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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_944/2021  
 
 
Sentenza del 21 settembre 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e D.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Istanza di revisione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 giugno 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.347+348; 17.2021.147+148). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 26 luglio 2018 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato A.A.________ e il marito D.A.________ autori colpevoli di ripetuta truffa consumata e, in parte, tentata, nonché di incendio intenzionale. La Corte cantonale ha in particolare rimproverato loro di avere, nei mesi di settembre 2002, di agosto 2004, di luglio 2006, di giugno 2007, e nell'estate del 2009, a X.________, agendo in correità, notificato alle assicurazioni come danni naturali, rispettivamente, in due episodi, come danni provocati da artigiani intervenuti per dei lavori di ristrutturazione, degli allagamenti dei ristoranti E.________ e F.________ da loro stessi provocati dolosamente, riuscendo o tentando in tal modo di farsi indebitamente versare risarcimenti dalle assicurazioni. 
 
B.  
Con sentenze 6B_945/2018 e 6B_978/2018 del 16 marzo 2020, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibili due distinti ricorsi in materia penale presentati da A.A.________ Corea, rispettivamente da D.A.________, contro la sentenza della CARP. Con un'unica sentenza del 28 ottobre 2020, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili le domande di revisione delle citate sentenze del 16 marzo 2020 interposte da A.A.________ e da D.A.________ (cause 6F_30/2020 e 6F_31/2020). 
 
C.  
Il 28 novembre 2020 A.A.________ e D.A.________ hanno chiesto alla CARP la revisione della sentenza del 26 luglio 2018. La Corte cantonale ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione con sentenza del 17 giugno 2021. 
 
D.  
A.A.________ e D.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 23 agosto 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo processo. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1).  
 
1.2. La sentenza impugnata è una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione dei ricorrenti giusta l'art. 81 LTF è data.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3.2. In concreto, la CARP ha negato l'adempimento delle condizioni del motivo di revisione dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, invocato dai ricorrenti in sede cantonale. Ha in particolare ritenuto che non erano dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione o anche solo rilevanti ai sensi di tale disposizione. Nel loro gravame, i ricorrenti non si confrontano con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente, con una motivazione specifica, conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CARP avrebbe violato l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, negando segnatamente l'esistenza di "nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione". Anche in questa sede, essi si limitano infatti ad addurre ulteriori allagamenti, avvenuti nei mesi di giugno e di agosto del 2020 e quindi successivamente alla sentenza della Corte cantonale del 26 luglio 2018. Con simili argomentazioni, i ricorrenti ribadiscono in sostanza genericamente la loro tesi difensiva, ma non motivano una violazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP da parte della precedente istanza. Non rispettoso dei requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il gravame non può quindi essere esaminato oltre.  
 
2.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 settembre 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni