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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.693/2005 /biz 
 
Sentenza del 21 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (domanda di revisione), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 16 settembre 2005 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 18 marzo 1986 la Corte delle Assise criminali in Lugano ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta truffa commessa da solo, rispettivamente in correità con B.________ e altre persone. In sostanza, la Corte delle Assise ha ritenuto che l'accusato, per procacciarsi i mezzi per finanziare un'operazione di produzione e commercializzazione di caffè in Argentina, per il tramite di diverse società di cui era azionista, ha utilizzato documenti bancari falsificati e assegni che sapeva emessi a vuoto; ha altresì approfittato della sua funzione di gerente di una banca e della fiducia che godeva presso i suoi organi e presso diversi clienti, vittime di malversazioni, per indurli a compiere, ingannando con astuzia gli altri organi dell'istituto di credito, atti pregiudizievoli al loro patrimonio e a quello della banca stessa, per un ammontare di oltre 30 milioni di franchi svizzeri. Egli è stato inoltre ritenuto colpevole di ripetuta falsità in documenti. È stato quindi condannato a cinque anni di reclusione e a versare alla banca, quale parte civile, la somma di fr. 9'621'248.49 a titolo di risarcimento del danno. 
B. 
Mediante istanza del 5 marzo 2004 A.________ ha chiesto alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) la revisione della citata sentenza di condanna e il rifacimento del processo. A sostegno della domanda l'istante ha invocato in particolare mezzi di prova che, al suo dire, non sarebbero stati noti al giudice penale durante il primo processo. La CCRP, statuendo il 16 settembre 2005, ha respinto l'istanza di revisione. 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale. Postula inoltre di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 265 consid. 2, 131 II 58 consid. 1). 
1.2 L'art. 397 CP impone ai cantoni di prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del codice penale o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo. Il legislatore ticinese ha ottemperato a questa incombenza adottando l'art. 299 lett. c CPP/TI, che prevede la revisione del processo nel caso in cui esistono fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. 
1.2.1 Secondo l'art. 397 CP un fatto o un mezzo di prova è nuovo quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondava sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio. I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove fossero stati suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a e rinvii). Sapere se un fatto o un mezzo di prova era veramente sconosciuto al giudice oppure se è proprio a modificare lo stato di fatto alla base della decisione pertiene all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove; tali questioni possono pertanto essere fatte valere unicamente in un ricorso di diritto pubblico. Costituiscono invece questioni di diritto, censurabili nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (art. 269 PP), sapere se l'autorità cantonale si è dipartita da un giusto concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti ai sensi dell'art. 397 CP oppure se la modifica dello stato di fatto è giuridicamente pertinente, vale a dire suscettibile di comportare un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a e b). 
1.2.2 Il ricorrente parrebbe criticare in sostanza la questione di sapere se gli invocati mezzi di prova erano veramente sconosciuti al giudice e se essi erano idonei a modificare lo stato di fatto, domande alle quali la CCRP ha dato una duplice risposta negativa; egli censura un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove arbitrari. Queste critiche devono essere esaminate nell'ambito del ricorso di diritto pubblico. 
Nella misura in cui il ricorrente parrebbe addurre invece che la CCRP avrebbe travisato il concetto giuridico di fatto nuovo e rilevante giusta l'art. 397 CP, la censura doveva essere proposta con un ricorso per cassazione. Questa censura non avrebbe comunque soddisfatto le esigenze di motivazione di quel rimedio, ritenuto d'altra parte che, contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte cantonale non ha, e per di più, in sostanza, in via abbondanziale, ritenuti irrilevanti i mezzi di prova litigiosi. Essa li ha infatti valutati e stabilito che non avrebbero modificato lo stato di fatto alla base della decisione di condanna. 
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate e unicamente quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha rilevato che alcuni allegati richiamati dall'istante costituivano verbali di audizioni avvenute dinanzi al Procuratore pubblico e ha dettagliatamente spiegato perché, anche nell'ipotesi in cui non fossero stati presi in considerazione dalla Corte di merito, questi mezzi di prova, sebbene rilevanti, non avrebbero comunque potuto costituire la prova che l'istante avrebbe risarcito, almeno in parte, il danno alla banca. Riguardo ad altri allegati, la CCRP ha ritenuto, spiegandone i motivi, ch'erano stati messi a disposizione della Corte di merito, aggiungendo che né il ricorrente né il suo legale ne avevano addotto l'asserita assenza durante il processo. Non si tratta quindi della questione della loro rilevanza, ma della loro notorietà, ammessa dalla CCRP, alla Corte di merito. 
2.2 Il ricorrente non spiega perché le differenti motivazioni e conclusioni della CCRP sarebbero arbitrarie. Egli si limita in effetti ad addurre ch'essa non avrebbe potuto ammettere l'irrilevanza dei mezzi di prova da lui invocati. Al riguardo egli precisa che, nell'ambito del procedimento penale, queste prove non erano state ritenute rilevanti e idonee sia da lui medesimo sia dal suo legale, per cui avevano deciso di non avvalersene. Egli sostiene nondimeno che la circostanza di non averle ritenute idonee e sufficienti nel quadro del processo, a causa di un suo errore di valutazione, e di non essersene pertanto avvalso, non potrebbe comportarne l'irrilevanza nell'ambito della domanda di revisione. Con questa argomentazione egli disattende che la CCRP non si è espressa sul concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti ai sensi dell'art. 397 CP, ma ha spiegato compiutamente, sulla base di un accertamento di fatti e una valutazione delle prove, perché i fatti da lui invocati erano nondimeno noti alla Corte delle Assise criminali. 
 
Il ricorrente non dimostra perché questo accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operata dalla CCRP sarebbero arbitrari. In effetti, quando una decisione si fonda su più motivazioni indipendenti, come in concreto, il ricorrente deve contestarle tutte e dimostrare, con un'argomentazione precisa, che ogni motivazione contenuta nella sentenza impugnata è contraria alla Costituzione, pena l'inammissibilità del gravame (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a edizione, Berna 1994, pag. 328; cfr. anche DTF 121 IV 94 consid. 1b). 
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. 
3.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta perché il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole fin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). Spettava d'altra parte all'istante, come a lui noto (vedi sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003 nei suoi confronti, consid. 6), allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari e sulle sue necessità attuali, atti a dimostrare l'asserita indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: