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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1006/2017  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, De Rossa Gisimundo, Giudice supplente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giacomo Garzoli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.222). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ gestisce con il padre B.________, che ne è proprietario, dei vigneti situati sui mappali confinanti vvv W.________ e xxx Y.________. Nell'estate del 2016 l'irruzione di ungulati selvatici sui due fondi ha provocato danni per un valore che quattro rapporti peritali del 1°, 22, 23 settembre 2016 e 3 ottobre 2016 hanno stimato in complessivi fr. 76'000.-- (fr. 19'000.-- verificatisi nel vigneto di Y.________ e fr. 57'000.-- in quello di W.________). 
 
B.   
La richiesta di risarcimento presentata da A.________ è tuttavia stata respinta dapprima dal Consiglio di Stato, con decisione 14 marzo 2017, e successivamente, su ricorso dell'interessata, dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 ottobre 2017. In sostanza, quest'ultimo ha confermato la posizione del Governo cantonale, rilevando che le incursioni degli ungulati erano state possibili a causa dello stato precario e vetusto in cui si presentava la recinzione, che non era in grado di proteggere i vigneti dal passaggio degli animali selvatici. Non essendo state adottate le misure che sarebbero state ragionevolmente esigibili per contrastare efficacemente l'insorgere del danno, il rifiuto di un suo risarcimento appariva proporzionale. Per la stessa ragione, i giudici cantonali hanno altresì ritenuto che il diniego dell'autorizzazione per l'autodifesa, la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, richiesta a più riprese dal proprietario dei vigneti, fosse in concreto giustificato, sia alla luce del fatto che tale permesso, in generale, viene rilasciato solo come ultima ratio, sia perché nel concreto caso sul vigneto direttamente adiacente ai suoi fondi, in un'area quindi molto ristretta, era già stato appostato un altro cacciatore incaricato di abbattere la selvaggina ed il rilascio di un'ulteriore autorizzazione avrebbe disatteso le più elementari norme di sicurezza. 
 
C.   
Il 27 novembre 2017, A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e, nel medesimo atto, un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con i quali chiede in via principale l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo e il riconoscimento di un risarcimento del danno di complessivi fr. 76'000.-- oltre interessi, per il quantitativo di uve perse rispettivamente nei vigneti di Y.________ e di W.________; in via subordinata, postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale inferiore, affinché si pronunci sul risarcimento suindicato. Invoca in sostanza una violazione del suo diritto di essere sentita, l'accertamento errato dei fatti, nonché la violazione della buona fede, del divieto dell'abuso di diritto e dell'arbitrio da parte della precedente istanza.        
 
Chiamati ad esprimersi, sia l'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP), sia la Corte cantonale si sono integralmente riconfermati nelle rispettive posizioni formulate con le proprie osservazioni nel corso della pregressa procedura, rispettivamente nel giudizio reso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), nonché l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).  
 
1.2. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Trattandosi di un caso di responsabilità dello Stato fondata materialmente su una disposizione speciale del diritto federale (art. 13 della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici [LCP; RS 922.0]) e concretizzata dal legislatore ticinese, sulla base di una delega contenuta all'art. 13 cpv. 2 LCP, nella legge cantonale dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL/TI 922.100), è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico quando, come nel concreto caso, il valore litigioso supera i fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF e contrario; cfr. ALAIN WURZBURGER, in: Commentaire de la LTF, 2a ed., 2014, n. 12 seg. all'art. 85). L'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, che ha un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Il ricorso in materia costituzionale, che ha natura sussidiaria (art. 113 LTF), si rivela quindi inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere censurata, tra l'altro, la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall'art. 95 LTF, che qui non si realizzano, con questo rimedio non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale (anche quando, come nel caso concreto, questo esegue o attua quello federale), ma può tutt'al più esserne denunciata un'applicazione che viola il diritto federale, in particolare perché è arbitraria (art. 9 Cost.) o contraria ad altri diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466; sentenza 2C_5/2013 del 21 gennaio 2013 consid. 3). Di principio, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116; 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e del diritto cantonale; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 I 225 consid. 3.2 pag. 228).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 117; 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 e rispettivi riferimenti). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Vi è arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti o nell'apprezzamento delle prove ove il giudice non abbia manifestamente colto il senso e la portata di un mezzo di prova, ove non abbia tenuto conto di un mezzo di prova importante, suscettibile di modificare la decisione impugnata, o se, sulla base degli elementi raccolti, abbia tratto conclusioni insostenibili (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358 seg; 138 I 305 consid. 4.3 pag. 319). È il ricorrente che deve dimostrare l'arbitrio, con una motivazione che risponda alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, rispettivamente dall'art. 106 cpv. 2 LTF; il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266; 139 II 404 consid. 10.1 pag. 445).  
 
3.  
 
3.1. In relazione ai danni causati dalla selvaggina, il diritto federale si limita a fissare un quadro comune che stabilisce un dovere di principio per i Cantoni di corrispondere un equo risarcimento, a condizione che siano state adottate le necessarie misure di prevenzione; esso contiene poi una riserva esplicita in favore del diritto cantonale, al quale demanda la competenza di regolamentare in maniera dettagliata la materia, permettendo così di considerare le peculiarità di ogni Cantone e del suo territorio (MICHAEL HUBER, in: Haftpflichtkommentar - Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, a cura di Fischer/Luterbacher, 2016, pag. 2009, n. 1 seg. all'art. 13 LCP; sentenze 2C_975/2015 del 31 marzo 2016 consid. 3.1 e 4.1, parzialmente pubblicata in URP 2016 pag. 367 e RDAF 2017 I pag. 498; 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4; 2C_562/2008 del 28 gennaio 2008 consid. 2.1 parzialmente pubblicata in Pra 2009 n. 85 pag. 580). Più specificatamente, il regime del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato nel capitolo 4 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), citata in precedenza: l'art. 12 (prevenzione dei danni causati dalla selvaggina) delega ai Cantoni la competenza per l'adozione di misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (cpv. 1) e prevede che essi stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 (risarcimento dei danni causati dalla selvaggina) stabilisce il principio secondo cui per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento; sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. Il capoverso 2 demanda ai Cantoni la competenza di disciplinare l'obbligo di risarcimento, ma stabilisce che il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.  
 
3.2. Il Cantone Ticino ha esercitato le proprie competenze e recepito i suddetti principi al capitolo IV (art. 34 segg.) della già citata legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC). In particolare, l'art. 35 cpv. 1 riprende il principio secondo cui per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento e incarica il Consiglio di Stato di fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento. Il capoverso 2 della medesima disposizione stabilisce poi una serie di eccezioni prevedendo che non sono risarciti i danni a) insignificanti o non sufficientemente documentati; b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato; c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. In relazione a queste ultime, l'art. 34 cpv. 3 prevede che il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando.  
 
Il regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC; RL/TI 922.110) precisa ulteriormente il regime applicabile. In particolare, l'art. 60 stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali selvatici. L'art. 61 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali in particolare, per quanto qui concerne, recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o recinzioni con corrente elettrica. D'altra parte, per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione (cpv. 1 e 2). Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 secondo cui, tra l'altro, le domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'UCP la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'UCP nel termine di 5 giorni (cpv. 2). 
 
3.3. In definitiva, in caso di danni provocati da selvaggina come quello che concerne la presente causa, la legge federale ed il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono una sequenza "a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno.  
 
4.   
Il presente caso ha per oggetto una richiesta di risarcimento che ammon ta a fr. 76'000.--. Si tratta pertanto di danni tutt'altro che insignificanti (art. 35 cpv. 2 lett. a LCC). Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia confermato la decisione governativa che negava il loro risarcimento poiché ha considerato che le incursioni di animali selvatici nei vigneti della ricorrente fossero state favorite dallo stato manifestamente precario delle loro recinzioni, in particolare di quella posta sul lato ovest in direzione di Z.________. Essa presentava infatti una piegatura verso il basso, che è stata documentata in occasione di un sopralluogo effettuato l'11 agosto 2016 da un funzionario dell'UCP sul perimetro del vigneto, a seguito di una richiesta di intervento ricevuta dal padre della ricorrente. I giudici cantonali hanno ammesso che, con tutta verosimiglianza, lo stato della recinzione era dovuto ad un costante passaggio della fauna selvatica e quindi alla mancata adozione delle misure di prevenzione che avrebbero ragionevolmente potuto essere prese dal danneggiato per impedire efficacemente le incursioni degli animali. Alla luce di tale omissione, e ritenendo nel contempo che in quelle circostanze il diniego dell'autorizzazione per abbattere la selvaggina fosse da ritenersi giustificato (cfr.  supra consid. B), la precedente istanza ha giudicato che il rifiuto del risarcimento pronunciato dal Governo fosse proporzionato e andasse quindi confermato. La ricorrente per contro ritiene che il modo di procedere delle autorità cantonali, avallato dalla sentenza impugnata, configuri una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), si fondi su di un accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF) e violi il principio della buona fede nonché il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).  
 
5.  
 
5.1. La ricorrente rileva innanzitutto che il sopralluogo dell'11 agosto 2016 è stato effettuato senza che lei, suo padre (proprietario del fondo) o un loro rappresentante abbiano potuto presenziarvi o ne fossero stati preventivamente avvisati e che pure le ripetute richieste successive volte a segnalare il persistere dello stato critico dei vigneti nonostante la riparazione della recinzione (che sostiene essere avvenuta il 16 agosto 2016, prima data utile dopo i giorni di ferragosto) ed a chiedere l'autorizzazione per la guardia campicoltura sono state ignorate, rispettivamente negate, senza fondati motivi. Questo comportamento, che l'interessata qualifica come un  "muro di gomma contro il quale ogni rivendicazione e segnalazione rimbalzava" senza esiti o riscontri concreti, configurerebbe a suo avviso una lesione del diritto di essere sentiti che a torto la decisione impugnata ha invece ritenuto sanata con la trasmissione a quest'ultima della documentazione allestita in occasione del sopralluogo.  
A questo proposito, il Tribunale cantonale amministrativo ha in effetti constatato che l'UCP avrebbe dovuto trasmettere seduta stante la documentazione allestita in occasione dell'accertamento sul posto, in virtù dell'art. 66 cpv. 2 RLCC e, pertanto, coinvolgere le parti già al momento del sopralluogo. Esso ha poi però concluso che il vizio era stato sanato pendente causa poiché la ricorrente aveva comunque avuto modo di accedere a tutti i dati dirimenti per la decisione litigiosa, potendosi esprimere al loro riguardo davanti ad un'autorità con il medesimo potere di esame dell'autorità decidente (vedasi sentenza cantonale consid. 2. pag. 3seg.). 
Questa conclusione potrebbe invero essere condivisa in relazione alla richiesta di misure di autodifesa presentata inizialmente, ma non rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, che va separata dalla prima, per le ragioni che seguono. 
 
5.2. Dagli atti risulta che il 10 agosto 2016 il padre della ricorrente ha annunciato la presenza di ungulati attorno ai propri vigneti ai mappali vvv e xxx di W.________ e Y.________ e richiesto un intervento, che ha denominato  "richiesta permesso campicoltura". Con una e-mail dell'11 agosto 2016, il funzionario cantonale competente lo ha informato di aver effettuato un sopralluogo  "sommario" avendo  "percorso il perimetro del vigneto"e di aver potuto constatare la presenza di  "un punto d'accesso visibilmente utilizzato dalla selvaggina", senza tuttavia rilevare  "danni particolari alla produzione viticola (uva ancora senza colorazione) e nemmeno alla cotica erbosa". Contestualmente, il funzionario ha invitato l'interessato a voler sistemare il punto d'accesso in questione per impedire l'entrata degli ungulati ed a voler contattare celermente l'ufficio competente in caso di danni in futuro. L'ha altresì informato del fatto che nel vigneto confinante era già stato appostato un cacciatore incaricato di abbattere (anche) i capi viziosi che fossero penetrati nel suo vigneto e che pertanto ragioni di sicurezza non permettevano di consentire l'appostamento di un altro cacciatore su una superficie così ridotta. Ora, dal profilo procedurale, la  "richiesta di intervento" del padre della ricorrente va qualificata come richiesta (negata, con la comunicazione dell'11 agosto 2016) di autorizzazione per l'adozione di misure di autodifesa ai sensi dell'art. 61 RLCC (denominata anche "permesso di guardiacampicoltura") e non come una domanda di risarcimento del danno, come invece erroneamente ritenuto dall'UCP e confermato dalle successive istanze cantonali.  
 
Successivamente, con varie e-mail inviate tra l'11 e il 17 agosto 2016, il padre della ricorrente ha poi sollevato diverse rimostranze riguardo al modo di procedere adottato dall'UCP, ha continuato a  "richiedere un intervento"e ha annunciato che i danni nel vigneto continuavano. Nel frattempo, ha incaricato una ditta di procedere alla sistemazione della parte piegata della recinzione. Tale riparazione è avvenuta il 16 agosto 2016, come emerge chiaramente dalla relativa fattura agli atti. La decisione impugnata, che è partita dal presupposto che i lavori siano stati effettuati genericamente  "nel periodo intercorso dal 16 agosto al 31 agosto 2016", contiene quindi su questo punto un accertamento manifestamente inesatto, che va rettificato di conseguenza, accogliendo la corrispondente censura sollevata dalla ricorrente (art. 105 cpv. 2 LTF).         
In seguito, con una e-mail del 24 ottobre 2016, la ricorrente ha trasmesso all'UCP le quattro perizie del 1°, 22 e 23 settembre e del 3 ottobre 2016, nonché la copia del foglio di calcolo del reddito imponibile. Tale e-mail, che contiene la documentazione intesa a comprovare l'adempimento di tutte le condizioni per il risarcimento (art. 65a RLCC), deve essere qualificata come domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 66 RLCC, per un importo totale di fr. 76'000.--. Essa è stata respinta con la decisione governativa del 14 marzo 2017, che ha poi dato luogo alla presente procedura. Va aggiunto infine che il 27 settembre 2016, al padre della ricorrente è stata concessa l'autorizzazione di guardiacampicoltura per alcuni giorni. 
 
5.3. Risulta così evidente che, contrariamente a quanto assunto nella sentenza impugnata, la procedura in questione è caratterizzata dalla sovrapposizione di due tipi di richieste (la prima per misure di autodifesa e la seconda di risarcimento). Occorre ora stabilire se, e in caso affermativo in riferimento a quale richiesta, sia stato violato il diritto della ricorrente di essere sentita. Il contenuto di tale diritto è determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, sindacabili da parte del Tribunale federale solamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio; l'autorità cantonale deve comunque osservare le garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il cui rispetto è verificato dal Tribunale federale con pieno potere d'esame (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 e rinvio). Nell'evenienza concreta, la ricorrente non invoca la violazione di una disposizione cantonale relativa al diritto di essere sentiti, anche se la decisione impugnata evoca l'art. 66 RLCC che in effetti concretizza un aspetto particolare di tale garanzia formale, ma solo in relazione alla comunicazione del verbale del sopralluogo. Come si vedrà in seguito (consid. 5.3.2), la sua portata non va comunque oltre i principi stabiliti dalla giurisprudenza federale in materia di diritto di essere sentiti; la censura può quindi essere esaminata alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost.  
 
5.3.1. Il diritto di essere sentiti ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché egli possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, tra cui la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, il diritto ad una motivazione sufficiente, quello di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio e quello di prendere conoscenza degli atti di causa (DTF 142 I 86 consid. 2.2 pag. 89; 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 pag. 52 seg.; 141 V 557 consid. 3.1 pag. 564). L'esercizio del diritto di esaminare gli atti, in particolare, presuppone la formulazione di una domanda di consultare gli stessi. A tal fine è però necessario che le parti vengano informate qualora nuovi atti decisivi, che esse non conoscono e nemmeno possono conoscere, siano versati agli atti (DTF 132 V 387 consid. 6.2 pag. 391; sentenza 2C_444/2017 del 19 febbraio 2018 consid. 4.3). Dal diritto di essere sentiti deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di chiedere l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò che appare pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2 pag. 98; sentenza 2C_444/2017 citata consid. 4.3).  
Per quanto attiene in particolare al sopralluogo, secondo giurisprudenza costante, ove esso sia stato ordinato dall'autorità e sia destinato ad accertare una situazione di fatto litigiosa, le parti alla procedura devono essere invitate a parteciparvi, a meno che (analogamente a quanto previsto dall'art. 18 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), sia eccezionalmente necessario escluderle per tutelare importanti interessi pubblici o privati. Ciò può accadere segnatamente in condizioni di emergenza o quando solo un sopralluogo non preannunciato può raggiungere il suo scopo, ma in tal caso il diritto di essere sentito delle parti deve essere comunque garantito accordando loro a posteriori il diritto di prendere posizione sugli esiti probatori, in particolare potendo esigere eventuali rettifiche (DTF 116 Ia 94 consid. 3b) pag. 99 seg.; 113 Ia 81 consid. 3a) pag. 83; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2a ed., 2015, n. 766 seg.). 
 
5.3.2. L'art. 66 RLCC riprende la sostanza di quest'ultimo principio, prevedendo che, ricevuta una domanda di risarcimento nelle forme previste al cpv. 1, l'UCP è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito e deve avere la possibilità di formulare osservazioni all'UCP, nel termine di 5 giorni (cpv. 2). Dal profilo sistematico, va rilevato che la disposizione è collocata nel capitolo con il titolo marginale  "Risarcimento danni - d) procedura", ed è separata dal titolo  "Prevenzione danni (LCC art. 34) ", il quale invece non prevede un dovere esplicito corrispondente in merito a questa richiesta, sebbene si debba ammettere che esso vada comunque dedotto dalle fondamentali garanzie procedurali appena esposte.  
 
5.3.3. In concreto, la decisione impugnata ha esaminato la garanzia del diritto di essere sentito, ritenendo sanata la sua violazione, senza tuttavia individuare l'esistenza di due richieste di diversa natura, presentate in tempi diversi e fondate su presupposti legali differenti. In realtà, in relazione alla prima richiesta presentata dal padre della ricorrente il 10 agosto 2016 che, come già osservato, era intesa ad ottenere l'autorizzazione per il ricorso a misure di autodifesa, un sopralluogo è stato effettuato ed ha evidenziato (documentandolo con una fotografia) l'esistenza di un varco nella rete suscettibile di permettere il transito degli ungulati selvatici, circostanza che costituisce già di per sé un presupposto sufficiente per negare l'intervento di autodifesa (cfr.  supra, consid. 3.2) e che può facilmente essere accertata in un semplice sopralluogo  "sommario". Tale constatazione è stata comunicata nella e-mail dell'11 agosto 2016 e la ricorrente ne ha anche di fatto riconosciuto il carattere fondato, tant'è che ha immediatamente provveduto a far riparare la recinzione e non ha più contestato questo aspetto nel corso della procedura, nonostante ne abbia avuto la possibilità. In definitiva, in queste circostanze, la decisione del Tribunale cantonale amministrativo di considerare sanato un eventuale vizio formale in relazione a questo sopralluogo ed alla successiva decisione di non concedere l'autorizzazione per la campicoltura non appare insostenibile. Arbitrario è però considerare che il sopralluogo in questione costituisse nel contempo anche un accertamento in relazione ad una richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 RLCC. Infatti, a questo stadio, l'esistenza del danno non era (ancora) dirimente: la ricorrente non aveva (ancora) formulato nessuna richiesta di risarcimento e, per stessa ammissione dell'UCP, i danni non erano ancora presenti. Problematico è per contro il fatto che, a seguito della richiesta di risarcimento, presentata dopo aver adottato le misure di prevenzione (riparazione della rete) richieste dallo stesso funzionario cantonale nella e-mail dell'11 agosto 2016, l'UCP non abbia proceduto ad alcun  "necessario accertamento", ed in particolare al sopralluogo, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 RLCC. In questo frangente, la ricorrente si è in effetti scontrata con quello che ha denominato un  "muro di gomma", vedendosi negare ogni diritto di essere sentita. In effetti, sembrerebbe di primo acchito che, ma la questione andrà verificata in maniera più approfondita dall'autorità del rinvio, i danni segnalati alle colture si siano verificati anche (se non addirittura prevalentemente) dopo la sistemazione della recinzione: il 16 agosto 2016 il padre della ricorrente ha scritto al funzionario segnalando la constatazione dei  "primi grappoli mangiati" in data 14 agosto; il 17 agosto 2016, lo stesso ha indicato che  "continuano i danni nel vigneto"; i rapporti peritali di settembre indicano poi un ingente danno e attestano la presenza di una recinzione metallica alta 2 m quale misura preventiva per limitare i danni alle colture, tant'è che il 27 settembre 2016 l'autorità ha poi concesso alla ricorrente le misure di autodifesa inizialmente negate (il che implica però che l'autorità abbia riconosciuto che erano nel frattempo state adottate le necessarie misure di prevenzione ai sensi dell'art. 61 RLCC; cfr. s  upra, consid. 3.2).  
 
5.3.4. In queste circostanze, in definitiva, l'UCP avrebbe dovuto esperire un nuovo sopralluogo volto a constatare se la ricorrente aveva effettivamente sistemato la recinzione in maniera adeguata, come l'Ufficio stesso le aveva intimato, nel qual caso sarebbe stato possibile accordarle un risarcimento per la parte dei danni realizzatisi dopo l'adozione delle efficaci misure di prevenzione. La ricorrente, invece, pur avendo seguito le indicazioni intimatele dal funzionario cantonale nella e-mail dell'11 agosto 2016, non ha avuto alcun modo di ottenere accertamenti supplementari; ha formulato obiezioni e osservazioni ma, in merito alla riparazione della recinzione, non ha ottenuto alcun riscontro, né immediatamente né più tardi dinanzi alle varie istanze di ricorso. In queste circostanze, ritenuto anche che il verbale dell'11 agosto 2016 constatava l'assenza di danni nel vigneto, era arbitrario partire dal presupposto che tutto il danno si fosse verificato prima della sistemazione della recinzione o, d'altra parte, dare per scontato che la riparazione della rete non costituisse un'adeguata misura di prevenzione. In sostanza, prima di imputare alla ricorrente di aver omesso di adottare tutte le misure che si potevano oggettivamente esigere da lei per cercare di contenere il danno subito nei suoi vigneti, e negarle conseguentemente il risarcimento (peraltro accordatole in passato), salvo poi accordarle l'autorizzazione per l'autodifesa (che, come visto, presuppone l'esistenza di una recinzione adeguata), occorreva garantirle un effettivo ed esteso diritto di essere sentita, tra l'altro nel contesto di un sopralluogo.  
 
5.3.5. Alla luce di quanto precede occorre concludere che, con il suo modo di procedere, l'UCP ha manifestamente violato il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., in particolare in merito alla richiesta di risarcimento del danno provocato dagli animali selvatici, e che, contrariamente a quanto ammesso dal Tribunale amministrativo cantonale, tale vizio non ha potuto essere sanato successivamente. Una sanatoria di questo vizio procedurale non è più possibile nemmeno dinanzi al Tribunale federale, a causa del suo potere di cognizione limitato (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 142 I 86 consid. 2.3 pag. 90; 142 II 218 consid. 2.8.1 pag.; 126 I 68 consid. 2 pag. 72; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). Il ricorso su questo punto va quindi accolto.  
 
5.4. In generale, poi, va riconosciuto che le modalità con le quali l'UCP ha impostato l'intera procedura, e che la decisione impugnata ha a torto tutelate, denotano un comportamento contraddittorio (  venire contra factum proprium) da parte della citata autorità, come tale contrario al principio di buona fede. Pertanto, anche questa censura della ricorrente appare fondata.  
 
6.  
 
6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente. La decisione impugnata va annullata e, ritenuto quanto precede, la causa rinviata al Consiglio di Stato ticinese, che ha deciso in prima istanza (art. 107 cpv. 2 LTF) affinché, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti nel senso dei considerandi in merito al carattere adeguato delle misure di prevenzione adottate e al momento a partire dal quale si impone la riparazione del danno causato al vigneto, si pronunci sulla domanda di risarcimento. In tale contesto, andrà tra l'altro tenuto conto del fatto che il danno precedente il 16 agosto 2016 non merita risarcimento a causa dello stato manifestamente inadeguato della recinzione nel punto fotografato; i danni già presenti prima del sopralluogo dell'11 agosto 2016, da quanto risulta agli atti, sembrerebbero nondimeno essere di minima entità; infine, la presenza di un cacciatore sul terreno adiacente avrebbe verosimilmente dovuto arginare il passaggio degli ungulati tra l'11 e il 16 agosto 2016 e, quindi, il verificarsi dei danni in quel periodo di tempo.  
 
6.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori con esito aperto comporta che chi ricorre sia considerato vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento). Le spese giudiziarie, che ammontano a fr. 4'000.--, seguono la soccombenza e, dal momento che la presente causa in responsabilità tocca i suoi interessi pecuniari, lo Stato del Cantone Ticino non deve essere esonerato dal loro pagamento (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF; DTF 134 I 331 consid. 3.2 pag. 336). Quest'ultimo dovrà inoltre corrispondere alla ricorrente, assistita da un avvocato, un'indennità di fr. 2'000.- per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
6.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà riesprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2 con rinvio).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto e la sentenza del 25 ottobre 2017 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa viene rinviata al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, affinché si pronunci nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.   
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. 
 
5.   
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
6.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud