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[AZA 0] 
H 152/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 21 novembre 2000 
 
nella causa 
L._________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.-Con decisione 26 maggio 1999 della Cassa svizzera di compensazione il cittadino italiano L._________, nato nel 1933, è stato posto al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 555.- per il mese di dicembre 1998 e di fr. 561.- dal 1° gennaio 1999. L'importo della prestazione è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 16 anni e 9 mesi, una scala rendite 13 e un reddito annuo medio determinante di fr. 63 918.-. 
 
B.- L'interessato ha deferito il provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronunzia 14 marzo 2000, ne ha respinto il gravame. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte L._________ contesta il giudizio commissionale rilevando come lo stesso, al considerando relativo al conteggio dell'accredito per compiti educativi, abbia tenuto conto soltanto del figlio primogenito, T._________ e non (anche) del secondogenito, R._________, nato a Z._________ nel 1967. 
Mentre la Cassa chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
L'unico punto ancora litigioso in questa sede concerne l'accredito per compiti educativi. Al proposito, la pronunzia querelata rileva testualmente: 
"Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi. Giusta l'art. 52 f cpv. 1 dell'Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831. 101), gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito e attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano, questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. 
Nella specie, il primo figlio dei coniugi L._________ (T._________) è nato a Z._________ il 6 agosto 1962. Il primo anno non si conta, l'ultimo anno (di assicurazione in Svizzera) pure non può essere ritenuto in quanto di soli 6 mesi (1977), per cui possono essere conteggiati 14 anni interi per compiti educativi.. " 
 
 
Questa Corte non può che far proprie queste considerazioni. 
 
Verosimilmente l'insorgente ha frainteso la spiegazione del giudice commissionale. In effetti, come si evince dalla lettera dell'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, la legge non concede agli assicurati un accredito per compiti educativi per ognuno dei figli sui quali hanno esercitato l'autorità parentale, bensì un solo accredito "per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni". 
 
Del resto, né la Cassa né la prima istanza ricorsuale hanno ignorato il secondo figlio del richiedente. Hanno semplicemente evocato soltanto il primogenito, nato nel 1962, poiché l'assicurato è rientrato in patria nel corso del 1977, quando il figlio maggiore non era ancora quindicenne. Solo se egli fosse rimasto più a lungo in Svizzera, quanto meno fino al compimento del sedicesimo anno da parte del primogenito, l'esistenza di un secondo figlio si sarebbe ripercossa sul numero di anni che danno diritto all'accredito per compiti educativi. 
 
In esito a quanto precede, il gravame di L._________ si ravvisa manifestamente infondato e deve essere respinto in base alla procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 lett. b OG, il giudizio e l'atto amministrativo querelati meritando per contro tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata giusta l'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 novembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. La Cancelliera :