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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_398/2020  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Procedimento penale, 
 
ricorso contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 2 luglio 2020 (60.2020.177) e del 20 luglio 2020 (60.2020.190). 
 
 
Considerando:  
che con scritto del 2 luglio 2020 (60.2020.177), la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), rilevato d'aver ricevuto un reclamo del 27 giugno 2020 di A.________ e B.________ diretto contro uno scritto del 16 giugno 2020 del Procuratore generale, accertato che non si tratterrebbe di un atto strettamente personale, ha fissato al reclamante un termine per farlo ratificare dal suo co-curatore, con l'avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile; 
 
che con scritto del 20 luglio 2020 (60.2020.190), la CRP, rilevato d'aver ricevuto un reclamo del 10 luglio 2020 di A.________ diretto contro un decreto di abbandono del 24 giugno 2020, accertato che non si tratterrebbe di un atto strettamente personale, ha fissato al reclamante un termine per farlo ratificare dal suo co-curatore, con l'avvertenza che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile; 
 
che avverso questi inviti della CRP, e altre due decisioni della CRP (cause 1B_397/2020 e 1B_399/2020), A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2); 
che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_390/2019 del 30 luglio 2019 e rinvio), il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente; 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241 pag. 241); 
che con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020); 
 
che con scritto del 18 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare e di ritirare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso in esame, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LF), segnatamente quella del ricorrente; 
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
 
che, nella misura in cui il gravame, che mischia e confonde procedure diverse, è proposto dalla ricorrente, lo stesso è inammissibile per carenza di legittimazione, visto ch'ella non è toccata personalmente dai contestati scritti della CRP, dei quali non tenta inoltre di dimostrare che si tratterrebbe di decisioni finali o incidentali comportanti un pregiudizio irreparabile (art. 90 e 93 cpv. 1 lett. a LTF), né di avere un interesse degno di protezione al loro annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. a-c LTF), nonché per carenza di motivazione (art. 42 LTF), ritenuto ch'ella non si confronta con la motivazione posta a fondamento degli impugnati scritti; 
 
che nella misura in cui, nel gravame, la ricorrente critica in maniera confusa la decisione del 24 febbraio 2020 della CRP (60.2020.39), ella disattende che contro questa sentenza i ricorrenti avevano già inoltrato un ricorso al Tribunale federale, dichiarato inammissibile (sentenza 1B_181/2020 del 16 giugno 2020); 
che la generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del suo ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), ritenuto che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri