Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.76/2006 /biz 
 
Sentenza del 21 settembre 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dagli avv.ti Giovanna Canepa e Dario Item, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Manuele Bianchi, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost.
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 14 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Intenzionato ad acquistare un appartamento nella Residenza B.________ a Lugano, appartenente a B.________SA, il 4 maggio 2001 A.________ ha versato un acconto di fr. 100'000.-- all'architetto D.________, il quale nella ricevuta rilasciata in tale occasione ha dichiarato di ricevere i soldi "per conto della B.________SA, Lugano e più precisamente nella persona del Signor Arch. E.________, Breganzona". 
 
Avendo constatato che in agosto i lavori di ristrutturazione non erano ancora iniziati, A.________ ha deciso di rinunciare all'acquisto e nel settembre 2001 ha chiesto la restituzione dell'acconto. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza con il legale di B.________SA, l'avvocato F.________, che però non è sfociato in un accordo. Si è così giunti all'emanazione di un precetto esecutivo nei confronti di B.________SA, che ha fatto opposizione. 
B. 
Onde ottenere il pagamento del citato importo e il rigetto definitivo dell'opposizione, l'8 ottobre 2002 A.________ ha avviato un'azione giudiziaria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. B.________SA si è opposta alla petizione asserendo in sostanza che l'architetto E.________ avrebbe agito a sua insaputa, senza essere mai stato da lei incaricato di trattare la vendita dell'appartamento né di percepire acconti a suo nome. 
 
Con sentenza del 20 gennaio 2005 il pretore ha integralmente accolto la pretesa avanzata da A.________. Considerate tardive, e quindi inammissibili, le eccezioni sollevate da B.________SA per la prima volta con le conclusioni - e in particolare l'eccezione di prescrizione - il giudice ha evidenziato la buona fede di A.________ e il fatto che B.________SA non poteva ignorare che l'architetto E.________ si era presentato quale suo rappresentante. 
C. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla soccombente, che con sentenza del 14 febbraio 2006 ha completamente rovesciato le conclusioni pretorili. 
In breve, la massima istanza ticinese ha ritenuto che A.________ - cui incombeva l'onere di provare che l'architetto E.________ rappresentava B.________SA - non ha saputo dimostrare né che B.________SA era a conoscenza dell'agire di E.________ né che l'ignoranza di tale fatto andava ricondotta a una sua negligenza. La Corte cantonale ha pure escluso che A.________ potesse aver dedotto un simile potere di rappresentanza dall'atteggiamento della società, non avendo le parti mai avuto nessun contatto diretto. Da qui la reiezione della petizione senza necessità di esaminare le argomentazioni sollevate da B.________SA in merito alla qualifica e alla validità del contratto nonché ai presupposti dell'indebito arricchimento. 
D. 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
Con il primo rimedio, fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), egli postula l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nella risposta del 10 maggio 1996 B.________SA ha proposto la reiezione integrale del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
2. 
Come esposto nella parte dedicata ai fatti, il ricorrente pretende dall'opponente la restituzione dell'acconto versato - per il tramite dell'architetto D.________ - all'architetto E.________, da lui in buona fede considerato quale legittimo rappresentante dell'opponente. 
2.1 Dall'istruttoria di causa è emerso - e nessuna delle parti contesta tali accertamenti - che l'opponente aveva incaricato l'architetto E.________ della progettazione e della direzione dei lavori di ristrutturazione della Residenza B.________, autorizzandolo anche ad agire quale suo rappresentante nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento della licenza edilizia. Nel quadro di tale procedura egli si era avvalso della collaborazione dell'avv. F.________. 
Sempre stando a quanto accertato dai giudici ticinesi - e non contestato dalle parti - l'architetto E.________ non era stato per contro autorizzato ad occuparsi della vendita dell'immobile o di parti di esso. Ciò significa che quando ha incassato il denaro del ricorrente egli non ha agito quale legittimo rappresentante dell'opponente, nonostante abbia dato ad intendere il contrario. 
2.2 La questione di sapere se la convenuta sia ciononostante vincolata dal suo agire va esaminata sulla base dell'art. 33 cpv. 3 CO, giusta il quale, se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione nei confronti di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione (cosiddetta "procura esterna apparente"; DTF 131 III 511 consid. 3.2 pag. 518; cfr anche Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, vol. I, 8a ed., n. 1389 segg.). 
 
Va detto che questa comunicazione può avvenire anche per atti concludenti, attraverso un comportamento che, interpretato secondo il principio dell'affidamento, può essere inteso quale comunicazione della facoltà di rappresentanza (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1394). Il rappresentato risulta allora vincolato non in forza di una reale volontà, bensì perché assume un atteggiamento dal quale la controparte può, in buona fede, dedurre l'esistenza di una siffatta volontà (DTF 120 II 197 consid. 2a). In questo caso la protezione del terzo soggiace dunque a due condizioni: la comunicazione della facoltà di rappresentanza da parte del rappresentato al terzo e la buona fede di quest'ultimo (DTF 131 III 511 consid. 3.2 pag. 518). 
2.3 In concreto la buona fede del ricorrente è pacifica. Litigiosa è la questione di sapere se l'opponente abbia - esplicitamente o implicitamente - comunicato al ricorrente la facoltà di rappresentanza dell'architetto. 
2.3.1 La Corte cantonale ha d'acchito escluso la possibilità di fondare la pretesa del ricorrente su di un comportamento che l'opponente avrebbe manifestato nei suoi confronti, non avendo le parti mai avuto alcun contatto diretto. Su questo punto la decisione è rimasta incontestata. 
2.3.2 I giudici ticinesi hanno per contro esaminato se all'opponente potesse venir rimproverato di aver passivamente tollerato l'agire dell'architetto E.________ (cosiddetta "Duldungsvollmacht"; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb pag. 201; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1411), rispettivamente di non aver fatto prova della diligenza che le avrebbe permesso di scoprire l'agire dell'architetto e precisare i limiti del suo potere di rappresentanza (cosiddetta "Anscheinsvollmacht"; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb pag. 201; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1412). 
 
L'esame delle risultanze istruttorie li ha indotti a concludere che il ricorrente - gravato dall'onere probatorio - non ha saputo dimostrare né la conoscenza dell'agire dell'architetto da parte dell'opponente né di una sua negligenza in punto all'ignoranza di tale fatto. 
 
Il ricorso di diritto pubblico verte su questa conclusione. 
3. 
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente rimprovera infatti ai giudici ticinesi di aver valutato in maniera arbitraria il materiale probatorio. 
 
Prima di esaminare le censure ricorsuali vale la pena di rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). 
 
Incombe alla parte che ricorre, l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto (129 I 185 consid. 1.6). Quando, come nel caso in rassegna, viene censurato l'apprezzamento delle prove, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
4. 
Secondo il ricorrente la consapevolezza dell'opponente circa l'agire dell'architetto E.________ troverebbe conferma nella deposizione dell'architetto D.________. 
 
Questi ha infatti dichiarato di essersi occupato della vendita dell'appartamento a cui si era interessato il ricorrente "su incarico dell'architetto E.________, il quale era intenzionato ad acquistare lui personalmente lo stabile. Vi furono naturalmente delle riunioni alla presenza di E.________, di G.________, che è l'amministratore unico della convenuta e dei proprietari sigg. H.________ (o meglio detto azionisti della B.________SA)". 
4.1 A differenza del Pretore, i giudici del Tribunale d'appello hanno negato di poter ravvedere in queste dichiarazioni la prova dell'esistenza della facoltà di rappresentanza dell'architetto E.________. In particolare hanno stabilito che le affermazioni del teste non permettono di sapere se egli abbia preso parte alle riunioni da lui evocate e, soprattutto, quale fosse il tema discusso durante tali incontri: la possibilità di vendere lo stabile (o meglio le azioni dell'opponente) all'architetto E.________ o quella di vendere l'appartamento al ricorrente. 
4.2 Contrariamente a quanto asserito nel gravame, le considerazioni dei giudici ticinesi non appaiono manifestamente insostenibili. 
 
Innanzitutto il ricorrente non può essere seguito laddove sostiene che la partecipazione del teste alle riunioni deriverebbe necessariamente dall'art. 237 CPC/TI, giusta il quale il testimone si esprime sui fatti di sua conoscenza. Questa norma non vieta infatti ai testi di riferire quanto dichiarato da un terzo, bensì impedisce al giudice di considerare simili deposizioni quale prova certa della circostanza asserita. Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove vuole dedurre la presenza del teste alle citate riunioni dal fatto ch'egli sapeva chi era presente, in quanto poteva averlo saputo dall'architetto E.________. Privi di rilevanza risultano infine il richiamo alla scelta grafica del Pretore nell'esposizione delle dichiarazioni dell'architetto D.________ così come il fatto che il teste abbia utilizzato l'avverbio "naturalmente". 
 
Nessuno di questi elementi permette di concludere con certezza ch'egli abbia presenziato agli incontri. 
 
Rilevante è inoltre il fatto che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'architetto D.________ non ha fornito alcuna informazione precisa circa il contenuto delle riunioni svoltesi alla presenza dell'architetto E.________, dell'amministratore unico e degli azionisti dell'opponente. Non è dunque possibile desumere dalla sua testimonianza che l'opponente fosse a conoscenza delle trattative in corso fra il ricorrente e l'architetto E.________. Di sicuro egli non può prevalersi della denuncia penale per falsa testimonianza inoltrata dall'opponente nei confronti dell'architetto D.________. La denuncia è infatti avvenuta dopo l'emanazione del giudizio di primo grado, il medesimo giorno dell'introduzione dell'atto d'appello, ovvero il 9 febbraio 2005, alla luce della portata attribuita dal pretore alle dichiarazioni di questo teste. Di nessun aiuto, ancora una volta, è l'utilizzo dell'avverbio "naturalmente", che nulla dice con riferimento al contenuto degli incontri: essi potevano "naturalmente" vertere sull'acquisto dell'appartamento o sull'acquisto delle azioni da parte dell'architetto E.________ oppure ancora sulla progettazione e/o la procedura edilizia. 
 
Ma v'è di più. Nel verbale di audizione testimoniale dell'architetto D.________, a pag. 3, si legge: "Non so se E.________ avesse ricevuto una procura dalla B.________SA. Quello che so è che E.________ si incontrò molte volte con i proprietari e con G.________, senza che io fossi presente. Infatti egli mi disse di aver fatto parecchie di queste riunioni, il cui scopo era quello di discutere in generale degli accordi che E.________ ed i proprietari rispettivamente la B.________SA stavano concludendo ossia come detto che E.________ acquistasse l'immobile rispettivamente la società B.________SA". 
4.3 Ciò significa che i giudici ticinesi non sono caduti nell'arbitrio negando di poter dedurre dalla testimonianza di D.________ la consapevolezza dell'opponente circa l'agire dell'architetto E.________. 
5. 
A mente del ricorrente la deposizione dell'architetto D.________ avrebbe comunque potuto e dovuto indurre la Corte cantonale ad ammettere che già l'agire di questo architetto bastava per impegnare l'opponente. Omettendo di approfondire questo argomento, esplicitamente formulato nelle osservazioni all'appello, la Corte ticinese avrebbe violato il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 OG
Anche questa censura è destinata all'insuccesso. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), non impone all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile; essa può limitarsi alle circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540), e quella sollevata dal ricorrente non è tale. 
 
Va detto che lui per primo in sede cantonale non ha dedicato particolare attenzione alla tesi per cui l'opponente sarebbe stata rappresentata (anche) dall'architetto D.________, essendosi egli limitato ad addurla del tutto genericamente, in una sola frase. Il mancato approfondimento di questa affermazione non costituisce una violazione del diritto di essere sentito, trattandosi di un argomento manifestamente infondato. Sentito quale teste, l'architetto D.________ ha infatti esplicitamente dichiarato di aver ricevuto l'incarico di vendere l'appartamento dall'architetto E.________ e di non sapere se quest'ultimo avesse ricevuto una procura dall'opponente, precisando tuttavia che, per quanto lo concerneva personalmente, egli non ne aveva ricevuta alcuna. In altre parole, egli non risulta aver mai avuto alcun contatto diretto con l'opponente, la quale verosimilmente non era nemmeno al corrente del suo coinvolgimento nell'operazione immobiliare. 
6. 
Da ultimo il ricorrente contesta pure la decisione di negare che l'agire dei due architetti sia stato ratificato mediante la corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti quo alla sua domanda di restituzione dell'acconto, versata agli atti sub doc. M-P. 
6.1 La Corte ticinese ha effettivamente negato che le due lettere inviate dall'avvocato F.________ in questo contesto possano valere quale prova dell'avvenuta ratifica dell'agire dell'architetto E.________ da parte dell'opponente. Negli allegati di causa quest'ultima, proprio "per bocca" dell'avvocato F.________ - che l'ha patrocinata dinanzi al giudice di primo grado - ha infatti spiegato ch'egli era stato incaricato direttamente dall'architetto E.________, con il quale aveva già precedentemente (e validamente) collaborato nel quadro della procedura concernente la licenza edilizia. 
 
Per i giudici ticinesi il fatto che l'avvocato F.________, che pure conosceva l'amministratore unico dell'opponente, si sia attivato come descritto, non prova - contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente - ch'egli avesse contattato gli organi della società sincerandosi del potere di rappresentanza dell'architetto E.________ o perlomeno segnalando l'incarico ricevuto da quest'ultimo. I giudici hanno piuttosto ritenuto che, come il ricorrente, anche l'avvocato abbia in buona fede - ma a torto - creduto che l'architetto fosse legittimato a rappresentare la società. In mancanza di (altre) prove circa l'asserito rapporto di rappresentanza, le lettere dell'avvocato non bastano - hanno concluso i giudici del Tribunale d'appello - per giustificare una responsabilità della società. 
6.2 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver arbitrariamente ammesso per vere le allegazioni dell'opponente in merito al conferimento dell'incarico all'avvocato F.________, prive di ogni riscontro probatorio, senza tenere in nessuna considerazione la contestazione da lui formulata al riguardo. Non solo, decidendo che stava a lui dimostrare - a fronte delle affermazioni dell'opponente - l'esistenza di un rapporto di valida rappresentanza fra l'opponente e l'avvocato, la Corte ticinese avrebbe invertito l'onere probatorio, violando così l'art. 183 CPC/TI. Dato che era l'opponente a prevalersi della qualità di falsus procurator dell'avvocato F.________, toccava semmai a lei dimostrare questa circostanza. 
6.3 Ora, il tenore dell'art. 183 CPC/TI è sostanzialmente identico a quello dell'art. 8 CC, che regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323). 
 
Poiché la rappresentanza (art. 32 segg. CO) rientra fra i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la censura concernente la ripartizione dell'onere probatorio attiene anch'essa al diritto federale e non può pertanto essere sollevata nel quadro del presente rimedio, assolutamente sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG). Il ricorrente ha d'altro canto introdotto parallelamente un ricorso per riforma fondato appunto sulla violazione dell'art. 8CC. 
 
Su questo punto il ricorso di diritto pubblico si avvera quindi inammissibile. 
6.4 Per il resto, si osserva che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il Tribunale d'appello non ha "dato per scontata" la veridicità delle affermazioni dell'opponente circa il ruolo svolto dall'avvocato F.________. 
L'autorità cantonale ha osservato che il fatto che l'avvocato abbia risposto alle pretese dell'attore nella veste di rappresentante della convenuta avrebbe potuto indiziare e finanche provare che quest'ultima aveva dato mandato all'architetto E.________ di vendere l'appartamento rispettivamente che aveva ratificato tale attività. Sennonché questa tesi è stata contestata dall'opponente, la quale ha sostenuto che l'avvocato era stato incaricato dall'architetto E.________ sua insaputa. 
 
Queste affermazioni, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano l'intera vicenda, hanno indebolito - agli occhi dei giudici cantonali - l'efficacia probatoria delle lettere versate agli atti. Trattandosi di una circostanza rilevante ai fini del giudizio, la Corte ticinese ha dunque stabilito che l'esistenza di un rapporto di rappresentanza fra l'avvocato e la convenuta avrebbe dovuto venir ulteriormente provata. Non avendo il ricorrente - gravato dall'onere probatorio - apportato altri elementi a sostegno delle sue allegazioni, la Corte cantonale ha posto a suo carico gli effetti dell'assenza di prove, negando, quindi, la possibilità di ravvedere nella citata corrispondenza la prova della ratifica dell'operato dell'architetto E.________ da parte della convenuta. 
 
Il ricorrente non propone nessun argomento suscettibile di far apparire arbitraria la valutazione dei giudici cantonali. 
7. 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 settembre 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: