 III 364 consid. 2.4; 143 IV 40 consid. 3.4). Ciò che non è stato fatto. Premesse queste considerazioni, il gravame anche trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico sfugge ad un esame di merito.  
 
2.5. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie (art. 62 LTF), non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese che gli vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR e al Tribunale amministrativo federale, Corte II. 
 
 
Losanna, 21 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Donzallaz 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud