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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_443/2021  
 
 
Sentenza 21 settembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Luca Pestelacci, 
opponenti. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2021 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2021.27). 
 
 
Considerando:  
che con contratto 23 dicembre 2019 B.________ e C.________ hanno locato a A.________ un appartamento a Chiasso per una pigione di fr. 890.-- e un acconto per spese accessorie di fr. 150.-- mensili; 
che dopo aver invano diffidato il 20 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 257d CO A.________ a pagare loro le pigioni e gli acconti scoperti di complessivi fr. 2'080.-- per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, i locatori hanno inviato il 17 marzo 2021 alla conduttrice il modulo ufficiale con la disdetta del contratto per il 30 aprile successivo; 
che il 18 giugno 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha, in accoglimento dell'istanza presentata dai locatori nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ordinato alla conduttrice di liberare i locali; 
che con sentenza 4 agosto 2021 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un reclamo inoltrato da A.________; 
che con ricorso 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullare la sentenza cantonale e di concederle " il diritto di per manere nell'appartamento in attesa che il Cantone eroghi le prestazioni dovute", nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita altera parte con decreto 14 settembre 2021; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, poiché la maggior parte del gravame è legata alla problematica della - mancata - erogazione di sussidi (assistenza sociale) per il pagamento della pigione, questione del tutto inconferente ai fini del giudizio; 
che infatti contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente il Cantone, non essendo parte al contratto di locazione, è completamente estraneo alla procedura di espulsione e che un - desiderato - pagamento delle pigioni posteriore allo scadere del termine fissato nella diffida è irrilevante nel caso di una disdetta per mora del conduttore; 
che anche per il resto la ricorrente, limitandosi in sostanza a riproporre i motivi per cui ritiene imperativa la concessione di un termine per trovare una nuova sistemazione, non spiega perché, alla luce della giurisprudenza di questo tribunale (sentenza 4A_389/2017 del 26 settembre 2017 consid. 8), la motivazione della Corte cantonale secondo cui ella avrebbe già beneficiato di fatto di una sufficiente dilazione violerebbe il diritto federale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 settembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti