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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_299/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 novembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Giudice presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Dominique Calcò Labbruzzo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
I.________ GmbH, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
procedimento penale; dissequestro, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 5 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Contro C.________ e D.________ il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale per i reati di truffa, ricettazione e falsità in documenti, in relazione a un commercio sospetto nel settore delle autovetture di alta gamma prese in consegna in Italia e successivamente trasferite in Svizzera per essere rivendute a terzi. Nell'ambito di questo procedimento ha ordinato, il 29 aprile 2013, il sequestro di un'autovettura Audi Q7, che sarebbe inizialmente appartenuta alla ditta E.________ di A.________ e che, dopo vari trasferimenti, è stata venduta alla società I.________ GmbH, alla quale è attualmente intestata. Con la decisione di sequestro, il PP ha disposto che l'autovettura poteva essere lasciata nelle mani della detentrice I.________ GmbH, alla quale è stato vietato spossessarsene. 
 
B.   
Con ordine del 19 febbraio 2014, ritenendo non più giustificato il provvedimento, il PP ha ordinato il dissequestro del veicolo e la restituzione dello stesso alla detentrice. Il magistrato inquirente ha ritenuto che I.________ GmbH, e in particolare il suo titolare J.________, aveva acquistato l'autovettura in buona fede e, pagando per la stessa un prezzo di fr. 27'000.-- (ridotto poi a fr. 25'500.-- a causa di alcuni difetti riscontrati), aveva fornito una controprestazione adeguata. 
 
C.   
Contro l'ordine di dissequestro, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 5 agosto 2014 ne ha respinto il reclamo. La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato la decisione del magistrato inquirente. 
 
D.   
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'ordine di dissequestro e di restituirgli l'autovettura in quanto suo unico proprietario legittimo. In via alternativa, chiede che venga impartito a I.________ GmbH un termine di venti giorni per promuovere una causa civile nei suoi confronti. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto. 
 
E.   
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP chiede di respingere il ricorso. Invitata ad esprimersi sul gravame, I.________ GmbH non ha presentato una risposta. 
Con decreto del giudice dell'istruzione dell'8 ottobre 2014 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza impugnata impone il dissequestro dell'autovettura che il ricorrente ritiene di sua proprietà. Si tratta di una decisione resa in materia penale, che di massima è impugnabile con il rimedio del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF
 
1.1. Essa concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale in cui il ricorrente si è costituito accusatore privato, rappresenta una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile (DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4). Il ricorrente sostiene che il dissequestro dell'autovettura nelle mani dell'attuale detentrice pregiudicherebbe il suo diritto, in quanto proprietario, di ottenerne la restituzione, nonché la possibilità di accertarne il valore al fine di quantificare un eventuale risarcimento. In tali circostanze, un pregiudizio irreparabile può essere ammesso e può altresì essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, il ricorrente avendo sufficientemente spiegato le ragioni per cui la decisione impugnata può avere un'incidenza sulle sue pretese civili (cfr. DTF 138 IV 186 consid. 1.4.1).  
Per il resto, il ricorso adempie le esigenze degli art. 80 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF, essendo presentato tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale. 
 
1.2. L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi dell'art. 196 CPP (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Nella misura in cui il ricorso rispetta le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina pertanto liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per l'adozione del sequestro. L'art. 42 cpv. 2 LTF impone che il ricorrente si confronti con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1). In virtù degli art. 97 e 105 LTF, l'accertamento dei fatti è per contro vagliato dal Tribunale federale unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
1.3. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; cfr. inoltre, DTF 135 I 221 consid. 5.2.4). I documenti prodotti dal ricorrente il 29 ottobre 2014 sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono pertanto inammissibili.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 70 cpv. 2 CP, per avere ritenuto a torto che la società I.________ GmbH ha acquisito l'autovettura in buona fede, fornendo una controprestazione adeguata. Sostiene che il prezzo di fr. 27'000.-- sarebbe inferiore al valore di mercato, il quale ammonterebbe invece, secondo la valutazione di un suo consulente, tenuto conto degli accessori, a EUR 33'800.--. Sostiene inoltre che la CRP avrebbe omesso di considerare, quale indizio per cui il veicolo poteva provenire da un furto e quindi per la mala fede dell'acquirente, la mancata consegna della seconda chiave al momento della compravendita. Adduce altresì che I.________ GmbH, quale commerciante esperto di automobili, avrebbe dovuto sapere dalla stampa che, nel periodo in cui ha effettuato l'acquisto, bande organizzate commettevano truffe ai danni di società di leasing e garages in Italia, per impossessarsi di vetture di lusso da vendere in Svizzera. A suo dire, questa circostanza sarebbe peraltro stata notoria.  
 
2.2. Il sequestro penale è fondato sull'art. 263 cpv. 1 CPP, che permette di sequestrare all'imputato e a terzi oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d).  
Trattandosi in particolare del sequestro confiscatorio, il provvedimento è basato sulla verosimiglianza e può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una confisca (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1 e rinvii). Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. L'art. 70 cpv. 2 CP precisa che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Alla base di questa norma vi è l'assunto che non soltanto l'autore, ma anche terzi non debbano poter trarre profitto dal reato. Una confisca deve quindi rimanere possibile, nel caso di disposizioni a titolo gratuito, anche qualora il terzo sia stato in buona fede. Per contro, la confisca è esclusa presso un terzo in buona fede se ha fornito una controprestazione adeguata per i valori patrimoniali ricevuti (cfr. sentenza 6B_398/2012 del 28 gennaio 2013 consid. 3.2 e rinvii). 
La giurisprudenza esige l'applicazione restrittiva delle regole sulla confisca nei confronti di terzi non arricchitisi (cfr. sentenze 1B_365/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3.3 in: SJ 2013 I pag. 13 segg. e 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2 in: SJ 2006 I pag. 461 segg.). Lo spirito e lo scopo della confisca escludono infatti che la misura possa portare pregiudizio a valori acquisiti in buona fede nell'ambito di un negozio giuridico conforme alla legge (DTF 115 IV 175 consid. 2b/bb). Non basta quindi che il terzo sapeva semplicemente dell'apertura di un procedimento penale contro la controparte contrattuale, ma occorre che disponesse almeno di seri indizi riguardo all'esistenza dei fatti giustificanti la confisca, vale a dire che ne avesse una conoscenza in misura corrispondente al dolo eventuale (sentenze citate 1B_365/2012 consid. 3.4 e 6S.298/2005 consid. 4.2). 
 
2.3. La Corte cantonale ha accertato che la vettura è stata inizialmente venduta in Italia, nel mese di gennaio del 2013, dalla ditta del ricorrente a G.________ SA per EUR 31'800.-- ed è in seguito stata importata in Svizzera, ove è stata rivenduta al garage K.________ SA per una somma sconosciuta. Questo garage l'ha a sua volta ceduta, nel successivo mese di febbraio, quando presentava un chilometraggio di 79'200 km, a I.________ GmbH per fr. 27'000.--, ridotti poi a fr. 25'500.-- a causa di alcuni difetti. I giudici cantonali hanno accertato che la valutazione Eurotax dell'autovettura nel mese di maggio del 2013 ammontava a fr. 25'760.--, rilevando inoltre che il titolare di I.________ GmbH ha riferito di conoscere da nove anni la società venditrice K.________ SA con la quale ha concluso altri contratti di compravendita senza che si fossero manifestati particolari problemi. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio dal ricorrente con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
Il ricorrente si limita ad indicare un valore di EUR 33'800.--, richiamando una valutazione generica prodotta dinanzi alla Corte cantonale. Si tratta al riguardo di un parere formulato in modo generico, ove è stato attribuito un valore di EUR 8'700.-- agli accessori senza particolari spiegazioni. Egli non si confronta per contro con gli esposti accertamenti ed omette quindi di considerare che il prezzo pagato concorda sostanzialmente con il valore Eurotax, che l'autovettura è stata acquistata presso un garage e che lo stesso era conosciuto da anni dall'acquirente. Disattende inoltre che a quello stadio della procedura non erano emerse ulteriori circostanze che avrebbero consentito al titolare di I.________ GmbH di nutrire particolari sospetti circa la provenienza delittuosa dell'automobile. Trattandosi dell'acquisto di un'autovettura d'occasione, l'accennata mancanza della seconda chiave al momento della consegna non costituisce infatti una circostanza singolare, di per sé sufficiente a fare dedurre la possibile origine illecita del veicolo. 
Contrariamente all'opinione del ricorrente, non è poi accertato in modo vincolante che il gerente o altri eventuali responsabili di I.________ GmbH conoscessero le notizie di cronaca richiamate nel gravame, riferite a un commercio sospetto di autovetture di lusso tra l'Italia e la Svizzera nonché altri paesi europei. Né si può ritenere tale informazione come notoria solo per il fatto che era apparsa sulla stampa. 
Alla luce delle esposte circostanze è quindi a ragione che i giudici cantonali hanno ammesso sia la buona fede dell'attuale detentrice sia l'adeguatezza della controprestazione fornita. La censura di violazione dell'art. 70 cpv. 2 CP è pertanto infondata. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 267 cpv. 5 CPP. Adduce di essere rimasto proprietario dell'autovettura poiché l'avrebbe ceduta sulla base di un contratto nullo, viziato da errore indotto da una truffa, tant'è ch'egli figurerebbe ancora quale titolare nel pubblico registro automobilistico italiano. Secondo il ricorrente, in caso di dubbio sull'avente diritto del veicolo, sarebbe spettato all'autorità cantonale fissare all'attuale detentrice un termine per promuovere la causa civile.  
 
3.2. In virtù dell'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. L'art. 267 cpv. 4 e 5 CPP disciplina il modo di procedere quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare. L'art. 267 cpv. 4 CPP conferisce al giudice la facoltà di decidere sulle medesime: questa possibilità di pronunciarsi in via definitiva entra tuttavia in considerazione solo quando la situazione giuridica è chiara. In caso contrario o anche qualora la situazione sia chiara, ritenuto che il giudice non è comunque obbligato a statuire direttamente su pretese di diritto civile, egli deve procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP, vale a dire deve attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. Soltanto se il termine scade inutilizzato è possibile consegnare l'oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione. Diversamente dal giudice, nel caso in cui l'oggetto sia rivendicato da più persone, il ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (sentenze 6B_2/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 8.4 e 1B_270/2012 del 7 agosto 2012 consid. 2.2; messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, pag. 1150). Nell'ambito della decisione sull'attribuzione dell'oggetto, l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile. In primo luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù dell'art. 930 CC è presunto proprietario. Se tuttavia esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata. Nella procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice. L'assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto a una persona non avente diritto (cfr. sentenze 6B_2/2012, citata, consid. 8.4 e 1B_270/2012, citata, consid. 2.2 e 4.3).  
 
3.3. Il PP nella decisione di dissequestro ha addotto che rinunciava a procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP per motivi di celerità, allo scopo di evitare l'ulteriore prolungamento di un procedimento penale già complesso. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha ritenuto corretta la decisione di non applicare l'art. 267 cpv. 5 CPP, siccome non era in questione il diritto di proprietà sul veicolo, bensì la buona fede o meno dell'ultimo acquirente.  
Tuttavia, poiché in concreto l'autovettura è rivendicata sia dalla detentrice sia dal ricorrente, che sostiene di esserne rimasto proprietario sulla base del diritto italiano, il PP non poteva prescindere dall'applicazione dell'art. 267 cpv. 5 CPP. D'altra parte, il rinvio al giudice civile sulla questione del diritto di proprietà, non impedisce di per sé la continuazione del procedimento penale e non dovrebbe pertanto comportare ritardi ingiustificati nell'ottica della sua conclusione. Quanto all'argomentazione della CRP, l'accertamento della buona fede della detentrice congiuntamente all'adeguatezza della controprestazione fornita ostano alla confisca dell'autovettura giusta l'art. 70 CP, ma non impediscono la decisione del giudice civile sulla rivendicazione della proprietà. Nelle esposte circostanze, si imponeva quindi di attribuire l'Audi Q7 a I.________ GmbH, che quale attuale possessore in buona fede sembra essere maggiormente l'avente diritto, e di assegnare al ricorrente un termine per promuovere l'azione civile. La causa deve pertanto essere rinviata all'autorità cantonale, perché proceda in tal senso. 
 
4.  
 
4.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Corte cantonale, affinché sia proceduto secondo quanto previsto dall'art. 267 cpv. 5 CPP.  
 
4.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico delle parti tenendo conto del grado di soccombenza prevalente del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente, invitata a presentare una risposta, non si è espressa sul ricorso e non ha quindi formulato conclusioni. Nondimeno, essa va ritenuta parzialmente soccombente, nella misura in cui l'annullamento della decisione impugnata è in parte a suo sfavore (cfr. sentenza 2C_785/2013 del 28 maggio 2014 consid. 6; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire LTF, 2aed., 2014, n. 38 all'art. 66). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, in considerazione della sua soccombenza preponderante (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 5 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata e la causa le viene rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'500.-- e a carico di I.________ GmbH nella misura di fr. 500.--. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni